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Articolo 66 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 28/09/2024]

Procedure familiari

Dispositivo dell'art. 66 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. I membri della stessa famiglia possono presentare un'unica domanda di accesso ad una delle procedure di cui all'articolo 65, comma 1, quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune. Quando uno dei debitori non è un consumatore, non si applicano le disposizioni della sezione II del presente capo, ad eccezione dell'articolo 67, comma 5. La domanda di apertura della liquidazione controllata può essere proposta anche se uno o più debitori si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 283, se per almeno uno di essi sussistono i presupposti di cui all'articolo 268, comma 3, quarto periodo(1).

2. Ai fini del comma 1, oltre al coniuge, si considerano membri della stessa famiglia i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo, nonché le parti dell'unione civile e i conviventi di fatto di cui alla legge 20 maggio 2016, n.76.

3. Le masse attive e passive rimangono distinte.

4. Nel caso in cui siano presentate più richieste di risoluzione della crisi da sovraindebitamento riguardanti membri della stessa famiglia, il giudice adotta i necessari provvedimenti per assicurarne il coordinamento. La competenza appartiene al giudice adito per primo.

5. La liquidazione del compenso dovuto all'organismo di composizione della crisi è ripartita tra i membri della famiglia in misura proporzionale all'entità dell'attivo di ciascuno(1).

Note

(1) Il D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha disposto (con l'art. 18, comma 2, lettera a)) la modifica dell'art. 66, comma 1; (con l'art. 18, comma 2, lettera b)) la modifica dell'art. 66, comma 5.

Ratio Legis



Spiegazione dell'art. 66 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

Nonostante l'equivoca rubrica dell'articolo in commento, la disposizione non regola in realtà un particolare strumento di composizione della crisi da sovraindebitamento, accessibile esclusivamente da un nucleo familiare. La norma introduce più che altro un raccordo procedurale, dettato da una scelta di efficienza, che permette a membri del medesimo gruppo familiare di presentare un ricorso congiunto per l'accesso ad una delle procedure da sovraindebitamento, al fine di risolvere globalmente le difficoltà vissute dall'intero nucleo familiare.
Ad oggi, in giurisprudenza prevale la tesi per cui tale raccordo sia ammissibile solo nel caso in cui ad essere proposta sia una delle procedure negoziali (ristrutturazione dei debiti del consumatore; concordato minore), non anche la liquidazione controllata (Trib. Lucca, 27/2/2024; Trib. Rimini, 21/4/2022; in senso contrario Trib. Verona, 6/10/2022; Trib. Pesaro, 12/2/2024). Inoltre, si è precisato che il ricorso congiunto è ammissibile alla condizione che i membri della famiglia chiedano di accedere alla medesima procedura (Trib. Bari, 6/12/2023).
Ai fini della proponibilità dell'istanza di apertura congiunta della procedura, la norma richiede alternativamente che:
- i proponenti (coniuge; convivente di fatto; parenti entro il quarto grado; affini entro il secondo) siano conviventi
- lo stato di sovraindebitamento abbia un origine comune

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