Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 8875 del 9 aprile 2026

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 66 e 70 CCII, come novellati dal d.lgs. n. 136/2024, il provvedimento che decide sull'omologazione – sia esso di accoglimento o di rigetto – deve assumere la forma della sentenza, ai sensi dell'art. 70, comma 8, CCII, e va impugnato con reclamo alla Corte d'Appello ex art. 51 CCII; ne consegue che la competenza sul reclamo avverso il diniego di omologa spetta alla Corte d'Appello e non al Tribunale.

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