(massima n. 1)
In tema di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 66 e 70 CCII, come novellati dal d.lgs. n. 136/2024, il provvedimento che decide sull'omologazione sia esso di accoglimento o di rigetto deve assumere la forma della sentenza, ai sensi dell'art. 70, comma 8, CCII, e va impugnato con reclamo alla Corte d'Appello ex art. 51 CCII; ne consegue che la competenza sul reclamo avverso il diniego di omologa spetta alla Corte d'Appello e non al Tribunale.