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Articolo 120 bis Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 28/09/2024]

Accesso

Dispositivo dell'art. 120 bis Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. (1)L'accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza, anche con riserva di deposito della proposta, del piano e degli accordi, è deciso, in via esclusiva, dagli amministratori o dai liquidatori, i quali determinano anche il contenuto della proposta e le condizioni del piano. Le decisioni risultano da verbale redatto da notaio e sono depositate e iscritte nel registro delle imprese. La domanda di accesso è sottoscritta da coloro che hanno la rappresentanza della società(2).

2. Ai fini del buon esito della ristrutturazione il piano, anche modificato prima dell'omologazione, può prevedere qualsiasi modificazione dello statuto della società debitrice, ivi inclusi aumenti e riduzioni di capitale anche con limitazione o esclusione del diritto di opzione e altre modificazioni che incidono direttamente sui diritti di partecipazione dei soci, nonché fusioni, scissioni e trasformazioni(2).

3. Gli amministratori sono tenuti a informare i soci dell'avvenuta decisione di accedere a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza e a riferire periodicamente del suo andamento.

4. Dalla iscrizione della decisione nel registro delle imprese e fino alla omologazione, la revoca degli amministratori è inefficace se non ricorre una giusta causa. Non costituisce giusta causa la presentazione di una domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza in presenza delle condizioni di legge. La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dalla sezione specializzata del tribunale delle imprese competente, sentiti gli interessati.

5. I soci che rappresentano almeno il dieci per cento del capitale sono legittimati alla presentazione di proposte concorrenti ai sensi dell'articolo 90. La domanda è sottoscritta da ciascun socio proponente.

6. Le disposizioni di questo articolo si applicano, in quanto compatibili, agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza presentati dagli imprenditori collettivi diversi dalle società.

Note

(1) Articolo introdotto dal D. Lgs. 17 giugno 2022, n. 83.
(2) Il D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha disposto (con l'art. 27, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 120-bis, comma 1; (con l'art. 27, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 120-bis, comma 2.

Spiegazione dell'art. 120 bis Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

La norma contiene una tra le più importanti novità introdotte in sede di adeguamento del Codice della Crisi alla Direttiva Insolvency. L'intera Sezione VI del Capo III detta delle regole volte a coordinare la disciplina concorsuale con quella societaria, dando spazio a deroghe anche piuttosto consistenti ai principi del diritto societario.

L'articolo in commento, nello specifico, si occupa di identificare quale sia l'organo investito della competenza decisionale in merito all'accesso della società ad una procedura di regolazione della crisi, al tipo di strumento da impiegarsi ed alle modalità di superamento della crisi. Nella legge fallimentare, a dire il vero, si sanciva esclusivamente che la domanda di fallimento dovesse essere presentata dagli amministratori della società debitrice; una simile regola valeva anche per l'accesso al concordato preventivo, ma erano in ogni caso fatte salve eventuali clausole statutarie che attribuissero tale competenza all'assemblea o comunque alla collettività dei soci (art. 152 l.f.).
La disposizione in esame, nell'intento di evitare qualsiasi tipo di ostruzionismo dei soci e i frequenti ritardi nel trattamento della crisi, impone l'accentramento delle competenze decisionali in capo all'organo amministrativo, non essendo dunque più ammessa una clausola statutaria che assegni la decisione ai soci o all'assemblea. La decisione dovrà essere verbalizzata da un Notaio ed il relativo verbale iscritto nel registro delle imprese.

Ma vi è di più, perché gli amministratori non detengono solo la competenza esclusiva in ordine all'accesso ad uno strumento di regolazione: il secondo comma assegna a questi ultimi competenze decisorie che, perlopiù, nel regime di diritto comune sono rimesse all'apprezzamento necessario dell'assemblea straordinaria. Sempre nell'ottica di superare eventuali resistenze da parte dei soci, i quali potrebbero comunque impedire la ristrutturazione avviata dagli amministratori laddove sia indispensabile procedere ad operazioni di riorganizzazione della società che devono necessariamente essere decise dai soci, la norma assegna agli amministratori il potere di definire in autonomia i contenuti del piano e della proposta (sia nel concordato che negli ADR), nonché di includervi anche operazioni (come le operazioni straordinarie; l'aumento di capitale) che determinano una modificazione dello statuto e che normalmente richiedono, dunque, l'approvazione dell'assemblea straordinaria. I medesimi amministratori, peraltro, non potranno nemmeno essere revocati, qualora non si dia prova della sussistenza di una giusta causa diversa dal mero accesso ad uno strumento di regolazione.

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