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Articolo 7 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 28/09/2024]

Trattazione unitaria delle domande di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alle procedure di insolvenza

Dispositivo dell'art. 7 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. (1) Le domande di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alle procedure di insolvenza sono trattate in un unico procedimento e ogni domanda sopravvenuta è riunita a quella già pendente. Il procedimento si svolge nelle forme di cui agli articoli 40 e 41.

2. Nel caso di proposizione di più domande, il tribunale esamina in via prioritaria quella diretta a regolare la crisi o l'insolvenza con strumenti diversi dalla liquidazione giudiziale o dalla liquidazione controllata, a condizione che:

  1. a) la domanda medesima non sia manifestamente inammissibile;
  2. b) il piano non sia manifestamente inadeguato a raggiungere gli obiettivi prefissati;
  3. c) nella proposta siano espressamente indicate la convenienza per i creditori o, in caso di concordato in continuità aziendale, le ragioni della assenza di pregiudizio per i creditori.

3. Ferme le ipotesi di cui agli articoli 73 e 83, in tutti i casi in cui la domanda diretta a regolare la crisi o l'insolvenza con strumenti diversi dalla liquidazione giudiziale non è accolta ed è accertato lo stato di insolvenza, il tribunale procede, su istanza dei soggetti legittimati, all'apertura della liquidazione giudiziale. Allo stesso modo il tribunale procede in tutti i casi in cui la domanda è inammissibile o improcedibile e nei casi previsti dall'articolo 49, comma 2(2).

Note

(1) Articolo e rubrica sostituiti dal D. Lgs. 17 giugno 2022, n. 83.
(2) Il comma 3 è stato modificato dall'art. 4, comma 1 del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136.

Spiegazione dell'art. 7 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

La norma esprime il favor del legislatore verso la creazione di un corridoio processuale uniforme per l’accesso ai diversi strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza, nell’ottica dell’efficientamento delle procedure e del contenimento della loro durata.
La disposizione detta peraltro un ulteriore principio di natura processuale che sembra tuttavia avere una portata significativa. Laddove pendano innanzi allo stesso Tribunale una pluralità di domande distinte, essa prescrive infatti che l’autorità giudiziaria debba dare priorità di trattazione alle domande di accesso a strumenti diversi dalla liquidazione giudiziale (a.d.r.; concordato preventivo; p.r.o). Si ritiene che un simile principio attesti, unitamente ad altri, la volontà del legislatore della riforma di privilegiare le soluzioni concorsuali che garantiscano la continuità aziendale.

Massime relative all'art. 7 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

Cass. civ. n. 13912/2026

In tema di procedimento unitario ex artt. 7 e 40 CCII, la domanda del debitore di accesso a uno strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza, proposta in pendenza di un procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale introdotto da un soggetto diverso dal debitore, deve essere depositata, a pena di decadenza, entro la prima udienza fissata ai sensi dell'art. 41 CCII; tale termine ha natura perentoria e non è prorogabile né per accordo delle parti né per effetto di rinvii disposti dal giudice, né può essere spostata in avanti la nozione stessa di "prima udienza" in ragione della mancata o incompleta attività istruttoria o della pendenza di trattative, dovendosi avere riguardo all'udienza effettivamente tenuta a contraddittorio validamente instaurato.

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