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Capo II - Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 25/09/2024]

Della successione del coniuge

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)
282 Come ho già accennato, le notevoli innovazioni introdotte dal progetto per migliorare il trattamento del coniuge nelle varie ipotesi hanno riscosso, in genere, approvazione. Sono state, peraltro, fatte alcune osservazioni che mi hanno indotto a rivedere alcune disposizioni di questo capo. In primo luogo ho soppresso la norma che riduceva la quota spettante al coniuge, in caso di passaggio a nuove nozze, poiché, sebbene potesse avere una giustificazione in apprezzabili motivi d'ordine morale, si presentava come un disfavore per le ulteriori nozze ed era in contrasto con it principio affermato in materia testamentaria dall'art. 636 del c.c. che considera illecita la condizione che impedisca le prime o le ulteriori nozze. La modificazione, del resto, č in armonia con quella giā fatta in tema di successione necessaria nell'art. 542 del c.c.. Non ho poi mantenuto la diversità di trattamento, che il progetto faceva al coniuge, secondo che si trattasse della moglie o del marito, avvantaggiando sensibilmente la prima rispetto al secondo. Da un lato, infatti, ho considerato che nella società moderna la donna si trova spesso su di un piede di uguaglianza con l'uomo, in quanto frequentemente apporta con il suo lavoro un notevole contributo economico alla famiglia, e, d'altra parte, mi è sembrato pericoloso fare un trattamento privilegiato alla moglie, che essa conserverebbe anche passando a nuove nozze e cioè anche quando viene a trovare nuovi mezzi di vita entrando in altra famiglia.
283 La quota di usufrutto del coniuge, in concorso con discendenti legittimi, stabilita nella misura della metà, e sembrata eccessiva, specialmente nel caso in cui sono chiamati alla successione parecchi figli, poiché la quota di questi si verrebbe a ridurre a proporzioni troppo limitate, con maggiori pericoli per i figli di primo letto. Tenendo conto di queste preoccupazioni, ha mantenuto la quota di usufrutto nella misura della metà, se concorre con il coniuge un solo figlio; l'ho ridotta a un terzo, negli altri casi (art. 581 del c.c.). Ho poi completato il secondo comma dell'art. 124 del progetto definitivo, il quale, considerando l'ipotesi di concorso tra coniuge, ascendenti legittimi e fratelli e sorelle, attribuiva metā dell'ereditā al coniuge, ma non determinava i criteri coi quali doveva essere attribuita l'altra metā agli ascendenti e ai fratelli e sorelle. Per determinare tali criteri ho richiamato l'art. 571 del c.c. nel suo principio fondamentale (divisione per capi), garentendo agli ascendenti una quota rigida nella misura di un quarto, corrispondente a quella che gli ascendenti hanno diritto di conseguire in concorso con il coniuge e con figli naturali (art. 575 del c.c.).