Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 585 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Successione del coniuge separato

Dispositivo dell'art. 585 Codice Civile

Il coniuge cui non è stata addebitata la separazione(1) con sentenza passata in giudicato [151 2 c.c.](2) ha gli stessi diritti successori del coniuge non separato.

Nel caso in cui al coniuge sia stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato, si applicano le disposizioni del secondo comma dell'articolo 548(3).

Note

(1) Il coniuge che chiede il riconoscimento dei suoi diritti successori non ha l'onere di provare la mancanza di addebito ma soltanto l'avvenuta celebrazione di un matrimonio valido.
(2) Morto il coniuge, i suoi eredi non possono proseguire il giudizio di separazione contro il coniuge superstite per ottenere l'addebito a carico di questo.
(3) Il coniuge separato con addebito non è indegno, potrà succedere ad altro titolo, per esempio per testamento (v. art. 587 del c.c.).

Ratio Legis

L'esclusione dalla successione in conseguenza della pronuncia di addebito della separazione costituisce una sorta di punizione nei confronti del coniuge che con il suo comportamento abbia dato causa alla fine del matrimonio.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.

SEI UN AVVOCATO?
AFFIDA A NOI LE TUE RICERCHE!

Sei un professionista e necessiti di una ricerca giuridica su questo articolo? Un cliente ti ha chiesto un parere su questo argomento o devi redigere un atto riguardante la materia?
Inviaci la tua richiesta e ottieni in tempi brevissimi quanto ti serve per lo svolgimento della tua attività professionale!

Consulenze legali
relative all'articolo 585 Codice Civile

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

S. R. chiede
sabato 31/08/2024
“Buongiorno
la mia unica sorella è deceduta 53enne a settembre 2023 dopo 8 anni di grave malattia. Era coniugata. Senza figli. Separata di fatto ma non legalmente.
Ha redatto un testamento olografo pochi giorni prima di lasciarci, con lucidità mentale totale (essendo la sua malattia a livello degli arti inferiori). Tale testamento, valido, è stato depositato presso un Notaio. Ha escluso dall'eredità il marito che da tre anni -di fatto- non abitava più con lei (e aveva residenza in un altro comune). Di fianco a lei, che era bisognosa di assistenza (100% invalida, pensionamento anticipato, riconosciuta l.104 comma 3) c'ero io quotidianamente. E le sue amiche, che possono testimoniare che il marito non è mai stato presente per lei negli ultimi anni.
Nel testamento mia sorella ha nominato me come sua erede unica generale e i miei due figli maggiorenni, suoi nipoti, come eredi dell'appartamento in cui viveva. Ha escluso anche nostra madre che ha accettato. Questo appartamento è stato acquistato nel 2020 in regime di separazione dei beni. L'appartamento era stato pagato 108.000 euro e io ho la fotocopia di un bonifico di 50.000 euro fatto dai miei genitori a lei, espressamente per l'acquisto della casa in questione. Mia sorella era inoltre proprietaria, insieme a me, dell'appartamento ereditato da nostro padre dove attualmente vive nostra madre in usufrutto, la quale ha rinunciato all'eredità del marito. Tale casa ha circa un valore di 150.000 euro. E inoltre , era intestataria di una piccola auto (acquistata qualche anno prima e pagata in buona parte dal marito).
Il marito ha un figlio (da precedente unione), adulto e sposato e autonomo.
Il marito non ha accettato le disposizioni testamentarie e rivendica la legittima. Quanto gli spetterebbe vista la presenza del testamento?
Grazie
Cordiali saluti

Consulenza legale i 05/09/2024
L’art. 585 c.c. si occupa dei diritti successori del coniuge separato, disponendo che costui, perfino in caso di separazione accertata con sentenza passata in giudicato, ha gli stessi diritti successori del coniuge non separato, fatta eccezione per il caso in cui vi sia stato addebito della separazione.
Da ciò ne consegue che, versando nel caso di specie i coniugi in una situazione di separazione di fatto (non legalmente accertata), il coniuge superstite sarà legittimato a rivendicare i suoi diritti di riserva sul patrimonio della de cuius, diritti che l’art. 540 del c.c. fissa in misura pari alla metà dell’intero patrimonio.
Pertanto, considerato che il patrimonio si compone dell’appartamento in proprietà esclusiva della defunta, di ½ indiviso in nuda proprietà di un altro appartamento pervenuto alla de cuius per successione al padre e di una autovettura, il marito avrà diritto ad ½ indiviso su ciascuno di tali beni.

Vi è da affrontare un’ulteriore questione ed è quella relativa alla sussistenza o meno dei diritti di abitazione e uso che il secondo comma del predetto art. 540 c.c. riconosce in favore del coniuge superstite.
Di tale problematica si è occupata di recente la Corte di Cassazione, Sez. II civ., con sentenza n. 22566 del 26.07.2023, affermando che “I diritti di abitazione e uso, accordati al coniuge superstite dall'art. 540, comma 2, c.c. spettano anche al coniuge separato senza addebito, eccettuato il caso in cui, dopo la separazione, la casa sia stata lasciata da entrambi i coniugi o abbia comunque perduto ogni collegamento, anche solo parziale o potenziale, con l'originaria destinazione familiare”.

E’ questione da sempre discussa se i predetti diritti possano sorgere a favore del coniuge superstite che abbia vissuto legalmente separato dal defunto.
Una prima tesi, fatta propria della giurisprudenza della S.C. (Cass. n. 13407/2014; n. 15277/2019), ritiene che la separazione legale implichi necessariamente il venir meno del presupposto per la nascita dei diritti di abitazione e di uso, divenendo impossibile, a seguito della separazione, individuare una "casa adibita a residenza familiare"; in particolare, si afferma che per "casa familiare" debba intendersi esclusivamente la casa di residenza comune al momento dell'apertura della successione.
Secondo altra tesi, invece, oggetto dei diritti di abitazione e di uso dovrebbe essere l'ultima casa che fu di residenza comune ed i mobili che la corredavano, benché in un tempo precedente all'apertura della successione.

Con la sentenza n. 22566/2023 la S.C. precisa che, pur dovendosi ritenere opportuno un chiarimento legislativo, sul piano applicativo deve riconoscersi prevalenza agli argomenti addotti da quella tesi secondo cui l'adibizione della casa a residenza familiare non deve essere necessariamente in atto nel momento di apertura della successione, con la conseguenza che la stessa non può venir meno per il solo fatto della separazione legale.
Si osserva, tra l’altro, che l’art. 540 c.c. non annovera fra i presupposti per l'attribuzione dei diritti la convivenza fra coniugi e che del resto la lettera dell'art 548 c.c. è chiara nel parificare i diritti successori del coniuge separato senza addebito a quelli del coniuge non separato.

Semmai, i presupposti per la nascita del diritto potrebbero ritenersi insussistenti solo qualora, dopo la separazione, la casa fosse stata abbandonata da entrambi i coniugi o avesse comunque perduto ogni collegamento, anche solo parziale, con la famiglia; in tal caso, essendo cessata l'adibizione a residenza della famiglia, i diritti di abitazione e di uso non sorgono per difetto del presupposto oggettivo, mentre i presupposti continuerebbero a sussistere anche quando la successione si sia aperta in favore di quello che se ne fosse allontanato, lasciando a viverci l'altro ora defunto.

Ebbene, se le considerazioni fin qui svolte valgono per il caso di separazione legale, a maggior ragione si ritiene debbano farsi valere per il caso in cui i coniugi versino in un mero stato di separazione di fatto, con la conseguenza che nel caso in esame devono riconoscersi come sussistenti in favore del coniuge superstite anche i diritti di cui al secondo comma dell’art. 540 c.c.