L'usucapione è interrotta quando il possessore è stato privato del possesso per oltre un anno [2945].
L'interruzione si ha come non avvenuta se è stata proposta l'azione diretta a recuperare il possesso e questo è stato recuperato.
L'usucapione è interrotta quando il possessore è stato privato del possesso per oltre un anno [2945].
L'interruzione si ha come non avvenuta se è stata proposta l'azione diretta a recuperare il possesso e questo è stato recuperato.
(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)
Cass. civ. n. 5582/2022
Nessuna incidenza interruttiva può avere sul decorso del termine per l'usucapione da parte del possessore, una procedura di espropriazione per pubblica utilità promossa contro l'intestatario dell'immobile e da quest'ultimo contestata, poiché l'interruzione del possesso può derivare solo da situazioni di fatto che ne impediscano materialmente l'esercizio, e non da vicende giudiziali tra l'intestatario della titolarità del bene e i terzi, che non comportano alcuna conseguenza nella continuità del possesso.Cass. civ. n. 2752/2018
Nel giudizio promosso dal possessore nei confronti del proprietario per far accertare l'intervenuto acquisto della proprietà per usucapione, l'atto di disposizione del diritto dominicale da parte del proprietario in favore di terzi, anche se conosciuto dal possessore, non esercita alcuna incidenza sulla situazione di fatto utile ai fini dell'usucapione, rappresentando, rispetto al possessore, "res inter alios acta", ininfluente sulla prosecuzione dell'esercizio della signoria di fatto sul bene, non impedito materialmente, né contestato in modo idoneo.Cass. civ. n. 11698/2017
La querela per arbitraria occupazione di una porzione di terreno non comporta la perdita materiale, in capo al querelato, del potere di fatto sulla cosa e, conseguentemente, non costituisce idoneo atto interruttivo del possesso "ad usucapionem". (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA).Cass. civ. n. 3452/1984
Costituisce causa interruttiva dell'usucapione di una servitù di passaggio la perdita del possesso per oltre un anno, che si verifica ogni qualvolta al possessore venga posto nell'obiettiva impossibilità di continuare ad esercitare il possesso, sia per fatto del terzo che per eventi naturali.Cass. civ. n. 6349/1981
In tema di interruzione dell'usucapione — poiché il possesso non richiede, per il suo permanere, il costante, materiale rapporto con la cosa che ne costituisce l'oggetto, essendo sufficiente la disponibilità del godimento della cosa stessa da parte del possessore, non contrastata da terzi — la semplice assenza di manifestazioni del predetto rapporto materiale per un dato periodo, anche se provata, non è di per sé idonea a dimostrare la volontaria dimissione del possesso, la quale deve essere assolutamente univoca per produrre l'indicata interruzione.Cass. civ. n. 77/1977
L'abbandono della cosa posseduta, per atto volontario del possessore, ha immediata efficacia interruttiva dell'usucapione. In questa ipotesi, infatti, non trova applicazione la norma dettata dall'art. 1167 c.c., sulla durata ultranovennale della perdita del possesso quale evento interruttivo dell'usucapione, in quanto la norma medesima riguarda il diverso caso in cui il possessore sia stato privato del possesso, e, cioè, lo abbia perso per fatto di terzo, o comunque a lui estraneo.Cass. civ. n. 1025/1976
L'interruzione dell'usucapione (nella specie, di servitù di passaggio con veicoli) per il caso in cui il possessore sia stato privato del possesso per oltre un anno, prevista dall'art. 1167 primo comma c.c., non presuppone che detta perdita sia determinata da spoglio, ma si verifica ogni qual volta il possessore stesso venga posto nell'obiettiva impossibilità di continuare ad esercitare il possesso, sia per fatto del terzo, che per eventi naturali (nella specie, smottamento del terreno e conseguente restringimento della strada sulla quale veniva esercitato il passaggio).Cass. civ. n. 1929/1975
Ai fini dell'usucapione, il possesso acquisito animo et corpore può conservarsi solo animo, purché si conservi la possibilità di esercitare la signoria sulla cosa, anche senza compiere singoli atti di esercizio del possesso. Qualora, però, la situazione obiettiva muti, sì da venir meno, pur temporaneamente, la possibilità di compiere atti di esercizio del possesso — come, ad esempio, quando l'edificio posseduto venga distrutto da eventi bellici e poi ricostruito — si verifica la perdita del possesso, che, se protratta oltre un anno, dà luogo all'interruzione dell'usucapione, ai sensi dell'art. 1167 c.c.
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Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.
Nel caso di specie appare opportuno indicare che ai sensi dell'art. 1158 del c.c. la proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni.
Pertanto, prima di ogni cosa, colui che invoca l'acquisto a titolo originario del diritto di proprietà sul bene immobile dovrà provare l'esistenza dei presupposti richiesti dalla legge, ovvero il possesso ed il tempo. Il possesso viene definito dall'art. 1140 del c.c. quale potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale. Perché il possesso possa rilevare ai fini dell'usucapione è necessario che esso sia palese e non violento. Inoltre, deve trattarsi di un possesso continuo, cioè non deve essere esercitato in maniera saltuaria od occasionale, e possesso ininterrotto per fatto del terzo o per eventi naturali. L'interruzione si verifica nel caso in cui il possessore sia stato privato del possesso per oltre un anno. Si suole distinguere tra interruzione naturale e civile del possesso; il primo caso si verifica quando si ha l'effettiva perdita del possesso del bene che può derivare da fatto naturale, da atto lecito o da spoglio. Diversamente, si ha interruzione civile quando vengono compiuti atti giuridici idonei ad interrompere il termine per il compimento dell'usucapione, ovvero l'esercizio di un'attività giuridica come ad esempio la domanda giudiziale proposta dal legittimo proprietario con la quale si richieda la restituzione del bene.
Alla luce di quanto indicato sopra e in base agli elementi forniti nel quesito (che non sono sufficienti per risponderle con compiutezza), l'attività svolta per definire i confini potrebbe essere annoverata tra quegli atti idonei ad interrompere l'usucapione se protratta per oltre un anno. Ma è bene precisare che quanto indicato ha valore nei limiti in cui non si sia già perfezionato l'acquisto mediante l'usucapione del terreno.
“Salve, potrebbe spiegarmi come funziona nel mio caso?
Nel lontano 1975 abbiamo stipulato un contratto privato tra me e la persona che doveva comprare il mio immobile per 250.000.000 di lire con cambiali da 500.000 mila lire ognuna all'epoca.
Le ultime 6 cambiali non sono state più pagate dalla persona e quindi nel frattempo mi ritrovo a pagare sempre l'ici.
L'immobile è sempre mio oppure con l'usucapione lo posso perdere?”
Il contratto di compravendita (artt. 1470 e ss c.c.) è il tipico contratto consensuale, per il quale la proprietà, se non diversamente stabilito, passa direttamente al momento dello scambio del consenso tra le parti (sottoscrizione del contratto). Nel suo caso, pertanto, a meno che non si fosse trattato di contratto preliminare di acquisto o aveste previsto un diverso momento per il trasferimento della proprietà (se, ad esempio, il completamento del pagamento pattuito), la sua controparte è proprietaria dal 1975 e non per usucapione, bensì in forza proprio del vostro contratto.
I mancati pagamenti possono essere ancora richiesti se il relativo diritto non si è prescritto (ad esempio, lei ha regolarmente chiesto i suddetti pagamenti per iscritto).
Poiché i dettagli forniti non sono sufficienti per risponderle con compiutezza, le suggeriamo di sottoporre il contratto del 1975 al parere di un legale.