(massima n. 1)
L'abbandono della cosa posseduta, per atto volontario del possessore, ha immediata efficacia interruttiva dell'usucapione. In questa ipotesi, infatti, non trova applicazione la norma dettata dall'art. 1167 c.c., sulla durata ultranovennale della perdita del possesso quale evento interruttivo dell'usucapione, in quanto la norma medesima riguarda il diverso caso in cui il possessore sia stato privato del possesso, e, cioč, lo abbia perso per fatto di terzo, o comunque a lui estraneo.