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Articolo 980 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Cessione dell'usufrutto

Dispositivo dell'art. 980 Codice Civile

L'usufruttuario può cedere il proprio diritto [965] per un certo tempo o per tutta la sua durata, se ciò non è vietato dal titolo costitutivo [1350 n. 2, 2643 n. 2, 2810](1)(2).

La cessione deve essere notificata al proprietario; finché non sia stata notificata, l'usufruttuario è solidalmente obbligato con il cessionario verso il proprietario.

Note

(1) L'usufruttuario non può trasmettere temporaneamente il suo diritto al nudo proprietario, dal momento che ne deriverebbe la scomparsa dell'usufrutto per consolidazione (art. 1014 del c.c.).
(2) Le parti possono, in virtù dell'autonomia cui dispongono, vietare la cessione del diritto in oggetto, tramite un atto ad efficacia reale, opponibile, dunque, nei confronti di tutti, purché ritualmente trascritto.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

469 Una questione molto dibattuta sotto il codice del 1865 era quella relativa alla cedibilità del diritto di usufrutto. Chi la negava faceva richiamo all'art. 492, il quale dichiarava cedibile il semplice esercizio; chi sosteneva la soluzione opposta moveva principalmente dalla considerazione che l'art. 1967 dichiarava l'usufrutto capace di ipoteca e che questa ipotecabilità si risolveva in un'alienazione potenziale. Per quanto l'incedibilità del diritto di usufrutto possa sembrare più in armonia con l'intuitus personae che ha il costituente di questo diritto, e per quanto l'incedibilità, affermata da una tradizione più volte secolare, sia ancora tenuta ferma anche dalle più moderne legislazioni straniere, mi sono indotto ad accogliere esplicitamente (art. 980 del c.c.) la seconda soluzione, sostenuta pure da autori insigni, proposta nel progetto della Commissione Reale e approvata dalla Commissione delle Assemblee legislative, indubbiamente più coerente con il principio dell'ipotecabilità dell'usufrutto. Si aggiunge per altro nell'art. 980, primo comma, che la cessione può essere vietata dall'atto costitutivo. La cessione produce effetto solo per la durata del diritto, e cioè non oltre la vita del cedente o il più breve termine stabilito dal titolo. Quanto agli effetti della cessione sugli obblighi dell'usufruttuario, ho stabilito che essa deve essere notificata al proprietario perché sia liberato il cedente. Al fine poi di assicurare l'adempimento di questa norma ho affermato la responsabilità solidale dell'usufruttuario e del cessionario verso il proprietario, finché la notificazione non sia eseguita (art. 980, secondo comma). Non ho fatto menzione dell'inalienabilità dell'usufrutto legale, poiché questa è già espressamente sancita dall'art. 326, il quale esclude pure che l'usufrutto legale possa essere oggetto di pegno, d'ipoteca o di esecuzione da parte dei creditori.

Massime relative all'art. 980 Codice Civile

Cass. civ. n. 31642/2019

In tema di redditi d'impresa, caso di cessione di diritto di usufrutto su terreni marmiferi da parte dell'usufruttuario ad una società ai sensi dell'art. 980 c.c., il corrispettivo riconosciuto all'usufruttuario non è reddito di impresa - realizzandosi, questo, solo in caso di cessione dello sfruttamento della cava, e cioè di trasferimento, dietro corrispettivo, dell'attività di sfruttamento senza trasferimento di proprietà del bene o di diritto di godimento su di esso - ma costituisce reddito diverso, ex art. 81 (ora 67) comma 1, lett. h), d.P.R. n. 917 del 1986, comportando il conferimento al cessionario delle facoltà di uso e di godimento della cosa senza trasferimento del diritto, e non ostando a tale inquadramento la previsione di una durata superiore a quella fissata dall'art. 979 c.c., dovendosi applicare il principio di conservazione del contratto deducibile dagli artt. 1419, comma 1, e 1424 c.c.

Cass. civ. n. 8911/2016

A norma degli artt. 979 e 980 c.c. la durata dell'usufrutto non può eccedere la vita dell'usufruttuario o, qualora sia concesso "pro quota" ad una pluralità di soggetti (e in assenza di usufrutto congiuntivo, che comporta l'accrescimento a favore dei superstiti), quella di ciascuno di essi per la quota attribuita; l'usufruttuario, peraltro, con atto "inter vivos", può cedere il suo diritto (o la quota a lui spettante) per un certo tempo o per tutta la sua durata, sicché, in tale evenienza, il diritto limitato di godimento è suscettibile di successione "mortis causa" ove il cessionario deceda prima del cedente, perdurando fino a quando rimanga in vita quest'ultimo.

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Consulenze legali
relative all'articolo 980 Codice Civile

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

S. G. chiede
lunedì 19/02/2024
“Buongiorno,
la mia domanda riguarda la distanza legale di una canna fumaria da sporti, balconi e finestre.
Lo scenario è il seguente.
Il nostro condominio consta di tre piani: piano strada dedicato ai box, primo piano e secondo piano dedicati ad abitazioni.
L'inquilino dell'appartamento al primo piano, sotto il mio, ha installato in sala una stufa a pellet.
Ha correttamente intubato i fumi con una canna fumaria esterna, appoggiata alla parete condominiale e con camino di scarico sopra il tetto.
La canna fumaria, prima di raggiungere il tetto, passa molto vicino al mio terrazzino.
Sul terrazziono oltre alla porta finsetra di accesso al terrazzino stesso, si apre una finestra, anche'essa vicina alla canna fumaria nuova.
Tra la parete del terrazzino e la canna fumaria ci sono 25 cm.
La mia domanda è: è una installazione legittima? Esiste una distanza minima di rispetto per installazioni come questa?
Saluto e ringrazio

Consulenza legale i 22/02/2024
La risposta al quesito posto trova il suo fondamento nell’art. 890 del c.c. Tale norma dispone espressamente che i camini, e ovviamente la canna fumaria, la quale costituisce una naturale propagazione del camino, devono essere costruiti nel rispetto delle distanze previste dai regolamenti locali; se i regolamenti locali nulla dicono in proposito, tali manufatti devono essere installati ad una distanza tale da preservare i fondi attigui da ogni danno alla loro solidità, salubrità e sicurezza. In questo senso è molto chiara anche Cass. Civ.,Sez.II, n. 13449 del 10.05.2016 la quale in merito a quanto disposto dall’art. 890 precisa: "se l’opera è costruita in aderenza ad un fondo del vicino , si dovranno rispettare le distanze previste dalle norme regolamentari vigenti nel Comune in cui l’ opera è situata, e qualora tale regolamento nulla dica in merito , si dovrà comunque garantire la solidità, salubrità e sicurezza del fondo del vicino".
Per darle quindi una risposta più precisa di quanto fatto finora in merito alla legittimità della installazione di questa canna fumaria sarebbe necessario capire il comune ove tale canna fumaria e stata installata e verificare cosa dispongono sul tema i regolamenti locali ivi vigenti.


Davide L. chiede
mercoledì 13/01/2016 - Emilia-Romagna
“La mia compagna è usufruttaria di un immobile, di cui la nuda proprietà è delle mie figlie. La mia compagna può cedere il proprio usufrutto in base art. 980 alle mie nipoti senza trascrivere l'atto?
In caso di risposta negativa a chi potrebbe cedere l'usufrutto senza la trascrizione ed evitare così l'onere della spesa?
Ringrazio anticipatamente della risposta”
Consulenza legale i 19/01/2016
L'art. 980 co. 1 c.c. stabilisce che "L'usufruttuario può cedere il proprio diritto per un certo tempo o per tutta la sua durata, se ciò non è vietato dal titolo costitutivo".

Per stabilire se l'usufrutto può essere ceduto, quindi, si deve verificare se il titolo costitutivo stabilisce un divieto di cessione, opponibile erga omnes se regolarmente trascritto. Inoltre (ma non sembra questo il caso) ex art. 326 del c.c. non può essere oggetto di alienazione l'usufrutto legale costituito a favore dei genitori o del genitore esercente la responsabilità genitoriale sui beni dei figli.

Si ritiene che non sia concepibile una cessione temporanea del diritto di usufrutto al nudo proprietario, perché ciò determinerebbe l'estinzione del diritto per consolidazione ex art. 1014 co. 2 c.c. (Cass. 172/1981).

L'art. 980, inoltre, stabilisce che la cessione può essere solo temporanea ovvero per la durata dell'usufrutto: non può cioè, eccedere questa durata, ciò perché altrimenti danneggerebbe il nudo proprietario comprimendo eccessivamente il suo diritto di proprietà.

Quanto alla forma, la cessione di usufrutto di immobile deve essere fatta per iscritto ex art. 1350 n. 2 c.c., cioè mediante scrittura privata o atto pubblico, a pena di nullità. Va notificata al proprietario ex art. 980 co. 2 c.c..

La trascrizione di cui agli art. 2643 ss c.c. non è un elemento costitutivo del contratto di cessione perché serve a rendere questa opponibile ai terzi: il contratto di cessione di usufrutto è validamente concluso tra le parti con la sua stipulazione nella richiesta forma scritta, mentre la trascrizione è richiesta dall'art. 2643 n. 2 c.c. al diverso fine di rendere la cessione stessa opponibile ai terzi. Ciò si deduce dall'art. 2644 del c.c., che esprime la regola per cui se il titolare di uno stesso diritto (nel caso di specie del diritto di usufrutto) aliena a più soggetti il proprio diritto, prevale quello che trascrive per primo. Pertanto, la trascrizione è un onere per la parte, ma non un requisito di validità del negozio di cessione.

Ciro chiede
venerdì 11/02/2011 - Puglia

“Sono figlio di separati. Mio padre è usufruttuario di un immobile, di cui è proprietaria mia madre. Mio padre può cedere l'usufrutto al proprio figlio?”

Consulenza legale i 11/02/2011

Ai sensi dell'art. 980 del c.c. in commento, se il titolo costitutivo dell'usufrutto del padre non lo vieta, egli potrà cedere al figlio il proprio diritto, anche per tutta la sua durata (che coincide con la durata della vita dell'usufruttuario originario).

Si sottolinea che il divieto di cessione va sancito con atto avente efficacia reale, che sarà anche opponibile erga omnes se regolarmente trascritto.