(massima n. 2)
In tema di redditi d'impresa, caso di cessione di diritto di usufrutto su terreni marmiferi da parte dell'usufruttuario ad una società ai sensi dell'art. 980 c.c., il corrispettivo riconosciuto all'usufruttuario non è reddito di impresa - realizzandosi, questo, solo in caso di cessione dello sfruttamento della cava, e cioè di trasferimento, dietro corrispettivo, dell'attività di sfruttamento senza trasferimento di proprietà del bene o di diritto di godimento su di esso - ma costituisce reddito diverso, ex art. 81 (ora 67) comma 1, lett. h), d.P.R. n. 917 del 1986, comportando il conferimento al cessionario delle facoltà di uso e di godimento della cosa senza trasferimento del diritto, e non ostando a tale inquadramento la previsione di una durata superiore a quella fissata dall'art. 979 c.c., dovendosi applicare il principio di conservazione del contratto deducibile dagli artt. 1419, comma 1, e 1424 c.c.