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Articolo 904 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 29/04/2026]

Diritto di chiudere le luci

Dispositivo dell'art. 904 Codice Civile

La presenza di luci in un muro non impedisce al vicino di acquistare la comunione del muro(1) medesimo né di costruire in aderenza.

Chi acquista la comunione del muro non può chiudere le luci se ad esso non appoggia il suo edificio(2).

Note

(1) Vedasi gli artt. 874 e 875.
(2) Chi acquisisce la comunione del muro avente una luce compresa nella relativa struttura non ha anche il diritto di chiuderla: esso si acquista esclusivamente se, oltre alla comunione del muro, si costruisca un immobile in appoggio al muro.

Spiegazione dell'art. 904 Codice Civile

Diritto di chiudere le luci aperte sul muro vicino. Costruzione in aderenza. Appoggio di edificio, previo acquisto della comunione del muro

Nel silenzio del codice francese (art. 676) in Francia si riteneva che l'esistenza di luci non impedisse l' acquisto della comunione del muro da parte del vicino; ma una volta ottenuta la comunione, le luci dovevano chiudersi perché nel muro comune non era permessa l'esistenza di luci. Decorso il trentennio l'acquirente della comunione perdeva il diritto di farle chiudere.

Il codice napoletano (art. 597) sanzionò per primo esplicitamente il diritto del vicino di acquistare la comunione del muro nonostante l'esistenza di luci e il diritto anche di chiuderle appoggiandovi il proprio edificio. E tale disposizione, attraverso il codice sardo (art. 608), passò nell'ultimo capov. dell'art. 584 del vecchio codice.
Il nuovo codice (art. 904) riproduce il principio per cui la presenza di luci in un muro non impedisce al vicino di acquistare la comunione del muro. Riproduce poi nel capoverso la disposizione del vecchio codice secondo cui chi acquista la comunione del muro non può chiudere le luci se ad esso non appoggia il suo edificio.

Avendo poi il nuovo codice riconosciuto il diritto del vicino di costruire in aderenza all'edificio preesistente sul confine, senza acquistare la comunione del muro (art. 877 del c.c.), l’articolo in esame aggiunge che la presenza di loci nel muro non impedisce al vicino di costruire in aderenza.

In conclusione, poiché l'apertura di luci sul muro proprio costituisce esercizio del diritto di proprietà, che non comporta una menomazione dei diritti del vicino, questi conserva inalterato il diritto di chiedere la comunione del muro (art. 874 del c.c.) e appoggiarvi e anche quello di costruirvi in aderenza (art. 877 del c.c.).


Oscuramento delle luci mediante piantagioni attigue al muro comune

Escluso il caso della costruzione in aderenza o dell'appoggio dell'edificio previo acquisto della comunione, esplicitamente previsti dall'art. 904, ci si chiede se il vicino possa oscurare le luci esistenti nel muro di cui ha acquistato la comunione, mediante piantagione di alberi.

L'ultimo capov. dell'art. 892 dispensa dall'osservanza delle distanze prescritte per le piantagioni quando sul confine esiste un muro divisorio comune, se le piante sono tenute ad altezza che non eccede la sommità del muro. Ora, se esistendo delle luci nel muro di esclusiva proprietà del vicino il proprietario limitrofo ne domanda la comunione — e può farlo in base all'art. 904 — può egli oscurare le luci del vicino piantando contiguamente al muro comune una siepe o una fitta alberata, come gli consente l'art. 892 ult. capov.? La risposta è affermativa, perché è vero che l'articolo nega che l'acquisto della comunione del muro autorizzi di per

sè solo la chiusura delle luci, ma quando esso prescrive che l'acquirente non può chiuderle se non fabbricandovi a ridosso, non garantisce con ciò le luci dall'oscuramento, maggiore o minore, che può provenire alle medesime dalle opere che il vicino ha diritto di fare nel proprio fondo, come sarebbe appunto il piantamento di alberi a norma dell'art. 892 ult. capov. citato.


Quid iuris nel caso di luci aperte sul muro comune?

La facoltà concessa dall'art. 904 di chiudere le luci si può esercitare solo nel caso in cui le luci siano state aperte dal proprietario sul muro.

La facoltà riconosciuta al vicino di chiudere la luce mediante l'appoggio dell'edificio costituisce facoltà legale e come tale imprescrittibile, anche se ha formato oggetto di una concessione convenzionale, o sia stata affermata o riconosciuta in speciali stipulazioni. Quid iuris se le luci sono state aperte sul muro comune? Infatti in questo caso l'apertura non poteva essere fatta nell'esercizio del diritto di proprietà, iure propietatis, vietandolo l'art. 905 ma solo a titolo di servitù.

E allora, qualora la servitu si sia legittimamente acquistata, quale ne sarà il contenuto? Si limiterà a portare una deroga alla norma dell'art. 905, che vieta l'apertura delle luci sul muro comune, obbligando il vicino a subirla? O giungerà anche ad impedirgli di chiuderla fabbricandovi a ridosso?

Si ritiene che la questione debba risolversi nel primo senso. In particolare, se il diritto di tenere luci sul muro comune si è acquistato per prescrizione, questa produrrà soltanto l'effetto di estinguere il diritto del vicino di pretenderne la chiusura, ma non avrà nessun effetto acquisitivo, nel senso di impedire al proprietario vicino la libera disposizione della sua proprietà, e quindi il diritto di oscurare la luce ed anche di chiuderla fabbricandovi a ridosso.


Quid iuris nel caso delle luci irregolari?

Sotto la vigenza del vecchio codice era molto dibattuta la questione del regime giuridico delle luci irregolari. Mancando qualcuno dei requisiti di legge, si discuteva anzitutto se decorso il periodo di prescrizione il proprietario vicino perdesse il diritto di pretendere la regolarizzazione della luce. Ammessa la prescrizione del diritto, si discuteva se egli avesse tuttavia i1 diritto di chiudere le luci fabbricandovi a ridosso.

Entrambe le questioni sono state risolte dal nuovo codice (art. 902, capov.), in quanto si prevede che il vicino abbia sempre il diritto di esigere che la luce irregolare sia resa conforme alle prescrizioni di legge.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

426 I1 nuovo codice accoglie la distinzione tradizionale delle finestre in luci e vedute (art. 900 del c.c.). Sensibilmente attenuato è il rigoroso regime stabilito per le finestre lucifere dal codice del 1865 (art. 584), il quale consentiva bensì al proprietario del muro contiguo al fondo altrui di aprire luci di qualsiasi dimensione, ma gli imponeva di munirle di una grata di ferro, le cui maglie non avessero un'apertura maggiore di un decimetro, e di un telaio a invetriata fissa. In tal modo la difesa del fondo del vicino da eventuali immissioni o indiscrezioni era spinta fino a inibire il passaggio dell'aria attraverso le finestre lucifere. Con maggiore comprensione delle necessità della convivenza sociale e soprattutto delle esigenze igieniche, il nuovo codice (art. 901 del c.c.) abolisce l'onerosa prescrizione del telaio a invetriata fissa, sostituendola con l'altra di una grata fissa in metallo le cui maglie non siano maggiori di tre centimetri quadrati. Fa obbligo inoltre di munire le finestre lucifere di un'inferriata, ma, senza stabilire l'apertura massima delle maglie, si limita a prescrivere che l'inferriata deve essere idonea, per le sue caratteristiche, a garantire la sicurezza del vicino. Come nel codice precedente, l'apertura delle luci è subordinata all'osservanza di un'altezza minima, tanto dal pavimento o dal suolo che si vuole illuminare, quanto dal suolo del fondo vicino; senonché il nuovo codice, informandosi anche in questo punto al principio di socialità, esclude l'obbligo dell'osservanza dell'altezza minima dal suolo del fondo vicino, quando si tratta di dare luce e aria a un locale che si trovi in tutto o in parte a livello inferiore al suolo del vicino e la condizione dei luoghi non consenta di osservare la prescrizione della legge. Si favorisce così la particolare situazione dei locali seminterrati, che nella moderna tecnica edilizia hanno assunto un notevole sviluppo. Ma anche per altro verso si facilita (art. 903 del c.c.) l'apertura delle finestre lucifere. Il codice del 1865 (art. 586) esigeva per l'apertura di esse il consenso del vicino non solo nel caso in cui si volesse aprirle in un muro comune, ma anche nel caso in cui si volesse aprirle nella sopraelevazione di un muro comune alla quale il vicino non avesse contribuito. Quest'ultima limitazione è sembrata eccessiva, in quanto la parte sopraedificata del muro comune resta di proprietà esclusiva di chi l'ha costruita fino a quando il vicino non ne abbia chiesto e ottenuto la comunione. Né la soluzione accolta dal nuovo codice può pregiudicare gli interessi del vicino, poiché questi conserva la facoltà di rendere comune anche la parte sopraedificata e di chiudere le luci in essa aperte, appoggiandovi il suo edificio (art. 904 del c.c.). E' codificato il principio, già affermato dalla giurisprudenza, che un'apertura, la quale non abbia i caratteri di veduta o di prospetto, in quanto non consenta di affacciarsi e di guardare sul fondo vicino, è considerata come luce, è quindi soggetta al regime relativo, anche se non sono state osservate le prescrizioni stabilite dalla legge (grata fissa, inferriata). Il vicino può sempre chiudere tale finestra, acquistando la comunione del muro e appoggiandovi la propria fabbrica. Egli ha inoltre il diritto di esigere che l'apertura sia resa conforme alle prescrizioni dettate dalla legge per le finestre lucifere (art. 902 del c.c.).

Massime relative all'art. 904 Codice Civile

Cass. civ. n. 28804/2018

In tema di apertura di luci irregolari nel muro divisorio tra proprietà confinanti, bisogna distinguere se esse siano state realizzate sul manufatto di proprietà esclusiva di colui che compie tale attività e, quindi, "iure proprietatis", ovvero sul muro comune o di proprietà esclusiva del confinante e, pertanto, "iure servitutis", poiché solo in quest'ultima ipotesi il diritto a mantenere la relativa servitù può essere acquisito per usucapione. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la decisione di appello che aveva affermato la non usucapibilità di una servitù di luce, prescindendo dalla concreta individuazione del regime dominicale del muro sul quale detta luce era stata aperta).

Cass. civ. n. 25635/2014

In tema di proprietà e rapporti di vicinato, il sacrificio del diritto del vicino di tenere le luci nel muro è subordinato alla effettiva erezione di una costruzione, in appoggio o in aderenza al muro stesso, e non anche in relazione alla semplice intenzione di costruire, sicché, in assenza di tale presupposto, è inammissibile per carenza di interesse la domanda volta ad ottenere la mera declaratoria del diritto a chiudere le luci esistenti nel muro di proprietà della controparte.

Cass. civ. n. 13618/2013

La tutela possessoria delle luci è consentita, oltre che nel caso di servitù di luce, anche allorché le aperture siano state eseguite e mantenute "iure proprietatis", costituendo l'apertura di luce sul confine manifestazione di una facoltà rientrante nel contenuto del diritto di proprietà e del possesso, salvo che il vicino costruisca in appoggio o in aderenza a norma dell'art. 904 cod. civ., ipotesi nella quale viene meno la tutela della luce sia in sede petitoria, sia in quella possessoria.

Cass. civ. n. 12864/2011

La norma dell'art. 904 c.c. consente al vicino di chiudere la luce aperta nel muro in quanto esso ne acquisti la comunione avvero costruisca in aderenza, esercitando, pertanto, le facoltà rispettivamente previste dagli artt. 874 e 877 c.c.. Nell'ipotesi in cui il muro sia stato reso comune, la chiusura della luce è consentita a condizioni che la costruzione, consistente in un edificio, avvenga in appoggio. (Nella specie la S.C. ha cassato per vizio di motivazione la sentenza di merito che aveva ritenuto legittima una costruzione in aderenza, con chiusura delle luci esistenti sul muro frontistante, per il solo fatto che tale costruzione era stata eseguita su suolo di proprietà del costruttore, ma senza previamente accertare, come invocato dall'attore, se questi fosse anche condòmino del muro sul quale si aprivano le luci).

Cass. civ. n. 3391/2007

In tema di tutela possessoria, qualora un'apertura lucifera sia stata ostruita dall'accumulo di macerie e dalla presenza di uno scheletro di un fabbricato oggetto di sequestro, il vicino non può invocare il diritto di chiudere le luci spettante, ai sensi dell'art. 904 c.c., al proprietario che abbia realizzato una costruzione in aderenza; tale non può essere, infatti, considerata l'accumulo delle macerie, mentre la presenza di uno scheletro di un fabbricato sequestrato non può significare che lo stesso sarà completato e comunque neppure che le dimensioni ed il posizionamento di esso siano definitivi, atteso che la condizione dei luoghi deve essere valutata al momento dello spoglio e non in relazione ad una situazione in divenire.

Cass. civ. n. 12016/2004

In tema di proprietà e rapporti di vicinato, il sacrificio del diritto del vicino di tenere luci nel muro è subordinato alla effettiva erezione di una costruzione, in appoggio o in aderenza al muro stesso, che apporti una concreta utilità a chi l'ha costruita, e che non si rileva necessariamente collegata al soddisfacimento di esigenze abitative. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza d'appello che aveva ritenuto legittimamente esercitata la facoltà di cui all'art. 904 c.c. nella ipotesi di realizzazione di un ampio ripostiglio, avente comunque una utilità che escludeva finalità meramente emulative).

Cass. civ. n. 8671/2001

L'art. 904 c.c. prevede due distinte ipotesi diversamente regolate, nelle quali la facoltà del proprietario del muro al mantenimento delle luci aperte su di esso è considerata recessiva rispetto al diritto potestativo del vicino di chiuderle: la prima, che ha come presupposto l'esercizio da parte del vicino del diritto di acquistare la comunione del muro altrui, nella quale la chiusura delle luci su tale muro esistenti è subordinata alla condizione che questi, acquistata la comunione, realizzi in appoggio al muro stesso un'opera qualificabile come «edificio»; la seconda, che attiene alla realizzazione da parte del vicino di un manufatto posto solo in aderenza al muro altrui dotato di luci, senza l'acquisto della comunione di esso, né di appoggio ad esso, nella quale, riconoscendo il diritto potestativo di chiudere dette luci, nessuna specifica caratteristica o modalità di realizzazione dl manufatto è prevista, salvo che integri i requisiti di una «costruzione» stabile e permanente tale da recare da sola un'utilità al proprietario o a chi ne usi (Nella specie, la S.C., sulla base di detto principio, ha confermato la decisione della Corte di merito che aveva statuito la legittimità della costruzione di una recinzione che occludeva una luce aperta sul muro del vicino).

Cass. civ. n. 15442/2000

Il proprietario del fondo confinante con il muro in cui il vicino ha aperto luci, regolari o irregolari che siano — salva in quest'ultimo caso la facoltà di chiederne la regolarizzazione, ai sensi dell'art. 902 comma secondo c.c. — ha diritto di chiuderle soltanto se erige una vera e propria costruzione in appoggio o in aderenza al predetto muro, dopo averlo reso comune, essendo questa la condizione richiesta dall'art. 904, comma secondo, c.c., per sacrificare il diritto del vicino di tenere le luci nel muro.

Cass. civ. n. 2127/1997

Poiché ai sensi dell'art. 904 c.c. il vicino può costruire in aderenza al muro su cui si trovano le luci altrui, senza dover osservare alcuna modalità o limite a tutela di esse, se sopraeleva la sua costruzione, e in conseguenza di ciò tali luci non rispettano più, nel loro lato inferiore, l'altezza minima prevista dall'art. 901 n. 2 c.c. rispetto alla costruzione sopraelevata, il proprietario di questa può pretenderne la chiusura.

Cass. civ. n. 2293/1996

La tutela possessoria delle aperture lucifere è consentita, oltre che nel caso di servitù di luce, anche in quello in cui le aperture siano state eseguite e mantenute iure proprietatis, costituendo l'apertura di luce sul confine manifestazione di una facoltà rientrante nel contenuto del diritto di proprietà e del possesso, salvo che il vicino costruisca in aderenza a norma dell'art. 904 c.c., venendo meno nella suddetta ipotesi la tutela della luce sia in sede petitoria, sia in quella possessoria.

Cass. civ. n. 3889/1994

La servitù di luce e aria, che consente al proprietario del fondo dominante di tenere una luce con modalità diverse da quelle previste dall'art. 904 c.c., comprende, se non è diversamente previsto nel titolo, anche il divieto, per il proprietario del fondo servente, di sopprimerla costruendo in aderenza o in appoggio, dopo aver chiesto la comunione del muro confinante. (Nella specie, la C.S. in base all'enunciato principio ha annullato la decisione del giudice di merito che aveva ritenuto che, non essendo espressamente previsto nel titolo, la servitù di luce ed aria non poteva comprendere anche il divieto di soppressione della servitù).

Cass. civ. n. 8744/1993

Poiché l'art. 9, terzo comma, L. 25 novembre 1962, n. 1684 prescrive, con riguardo alle costruzioni nelle zone sismiche, l'adozione nei fabbricati contigui di appositi giunti di oscillazione, il concetto generale di costruzioni in aderenza deve essere adeguato nelle località anzidette al disposto della legislazione speciale e va, pertanto, riferito a quelle che fra i due edifici contigui preveda la sola distanza configurata dal giunto idoneo a consentire la libera ed indipendente oscillazione. Ne discende che la facoltà del vicino di chiudere le altrui finestre lucifere è consentita, ai sensi dell'art. 904 c.c., quando costruisca in aderenza con la osservanza delle disposizioni antisismiche, lasciando fra i due fabbricati il giunto di oscillazione.

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Consulenze legali
relative all'articolo 904 Codice Civile

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M. B. chiede
domenica 13/09/2026
“Buongiorno ho a che fare con una luce del vicino gravemente irregolare….alta 88 cm solo dal pavimento della mia resede sprovvista di gratina di 3 cm e con una apertura dell infisso interno con vetro di ben 180 gradi perché ha una vecchia catenella regolabile! Mi sembra di averli in casa…rumori odori e voci veicolano facilmente!!!per cui il diritto di privacy è nullo…..Già cercato di dialogare personalmente e con avvocato non specialista purtroppo che mi ha fatto sprecare tempo e denaro senza arrivare a niente da anni…Il condono non so come l hanno avuto ma ce l hanno e l amministrazione comunale che avendo questo loro non possono fare nulla a livello diritti del codice civile…assurdo!!! Vorrei sapere come fare per ovviare il problema anche minimamente perché la mia unita’ abitativa è stata da me salatamente pagata e non voglio mantenere questo vizio per un futuro….mi sono documentata…devo controllare il concetto della comunione del muro da un notaio con visura catastale? Serve a qualcosa per poter a questo punto appoggiare un manufatto di arredo per tutelarmi? Ora non Avendo retina mi hanno rovinato bambù e piante! Anche solo questo non è ammissibile! Lesione di beni penali per cui quella è fondamentale…come si può concedere condoni in maniera così sconsiderata non pensando alla tutela del vicino? Comunque ho letto che il codice civile in ogni caso va rispettato…e se ne fregano…mi dite come devo pagare…io fare un bonifico preferisco…saluti”
Consulenza legale i 16/09/2026
Il problema che si sottopone ad esame richiede di stabilire se l’apertura presente nel muro dell’immobile confinante, prospiciente la resede della proprietaria, debba qualificarsi come luce irregolare ovvero come veduta, quali siano gli effetti del condono edilizio eventualmente ottenuto dal vicino e quali strumenti possano essere esperiti per tutelare la riservatezza e il pacifico godimento della proprietà.

Dalle fotografie fatte pervenire a questa Redazione emerge un’apertura munita di infisso in legno e vetro, protetta da un’inferriata metallica a maglie romboidali, collocata sulla parete prospiciente la resede di chi pone il quesito.
Si riferisce che l’apertura si trova a soli 88 cm dal pavimento del proprio terrazzo, che l’inferriata non rispetterebbe le caratteristiche previste dalla legge e che l’infisso interno, mediante una vecchia catenella regolabile, potrebbe aprirsi fino a circa 180 gradi, consentendo una significativa propagazione di rumori, odori e voci e, secondo quanto lamentato, anche una possibile intrusione visiva.

Ora, prima rispondere alle domande poste, occorre preliminarmente ricordare che gli artt. 900 e ss. c.c. distinguono le vedute dalle luci.
In particolare, le prime sono aperture che consentono non soltanto di guardare sul fondo altrui, ma anche di sporgere il capo su di esso, in condizione di sufficiente comodità o sicurezza, realizzando una veduta diretta, obliqua o laterale; le seconde, invece, sono aperture destinate al solo passaggio di aria e luce, che non consentono l’inspicere o, quando meno, la prospectio sul fondo del vicino.
La distinzione non dipende esclusivamente dalla denominazione attribuita all’apertura o dalla presenza di un’inferriata, ma dalle sue concrete caratteristiche e dalla possibilità effettiva di potersi affacciare sul fondo finitimo.
Come chiarito in diverso occasioni dalla stessa giurisprudenza di legittimità, la funzione delle norme in materia è anche quella di tutelare la riservatezza e la sicurezza del proprietario confinante (cfr. Cass. 9 agosto 2016, n. 16808; Cass. 30 marzo 2018, n. 8010).

Nel caso in esame, la presenza del vetro e dell’inferriata non consente, da sola, di qualificare con certezza l’apertura come luce: occorre, infatti, verificare se l’infisso, una volta aperto, permetta effettivamente di sporgere il capo e di guardare nella resede della vicina, ovvero se la struttura metallica impedisca concretamente tale possibilità.
Se l’apertura dovesse consentire l’affaccio sul fondo del vicino, non vi è dubbio che la stessa debba essere qualificata come veduta, con conseguente applicazione degli artt. 905 e 906 c.c., relativi alle distanze dal confine per le vedute dirette e oblique.
Se, invece, non dovesse consentire la vista o l’affaccio, si tratterebbe di una luce, la cui regolarità deve essere valutata secondo quanto disposto dall’art. 901 del c.c..

Quest’ultima disposizione richiede, a tutela della sicurezza e della riservatezza del fondo finitimo, che la luce sia munita di un’inferriata idonea a garantire la sicurezza del vicino, di una grata metallica a maglie strette, non superiori a tre centimetri, e che sia collocata alle altezze minime previste dalla legge (si mira, così, a impedire che l’apertura possa trasformarsi in uno strumento di intrusione o di molestia nei confronti del proprietario confinante).
Pertanto, ove fosse confermato che il davanzale della luce si trova a soli 88 cm dal pavimento della resede, occorrerebbe verificare con particolare attenzione il rispetto dell’altezza minima prevista dall’art. 901 c.c., tenendo conto del corretto punto di misurazione stabilito dalla norma (in particolare si dovrà tener conto di quanto disposto al numero 2, ove è detto che la luce deve “avere il lato inferiore a un'altezza non minore di due metri e mezzo dal pavimento o dal suolo del luogo al quale si vuole dare luce e aria”).

Qualora l’apertura non consentisse l’affaccio, ma risultasse priva dei requisiti prescritti, la stessa si configurerebbe quale luce irregolare. In tal caso trova applicazione il secondo comma dell’art. 902 del c.c., norma che attribuisce al proprietario del fondo vicino il diritto di esigere, in qualunque momento, che la luce sia regolarizzata.
Ciò significa che è possibile intimare al vicino, mediante formale diffida, di provvedere alla regolarizzazione dell’apertura, eventualmente mediante adeguamento dell’inferriata, della grata o dell’altezza, secondo quanto necessario per ricondurla ai requisiti prescritti dalla legge.

Diversa è l’ipotesi in cui l’apertura debba qualificarsi come veduta: in tal caso, infatti, la tutela non consisterebbe nella semplice regolarizzazione della luce, ma nell’accertamento del mancato rispetto delle distanze legali e nell’eventuale richiesta di eliminazione o modifica dell’apertura, salvo usucapione del relativo diritto.
Quanto al condono edilizio, occorre precisare che il rilascio di un provvedimento amministrativo di sanatoria non può avere alcuna influenza sulla legittimità dell’apertura sotto il profilo civilistico dei rapporti con il vicino.
Il condono attiene alla regolarità edilizia e urbanistica dell’opera nei confronti della pubblica amministrazione, ma non determina, di per sé, la costituzione di diritti reali, né esclude l’applicazione delle norme dettate dal codice civile in materia di luci, vedute e distanze.
Pertanto, anche ove il vicino fosse munito di un valido titolo edilizio, sarebbe pur sempre possibile far valere le eventuali violazioni degli artt. 901 e ss. c.c.
Sotto questo profilo è corretta la risposta fornita dagli organi comunali, in quanto l’amministrazione non può avere alcuna competenza a risolvere una controversia tra privati.

Quanto alla possibilità di installare un manufatto di arredo o una schermatura a tutela della privacy, occorrerebbe preliminarmente accertare la titolarità del muro sul quale insiste la luce, esaminando gli atti di provenienza degli immobili, le eventuali pattuizioni contenute nei titoli e, se necessario, la relativa documentazione catastale e tecnica.
L’eventuale comunione del muro potrebbe assumere rilievo ai sensi degli artt. 874 e ss. c.c., ma non attribuisce automaticamente al vicino il diritto di appoggiarvi qualsiasi struttura, dovendosi rispettare le norme sulla comunione, le distanze, la sicurezza e la disciplina edilizia. A ciò si aggiunga che l’art. 904 c.c. consente al vicino di chiudere le luci, siano esse regolari o irregolari, soltanto se decide di costruire in aderenza o in appoggio al muro ove si trovano le stesse aperture (pertanto, si sconsiglia di installare unilateralmente manufatti destinati a oscurare o schermare la luce).

Infine, con riferimento ai danni lamentati alle piante e al bambù, la loro risarcibilità non può che farsi dipendere dalla prova di un comportamento imputabile al vicino, di un danno effettivo e di un nesso causale tra la condotta e il pregiudizio subito. La sola assenza di una retina non è sufficiente, di per sé, a fondare una responsabilità risarcitoria, occorrendo dimostrare che il vicino abbia provocato direttamente o colposamente il deterioramento delle piante.


S. G. chiede
giovedì 14/05/2026
“Spett.le studio Brocardi
all'interno del perimetro del mio giardino insiste un manufatto, originariamente destinato a deposito attrezzi, di proprietà del mio vicino. In occasione del condono edilizio del 2004, tale struttura è stata oggetto di un cambio di destinazione d'uso in civile abitazione, nonostante una mia formale diffida depositata presso gli uffici comunali in cui contestavo un problema di distanze dal confine e nocumento della privacy. (Il Comune ovviamente non ha tenuto conto di questo mio esposto)

Il fabbricato confina con la mia proprietà su tre lati. Come definito in una scrittura privata sottoscritta con l'allora proprietario nel 2006 (in occasione della vendita e ristrutturazione dell'immobile), due finestre esistenti furono trasformate in luci mediante l'apposizione di grate per impedire l'affaccio sul mio fondo. Sebbene la scrittura privata richiamasse esplicitamente l'obbligo di eseguire le modifiche 'a norma di legge', si rileva che tali aperture non rispettano i requisiti prescritti dal Codice Civile.

Nello specifico, le luci risultano poste a un'altezza compresa tra i 170 e i 270 cm dal piano di calpestio del mio giardino, 90 e 190cm dal piano di calpestio del suddetto fabbricato , entrambi comunque in violazione della prescrizione di cui all'art. 901 c.c., che impone un'altezza minima di 2,50 metri per le luci poste al piano terra su muro a confine, configurando una situazione di luci irregolari. Tale stato di fatto compromette gravemente sia la mia privacy che il godimento della mia proprietà a causa delle immissioni sonore provenienti dalle aperture. Se lo status di luce irregolare fosse confermato , non dovrebbe neanche essere possibile ottenere tale servitù in base all'usucapione (non applicabile in questo caso). Ho qualche possibilità di far ripristinare tali aperture alla altezza definita dalla legge ? Posso in alternativa costruire in aderenza sul muro di confine e chiuderle definitivamente ? Posso nel frattempo installare delle siepi o altre strutture a protezione della mia privacy ?

Grazie per il vostro supporto

”
Consulenza legale i 23/05/2026
Com’è noto, il codice civile distingue le aperture nel muro contiguo al fondo finitimo in due diversi tipi:
  1. vedute o prospetti: sono quelle (ad esempio finestre, balconi, terrazzi, ecc.) che consentono, in condizioni di sufficiente sicurezza e comodità, sia di guardare sul fondo del vicino (inspicere) senza l’ausilio di mezzi meccanici, sia di sporgere il capo su di esso (prospicere) per vedere di fronte (veduta diretta), obliquamente (veduta obliqua) e lateralmente (veduta laterale).
Tali vedute possono essere aperte purché si rispettino le distanze minime dal confine indicate agli artt. 905 e 906 c.c.
  1. luci: si definiscono tali quelle aperture che, pur consentendo il passaggio di aria e luce, non permettono la vista o l’affaccio sul fondo del vicino, a tutela della sicurezza e della riservatezza di tale fondo.
Per garantire tale esigenza, infatti, la legge prescrive che la luce abbia determinate caratteristiche, ovvero essere dotata di inferriata idonea a garantire la sicurezza del vicino e situata a determinate altezze minime fissate dall’art. 901 (in presenza di questi presupposti la luce si definisce regolare).
La luce che, al contrario, pur non consentendo di inspicere e prospicere in alienum, non rispetta dette caratteristiche, si qualifica come irregolare, ex art. 902 del c.c., con conseguente diritto del vicino di esigere, in ogni momento, che la stessa sia regolarizzata (così il comma 2 dell’art. 902 c.c.).

Sempre con riferimento alle luci, il comma 1 dell’art. 903 del c.c. dispone che il proprietario ha sempre la facoltà (espressione del suo diritto dominicale e, come tale, imprescrittibile) di aprire luci nel suo muro; ma il vicino, da parte sua, può - in ogni tempo - chiuderle allorché decida di costruire in aderenza o in appoggio al muro nel quale le luci, siano esse regolari che irregolari, risultano aperte (così art. 904 c.c.).

In tal senso si è, tra le altre, espressa Cass. 04/12/2014 n. 25635, così massimata:
“In tema di proprietà e rapporti di vicinato, il sacrificio del diritto del vicino di tenere le luci nel muro è subordinato alla effettiva erezione di una costruzione, in appoggio o in aderenza al muro stesso, e non anche in relazione alla semplice intenzione di costruire, sicché, in assenza di tale presupposto, è inammissibile per carenza di interesse la domanda volta ad ottenere la mera declaratoria del diritto a chiudere le luci esistenti nel muro di proprietà della controparte”.

Ora, nel caso di specie sembra evidente che le luci di cui si discute debbano qualificarsi come irregolari, in ragione della loro altezza non conforme a legge.
Vi è da chiedersi, a questo punto, se tale situazione di irregolarità possa determinare l’acquisto di una servitù a carico del fondo su cui le luci insistono.
La risposta è negativa, in quanto costituisce opinione pacifica quella secondo cui il possesso di luci irregolari, sprovvisto di titolo e fondato sulla mera tolleranza del vicino, non può condurre all’acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia.
In tal senso si argomenta dalla seguente considerazione: la servitù di aria e luce, che è negativa (risolvendosi nell’obbligo del proprietario del fondo vicino di non operarne la soppressione), non è una servitù apparente, né la circostanza che la luce sia irregolare è idonea a conferire alla indicata servitù il carattere di apparenza, non essendo possibile stabilire dalla irregolarità se il vicino la tolleri soltanto (riservandosi la facoltà di chiuderla nel modo stabilito dalla legge) ovvero la subisca come peso del fondo, quale attuazione del corrispondente diritto di servitù o manifestazione del possesso della medesima (cfr. in tal senso Cass. 11343/2004).

A ciò si aggiunga che neppure la scrittura privata richiamata nel quesito sembra idonea a costituire una servitù prediale, sia perché non emerge una chiara volontà costitutiva di un peso reale, sia perché il mero consenso alla trasformazione delle aperture in luci regolari non equivale a rinuncia preventiva ai diritti riconosciuti dagli artt. 902 e 904 c.c.

Non potendosi ritenere costituita una servitù per usucapione, è giocoforza ammettere che il proprietario del fondo su cui le luci insistono possa avvalersi del diritto riconosciutogli dall’art. 904 c.c. e, dunque, chiudere in qualunque momento quelle luci, costruendo in aderenza, ovvero pretenderne la regolarizzazione (così Cass. civ., Sez. II, nn. 15442/2000 e 868/2000).

Per quanto concerne, invece, la soluzione di farvi crescere una siepe, la risposta è negativa, in quanto è pacifica la tesi secondo cui la disposizione di cui all’art. 904 c.c. debba essere interpretata in maniera tassativa nel punto in cui afferma che, per chiudere le luci esistenti nel muro, è necessario costruire in aderenza o in appoggio.
Occorre, pertanto, che il vicino realizzi una costruzione vera e propria, ovvero un manufatto stabile e permanente, ritenendosi, tuttavia, che si possa far rientrare nella fattispecie dell’art. 904 c.c. qualunque costruzione, anche diversa da un edificio in senso stretto, come ad esempio una tettoia o una soletta di copertura di una veranda.

È, invece, inammissibile ogni altra forma di oscuramento delle luci, quale ad esempio la chiusura con tavole o per mezzo di arbusti rampicanti; in tal caso, infatti, il titolare delle luci potrà ottenere la riduzione in pristino dello stato dei luoghi, sia in via possessoria che petitoria.
Ciò non esclude, ovviamente, il diritto di porre a dimora una siepe lungo la linea di confine ove si trovano le luci, rispettando le distanze prescritte dall’art. 892 c.c, non potendosi ciò configurare quale atto emulativo.


A. M. chiede
mercoledì 24/05/2023
“Quesito. Una delle camera del mio appartamento a piano terra è sita dal lato seminterrato ed è illuminata da finestrini all'altezza del pavimento del giardino di proprietà di un condomino del primo piano. Da alcuni mesi questi ha sistemato un lungo dondolo ligneo proprio davanti ai lucernari (finestre Hopper) coprendolo poi con un drappo che riduce ulteriormente la luce e la circolazione d'aria. Prima di una eventuale azione vorrei sapere se , come penso, questo fatto lede i miei diritti.”
Consulenza legale i 01/06/2023
Le aperture descritte nel quesito parrebbero essere delle luci normativamente previste all’ art. 900 del c.c. Tale norma definisce le luci come quelle aperture che danno passaggio alla luce e all’aria ma non permettono di affacciarsi sul fondo del vicino.
Per giurisprudenza assolutamente unanime la presenza di un tale tipo di apertura nel muro divisorio comporta la costituzione di una servitù di luce ed aria a favore del fondo che beneficia della apertura (nel caso specifico rappresentato dall’appartamento dell’autore del quesito, il quale giuridicamente può definirsi fondo dominante), e a carico dei fondi confinanti (giuridicamente anche detti fondi serventi), i quali devono sopportare tale apertura ed in particolare lo scorcio che esso garantisce sulla proprietà altrui.

Posto ciò, i proprietari dei fondi serventi non devono porre in essere comportamenti che possono impedire il passaggio di luce e aria attraverso l’apertura e quindi turbare il proprietario del fondo dominante dal godimento del suo legittimo diritto di servitù.
Questo è proprio quello che è successo nel caso specifico, in cui il vicino sta impedendo con il suo comportamento all’autore del quesito di poter usufruire del passaggio di luce ed aria garantito dalla apertura.Vi è inoltre da tener conto del fatto che l’apertura predetta stata realizzata su un muro di confine e quindi necessariamente in comune tra i due proprietari dei fondi confinanti. L’art. 904 c.c. dispone chiaramente come il comproprietario del muro in comune non può chiudere le luci a meno che egli non costruisca in aderenza, costruzione in aderenza che certo non è presente nella vicenda descritta.

Per tale motivo si ritiene vi siano tutti i presupposti innanzi tutto per procedere con l’invio al vicino di una raccomandata, redatta con l’ausilio di un legale, con la quale diffidare controparte a rimuovere ogni ostacolo che impedisce il libero godimento della servitù di luce ed aria, per poi procedere, se questo primo passaggio non fosse sufficiente, a ricorrere alla tutela possessoria rappresentata in particolare dall’ art. 1170 del c.c. e quindi all’intervento giudiziario. In tutto questo rimane sempre possibile sullo sfondo, la possibilità di trovare con la vicina un accordo bonario, anche per mezzo dell’istituto della mediazione ex D.Lgs. n.28/2010, strada questa sicuramente da consigliare visto le caratteristiche del caso descritto.




D. C. chiede
domenica 21/11/2021 - Veneto
“Buongiorno,
abito in una casa di circa 50 mq. su 2 piani (p.t e 1p).
Come pertinenze dell’abitazione vi è, al livello stradale, una terrazza e adiacente un lastrico solare di proprietà esclusiva.
La particolarità di quest’ultimo è che si trova al di sotto del livello della terrazza di circa 80 cm e ancora di più dal manto stradale. Chiuso sui 4 lati forma una piccola piscina.
Terrazzo e lastricato fanno da copertura a dei magazzini interrati di altra proprietà e sulla parete verticale che li collega vi sono 2 luci (se possibile vorrei presentare delle foto).
Chiedo:
- Il muro verticale su cui vi sono le luci è in comunione oppure è di proprietà del vicino?
- Se questo muro è del vicino posso acquisirne la comunione ed avvalermi dell’articolo 904 Codice Civile per costruire un garage o un magazzino dato l’esiguità della mia abitazione?
- In alternativa è possibile avvalersi dell’articolo 1127 del Codice Civile e sopraelevare, magari parzialmente, il lastricato solare? E in questo caso com’è possibile determinare “la luce e l’aria da riconoscere ai piani inferiori ”?”
Consulenza legale i 27/11/2021
Per procedere ad un parere più preciso e corretto, si dovrebbe avere un confronto con un geometra o comunque un tecnico edile, che chiarisca meglio al legale le caratteristiche della parte dell’edificio oggetto del quesito. Ad ogni modo sulla base di quanto riferito e del materiale fotografico a supporto si ritiene che le due luci a cui si fa riferimento siano necessarie per garantire il passaggio di luce ed aria nei confronti dei magazzini e delle proprietà sottostanti. Molto probabilmente quindi si è costituita per usucapione o per destinazione del padre di famiglia una servitù condominiale di luce e aria a favore delle proprietà interrate (fondi dominante) e a carico delle unità immobiliari in superfice (fondi serventi). Nel caso in cui sia stato costituito un diritto di servitù di luce e aria essa presuppone anche il divieto di chiudere le predetti luci e di sopprimerle costruendovi in aderenza o in appoggio (così Cass.Civ. n. 3889 del 23.04.1994). La facoltà di cui all’art. 904 del c.c. deve quindi considerarsi preclusa.

Posto che l’edificio di cui al quesito è di piccole dimensioni, in linea teorica potrebbe trovare applicazione il diritto di sopraelevare di cui all’art.art. 1127 del c.c.del c.c. Tuttavia, si nutrono forti dubbi che la costruzione che si intende realizzare rispetti le distanze prescritte dalla legge e dalle norme locali e comunque è probabile che si andrebbe a pregiudicare la luce e l’aria delle unità immobiliari sottostanti, aprendosi quindi a facili contestazioni con i condomini delle proprietà interrate, le quali sarebbero facilmente vinte da costoro in un ipotetico giudizio. Ad ogni modo sotto questo ultimo aspetto per una disamina più approfondita e puntuale sarebbe necessario un confronto con un tecnico edile che chiarisca la fattibilità dell’intervento sia da un punto di vista civilistico sia anche da un punto di vista urbanistico ed edilizio.


R.F. chiede
martedì 07/09/2021 - Campania
“Il nostro vicino ha costruito sul confine con il nostro terreno a quota inferiore di circa mt 2 una villetta. Dapprima era un deposito senza finestre poi è stato allargato ulteriormente. Il tutto è stato realizzato dal 1983 al 1996 approfittando prima del terremoto degli anni 80 poi di un esproprio che ha coinvolto tutto il nostro terreno ed anche della nostra assenza. Dopo tanto tempo è possibile promuovere un'azione legale per avere la comunione forzosa del muro sul confine che al momento non ha finestre sul nostro terreno ma solo una luce ingrediente?”
Consulenza legale i 15/09/2021
La comunione forzosa del muro sul confine è disciplinata dall’art. 874 c.c., il quale attribuisce al proprietario di un fondo contiguo al muro altrui la facoltà chiederne la comunione per tutta l'altezza o per parte di essa, a condizione lo faccia per tutta l'estensione della sua proprietà.
Inoltre, per ottenere la comunione egli deve pagare la metà del valore del muro, o della parte di muro resa comune, e la metà del valore del suolo su cui il muro è costruito, nonché eseguire le opere che occorrono per non danneggiare il vicino.
Il tempo trascorso dalla edificazione del muro non incide sulla possibilità di chiederne la comunione: come ha precisato sin da epoca risalente la Corte di Cassazione (n. 566/1963), tale facoltà non costituisce un diritto di servitù soggetto a prescrizione estintiva per non uso, bensì una facoltà rientrante nel diritto di proprietà e, come tale, imprescrittibile.
La costituzione della comunione forzosa non è preclusa neppure dalla presenza di un’apertura sul muro in questione: infatti, ai sensi dell’art. 904 c.c., “la presenza di luci in un muro non impedisce al vicino di acquistare la comunione del muro medesimo né di costruire in aderenza” (precisando che chi acquista la comunione del muro può chiudere le luci solo se appoggia ad esso il suo edificio).

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