(massima n. 1)
La tutela possessoria delle aperture lucifere č consentita, oltre che nel caso di servitų di luce, anche in quello in cui le aperture siano state eseguite e mantenute iure proprietatis, costituendo l'apertura di luce sul confine manifestazione di una facoltā rientrante nel contenuto del diritto di proprietā e del possesso, salvo che il vicino costruisca in aderenza a norma dell'art. 904 c.c., venendo meno nella suddetta ipotesi la tutela della luce sia in sede petitoria, sia in quella possessoria.