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Articolo 856 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Competenza dell'autorità giudiziaria

Dispositivo dell'art. 856 Codice Civile

Nelle materie indicate dagli articoli 850 e seguenti è salva la competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria per la tutela dei diritti degli interessati. L'autorità giudiziaria non può tuttavia con le sue decisioni provocare una revisione del piano di riordinamento, ma può procedere alla conversione e liquidazione in danaro dei diritti da essa accertati.

Il credito relativo è privilegiato a norma delle leggi speciali.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

414 Altre norme (da art. 850 del c.c. ad art. 856 del c.c.) disciplinano la ricomposizione fondiaria e i consorzi che per tal fine possono essere costituiti. Tali norme si uniformano in gran parte a quelle dettate dal R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215, sulla bonifica integrale, le quali erano destinate ad avere applicazione limitata al terreni inclusi nei comprensori di bonifica, mentre il codice, decisamente, nell'interesse dell'agricoltura, ne ha reso generale l'applicazione. In tutte queste disposizioni sul riordinamento della proprietà rurale si rispecchia la profonda trasformazione del concetto di proprietà operata dal sistema corporativo, il quale esige che i beni, e la terra in specie, siano sempre più intensamente e razionalmente utilizzati.

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