Funzione ed efficacia del piano di riordinamento nella ricomposizione
Il piano di riordinamento costituisce la base della ricomposizione: viene predisposto dal
Consorzio (
art. 850 del c.c.) e dev'essere preventivamente portato a conoscenza degli interessati. La legge non stabilisce in che modo, ma si capisce che questo punto sarà regolato dalle
norme speciali. Intanto devono ritenersi applicabili, almeno in via analogica, le norme dettate per la ricomposizione in sede di bonifica; lo stesso dicasi per le forme e i termini del reclamo in via amministrativa.
Il piano di riordinamento si inquadra in un procedimento che si chiude con l'approvazione definitiva. La legge dispone che quest'ultimo provvedimento (
atto di controllo) deve essere trascritto presso la conservatoria delle ipoteche nella cui circoscrizione sono situati i beni, ma, affinchè tale mezzo di pubblicità sia pienamente efficace, occorrerebbe trascrivere l'intero piano di riordinamento, e non soltanto il provvedimento di approvazione. Titolo sostanziale nel quale hanno radice i diritti di proprietà e gli altri diritti reali, è, appunto, il piano di riordinamento: con la sua approvazione si operano i trasferimenti di proprietà e degli altri diritti reali, nonché l'estinzione e la costituzione delle servitù, e ciò senza che gli interessati debbano compiere alcun atto.
Per quanto riguarda la costituzione delle
ipoteche, è dubbio se alla pubblicità debba procedere d’ ufficio il conservatore delle ipoteche, come se si trattasse di ipoteche legali, o se la costituzione e l'esistenza di esse abbiano luogo senza bisogno d'iscrizione: ciò comporterebbe la creazione di ipoteche in certo senso occulte come avviene ad es., per ii combinato disposto degli art. 272 e 298 del T. U. 19 agosto 1919, n. 1399 delle leggi sul terremoto di Messina e Reggio Calabria. Certo non si può far dipendere l'esistenza di dette ipoteche da una nuova iscrizione fatta a cura del creditore ipotecario.