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Articolo 857 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Terreni soggetti a bonifica

Dispositivo dell'art. 857 Codice Civile

Per il conseguimento di fini igienici, demografici, economici o di altri fini sociali possono essere dichiarati soggetti a bonifica i terreni che si trovano in un comprensorio, in cui sono laghi, stagni, paludi e terre paludose, ovvero costituito da terreni montani dissestati nei riguardi idrogeologici e forestali, o da terreni estensivamente coltivati per gravi cause d'ordine fisico o sociale, i quali siano suscettibili di una radicale trasformazione dell'ordinamento produttivo [947].

Ratio Legis

Il R.D. 15 febbraio 1933, n. 215 è il testo normativo di riferimento in materia di bonifica integrale.
Nell'articolo in commento il legislatore semplicemente ripete quanto già affermato in altre disposizioni del codice e in leggi speciali successive allo stesso.
L'argomento che qui ci occupa concerne, comunque, la materia relativa all'agricoltura e alle foreste, e rientra, quindi, nel novero delle competenze regionali.

Spiegazione dell'art. 857 Codice Civile

Precedenti legislativi della bonifica integrale e suo ambiente attuale

La storia dei precedenti legislativi della bonifica, che ha le sue lontane e modeste origini nella L. 20 marzo 1865, n. 2248 all. F. e il primo riconoscimento nella L. 25 giugno 1882 n. 869, si svolge per molte vie, non sempre dritte e parallele, attraverso una complicata elaborazione che dura parecchi decenni e rispecchia l'evoluzione di esigenze e di programmi economici, sociali e politici di diverse generazioni. Il suo lento svolgimento riceve impulsi decisivi dalla guerra del 1915-18 e dalla legislazione che le eccezionali necessità belliche ispirarono, nonché dalla legislazione che, sulla base di quelle necessità e delle altre che vennero successivamente maturando, si svolse nel dopoguerra, e infine dalla politica agricola e dalla legislazione fascista.

Nell'attuale legislazione, culminata col R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, ancora in vigore, le originarie visioni ristrette e particolaristiche sfociarono nel concetto di bonifica integrale, concetto che, nell'accennato movimento legislativo, trova svolgimento in duplice direzione: verso l' integralità in senso intensivo, concepita come connessione delle opere agrarie con le opere idrauliche, cioè come unificazione dell'impresa di bonificamento nei suoi stadi pubblico e privato; e verso l' integralità in senso estensivo, concepita come esecuzione coordinata di tutte le opere necessarie al riassetto generale, ai fini della produzione, di determinati territori dissestati per qualsiasi causa. Ora l'art. 857, che riproduce con lievi varianti l'art. 1 del R.D. 13 febbraio 1933, definisce, appunto, le finalità della bonifica, con riferimento ai terreni che possono essere dichiarati soggetti alla bonifica e agli interessi pubblici da tutelare. E la definizione - che ha valore normativo - rispecchia la duplice esigenza dell'integralità, di cui si è fatto cenno.

Da un rapido esame della norma in oggetto si deduce che i terreni che possono essere dichiarati soggetti a bonifica sono di tre categorie: a) terreni che si trovano in un comprensorio, in cui sono laghi, stagni, paludi e terre paludose; b) comprensori di terreni montani dissestati nei riguardi idrogeologici e forestali; c) terreni estensivamente coltivati per gravi cause d'ordine fisico e sociale, i quali siano suscettibili di una radicale trasformazione dell'ordine produttivo.

Le finalità d'interesse pubblico che la bonifica dei terreni compresi nelle predette categorie mira a raggiungere sono più che evidenti, tuttavia il legislatore, per determinare l'intera misura alla quale devono essere ricondotti i provvedimenti amministrativi in materia, ha chiarito che i terreni predetti possono essere dichiarati soggetti a bonifica « per il conseguimento di fini igienici, demografici, economici o sociali ». Il quadro della bonifica, in tal modo, pur essendo pienamente definito nel suo oggetto o nelle sue finalità, acquista la massima ampiezza, e l'istituto si affranca da qualsiasi ristrettezza di concezione e da ogni visione particolaristica.

Era questa la condizione fondamentale per cui l'opera di bonifica potesse realizzare il fine di « potenziare la produzione agricola nazionale, di elevare le condizioni sociali ed economiche delle popolazioni di talune zone e di favorire, con la creazione di centri rurali, l'attaccamento alla terra e il decentramento demografico ».

L'importanza dell'istituto, nato e sviluppatosi attraverso la legislazione speciale, era tale che, in occasione della riforma del codice civile, il legislatore non poteva fare a meno di inserire nel codice medesimo « alcune disposizioni che sanciscono i principi fondamentali in materia ».

Le disposizioni accolte dal codice sono state desunte dal R. D. 13 febbraio 1933, con modifiche e aggiunte, al punto che si è venuta a creare la seguente situazione legislativa: il predetto decreto, che costituisce la legge fondamentale in tema di bonifica, non è stato abrogato dal codice perchè il codice non regola analiticamente l'intera materia regolata dalla legge speciale (art. 5 disp. prel.), sebbene stabilisca alcune norme fondamentali. Tuttavia devono ritenersi abrogate le norme del decreto che siano in contrasto con quelle del codice, o con i principi che si deducono dalle norme del codice: quanto al primo punto, non può esservi dubbio, per il testuale disposto dell'art. 5 disp. prel.; quanto al secondo punto, ogni dubbio deve ritenersi eliminato dalla considerazione accennata, per la quale il codice ha inteso stabilire i principi che devono governare la bonifica, di conseguenza le norme speciali possono trovare applicazione soltanto se si armonizzano con quei principi.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

416 L'art. 857 del c.c., che riproduce. con lievi varianti l'art. 1 dell'indicato R. decreto, specifica le finalità d'ordine vario — igieniche, demografiche, economiche — per le quali possono essere dichiarati soggetti a bonifica i terreni che si trovano in un comprensorio in cui ricadano laghi, stagni o paludi, ovvero in un comprensorio costituito da terreni montani dissestati nei riguardi idrogeologici e forestali, ovvero anche in un comprensorio costituito da terreni estensivamente coltivati per gravi cause di ordine fisico o sociale, ma suscettibili, rimosse queste cause, di una radicale trasformazione dell'ordinamento produttivo. Quanto alle norme per la determinazione del comprensorio di bonifica e per la determinazione del piano generale dei lavori si fa rinvio alla legge speciale (art. 858 del c.c.).

Massime relative all'art. 857 Codice Civile

Corte cost. n. 326/1998

In base all'unica disciplina organica della bonifica integrale - "che si trova nelle disposizioni del R.D. n. 215 del 1933, come integrato da leggi più particolari successivamente intervenute" -, le opere di bonifica, intese come complesso di interventi "speciali" relativi ad un territorio determinato e delimitato in base alle sue caratteristiche idrogeologiche, e costituenti oggetto di una programmazione di settore vengono distinte in opere "di competenza dello Stato", necessarie "ai fini generali della bonifica", eseguite a carico totale o parziale dello Stato, sia pure col concorso finanziario obbligatorio dei privati, ed opere "di competenza privata", cioè di competenza dei proprietari, in quanto "di interesse particolare dei propri fondi", rese dal piano obbligatorie per i proprietari medesimi in quanto "necessarie ai fini della bonifica", ed eseguite a loro cura e a loro carico, sia pure con l'eventuale concorso finanziario dello Stato. E, poiché fanno parte dei principii fondamentali tuttora vigenti nella materia, non derogabili ad opera del legislatore regionale, sia la distinzione tra opere di bonifica di competenza pubblica (già statale) ed opere di competenza privata, sia il connesso duplice carattere di consorzi e, in particolare, la loro qualificazione come enti a struttura associativa, solo il legislatore statale potrebbe sciogliere definitivamente l'intreccio di pubblico e di privato che nei consorzi si esprime, per separare in modo netto le manifestazioni dell'autonomia privata dai caratteri pubblicistici impressi a tali enti dalla legislazione precostituzionale.

La materia della bonifica integrale e montana è inclusa in quella dell'agricoltura e delle foreste, di competenza regionale, come individuata nell'art. 66 d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, ed inoltre si inquadra per diversi aspetti nelle attribuzioni regionali in tema di assetto ed utilizzazione del territorio; il trasferimento alle regioni delle relative funzioni amministrative, completato con la norma predetta, reca, accanto all'effetto di consentire l'esercizio dei compiti già di competenza degli organi statali, quello di rendere esercitabile la potestà legislativa "concorrente" regionale, pure con riguardo alla pregressa strutturazione, la quale deve essere mantenuta soltanto nei limiti in cui nella normativa statale organizzativa si esprimano principi fondamentali della relativa disciplina.

Corte cost. n. 66/1992

In materia di bonifica le Regioni sono tenute all'osservanza dei principi fondamentali delle leggi statali nella materia stessa (vedi massima B), nonché della regola generale ad essi conseguente, secondo la quale deve sussistere una correlazione tra la previsione del complesso delle opere pubbliche di bonifica e quelle di trasformazione fondiaria, da un lato, e la determinazione del territorio cui quelle opere si riferiscono (cosiddetto comprensorio di bonifica), dall'altro, fermo restando peraltro che tale correlazione, lungi dal dover caratterizzare il procedimento, dall'inizio alla fine, deve concernere, piuttosto, gli interventi previsti nel piano o nel progetto di trasformazione in rapporto alla specifica area in cui i predetti interventi devono essere attuati. Al riguardo, l'attività di classificazione di zone di territorio come aree di bonifica, sfugge a detta rigorosa correlazione in quanto, rispondendo, nell'attuale configurazione normativa, al fine di determinare i terreni potenzialmente assoggettabili all'attività di bonifica, essa costituisce essenzialmente un presupposto procedimentale, legittimante le successive attività di delimitazione dei comprensori e di individuazione delle relative opere. Non sussiste quindi per il legislatore regionale, in relazione all'attività di classificazione, alcun vincolo circa la precisa perimetrazione del comprensorio di bonifica, potendo egli legittimamente configurare l'attività stessa come diretta all'individuazione di massima delle zone sottoponibili alla bonifica.

Nel quadro del trasferimento delle funzioni in tema di agricoltura e foreste sono state assegnate alle Regioni le competenze in materia di bonifica ("integrale", montana e di sistemazione idrogeologica: art. 1 del D.P.R. n. 11 del 1972, lett. h), artt. 66, 69, 73 del D.P.R. n. 616 del 1977) le quali, in quanto dirette al consolidamento e alla trasformazione di un territorio sul quale si esplicano varie attività rivolte a fini identici od omologhi, costituiscono un settore della generale programmazione del territorio e, più precisamente, di quella riguardante la difesa e la valorizzazione del suolo, con particolare interesse verso l'uso di risorse idriche. Il carattere intrinsecamente settoriale di tali attività è peraltro confermato dall'art. 44 Cost., dalla legge n. 183 del 1989, nonché dall'art. 1, secondo comma, del R.D. n. 215 del 1933 e dall'art. 857 cod. civ., dai quali ultimi sono desumibili, come principi generali, vincolanti per le Regioni ai sensi dell'art. 117 Cost., sia la specialità degli interventi - da realizzare sulla base di un piano e di un progetto di opere concretamente individuate sia l'operatività della bonifica in relazione ad un determinato territorio, da riferirsi ad un'area suscettibile di valorizzazione e conservazione.

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