(massima n. 1)
La spontaneitą del pagamento che, ai sensi dell'art. 2940 c.c., impedisce di ripetere quanto č stato pagato in adempimento di un debito prescritto, č richiesta al fine di evitare che chi abbia pagato, pur non essendovi pił tenuto, possa pentirsi chiedendo in restituzione la prestazione eseguita, e presuppone quindi l'autonoma iniziativa dell'adempiente, senza alcuna influente situazione di necessitą, anche solo interna, non essendo sufficiente la mera assenza di violenza fisica o morale. (Nella specie la sentenza di merito confermata dalla S.C. ha considerato ripetibili i contributi previdenziali pagati a scopo cautelativo, dopo un atto di costituzione in mora contenente l'assegnazione di un termine e la minaccia di applicazione di sanzioni, e con espressa riserva di azione giudiziaria per la restituzione degli stessi, in quanto prescritti).