Cass. civ. n. 9255/2015
In tema d'espropriazione forzata, le condizioni di vendita fissate dal giudice dell'esecuzione, anche in relazione ad eventuali modalità di pubblicità ulteriori rispetto a quelle minime di cui all'art. 490 cod. proc. civ., devono essere rigorosamente rispettate a garanzia dell'uguaglianza e parità di condizioni tra tutti i potenziali partecipanti alla gara, nonché dell'affidamento da ciascuno di loro riposto nella trasparenza e complessiva legalità della procedura, per cui la loro violazione comporta l'illegittimità dell'aggiudicazione, che può essere fatta valere da tutti gli interessati e, cioè, da tutti i soggetti del processo esecutivo, compreso il debitore.
Cass. civ. n. 12004/2012
In tema di liquidazione fallimentare, il termine per il versamento del prezzo, di cui agli artt. 576 n. 7 e 585, primo comma, cod. proc. civ., si inserisce nel procedimento di vendita coattiva e deve considerarsi di natura processuale, in quanto prodromico al trasferimento dell'immobile e, quindi. alla definitiva attribuzione del bene, essendo diretto a concludere una fase esecutiva; ne consegue la soggezione alla sospensione feriale dei termini, ai sensi dell'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742.
Cass. civ. n. 262/2010
Nell'ambito dell'espropriazione immobiliare, il termine che il giudice dell'esecuzione fissa nell'ordinanza di vendita con incanto, ai sensi dell'art. 576, primo comma, n. 5 c.p.c. (nel testo "ratione temporis" vigente, anteriore alle modifiche introdotte dalle leggi n. n. 80 e 263 del 2005), per il deposito della cauzione da parte degli offerenti è perentorio e, pertanto, non può essere prorogato; il deposito della cauzione rappresenta infatti la modalità attraverso la quale la parte che lo esegue manifesta la volontà di essere ammessa a partecipare al procedimento di vendita, il quale, essendo informato al canone base della parità tra quanti vengono sollecitati ad offrire, postula che le condizioni fissate dal giudice nell'avviso di vendita restino inalterate.
Cass. civ. n. 14842/2007
Il procedimento di espropriazione — se, dopo l'aggiudicazione provvisoria, prosegue con l'eventuale offerta di aumento di sesto e con la gara tra gli offerenti — è retto, anche nella nuova fase, dall'ordinanza ex art. 576 c.p.c., la quale trova il suo momento esecutivo (art. 487 c.p.c.) nell'aggiudicazione, sicché fino a tale momento può sempre essere revocata o modificata dal giudice che l'ha emessa. Pertanto il giudice dell'esecuzione può modificarla anche nella parte che concerne la cauzione, senza che sia prevista alcuna pubblicità del provvedimento quando, come nella specie, la modifica sia contenuta nello stesso verbale di vendita, di cui chi non sia stato presente all'incanto prende conoscenza con la lettura del verbale, che è in ogni caso indispensabile al fine di conoscere il prezzo raggiunto dall'incanto. (Fattispecie anteriore all'approvazione della modifica di cui all'art. 584 c.p.c., con la quale è stato espressamente previsto il raddoppio della cauzione da parte dell'offerente in aumento di sesto).
Cass. civ. n. 12115/2006
In tema di impugnazioni, il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell'articolo 111 della Costituzione, è proponibile avverso provvedimenti giurisdizionali emessi in forma di ordinanza o di decreto solo quando essi siano definitivi e abbiano carattere decisorio, cioè siano in grado di incidere con efficacia di giudicato su situazioni soggettive di natura sostanziale. (Nella specie la S.C. ha dichiarato inammissibile, sulla base del citato principio, il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza con cui il giudice della esecuzione, nell'ambito di una procedura esecutiva, revocata una precedente ordinanza, aveva fissato l'udienza per la vendita dell'azienda staggita ad un prezzo superiore a quello indicato nell'ordinanza revocata; ha conclusivamente affermato la S.C. che l'ordinanza suddetta non solo era del tutto priva dei requisiti formali e procedurali necessari per riconoscerle natura di sentenza, ma, soprattutto, non aveva carattere decisorio, in quanto non definiva la controversia ma era un solo atto interlocutorio di impulso processuale nell'ambito del procedimento esecutivo: lo strumento per impugnare la predetta ordinanza non era, pertanto, il ricorso per cassazione bensì la opposizione agli atti esecutivi di cui al secondo comma dell'articolo 617 c.p.c.).
Cass. civ. n. 12653/1995
Nell'espropriazione forzata immobiliare, la nullità derivante dalla omessa pubblicità straordinaria disposta dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 490 c.p.c. con l'ordinanza che dispone l'incanto, idonea a riverberarsi, con effetti anche per l'acquirente, sull'atto di aggiudicazione, deve essere fatta valere con opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 c.p.c., a pena di inammissibilità entro il termine di decadenza di cinque giorni dall'atto di aggiudicazione (che chiude la fase dell'incanto) se emesso in presenza della parte ovvero della sua comunicazione.
Cass. civ. n. 5621/1994
In tema di espropriazione forzata immobiliare, il mandatario con procura speciale per la partecipazione all'incanto può compiere tutto il necessario per la realizzazione dell'incarico e può, quindi, anche opporsi alla richiesta di aumento di sesto, senza necessità di altra procura.
Cass. civ. n. 5826/1985
Nell'esecuzione per espropriazione forzata immobiliare, qualora, con l'ordinanza che dispone l'incanto a norma dell'art. 576 c.p.c., venga prescritta una forma di pubblicità straordinaria, secondo la previsione dell'art. 490 ultimo comma c.p.c., la mancanza od irregolarità di tale pubblicità, riguardando un atto strutturale di una fase del processo esecutivo che si chiude con l'ordinanza di aggiudicazione, determina la nullità di quest'ultimo provvedimento, e, ove fatta tempestivamente valere dall'interessato con opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c. — prima della pronuncia del decreto di trasferimento — avverso tale aggiudicazione, comporta di conseguenza anche la nullità del decreto stesso, con effetti anche nei confronti dell'acquirente (non ricorrendo l'ipotesi di cui all'art. 2929 c.c.).
Cass. civ. n. 6297/1984
Nell'espropriazione forzata, il termine che a norma dell'art. 576 n. 4 c.p.c., deve decorrere tra il compimento delle forme di pubblicità e l'incanto ha carattere ordinatorio, con la conseguenza che la sua inosservanza non influisce sulla validità della vendita che abbia avuto luogo nel giorno fissato dal giudice dell'esecuzione.
Cass. civ. n. 1766/1981
Sulla validità dell'ordinanza di vendita all'incanto dell'immobile pignorato non incide la circostanza che il prezzo base sia fissato con riferimento ad una stima effettuata da esperto alcuni anni prima, e, quindi, verosimilmente inferiore al valore attuale di mercato, atteso che trattasi di dato indicativo, che non pregiudica l'esito della vendita e la realizzazione del giusto prezzo in esito alla gara fra gli offerenti.
Cass. civ. n. 2339/1980
Le disposizioni date dal giudice dell'esecuzione, a norma dell'art. 576 c.p.c., con il provvedimento che stabilisce procedersi alla gara, vanno osservate a pena di nullità; ne consegue che, qualora il giudice, nonostante le irregolarità del provvedimento suddetto, proceda oltre nell'esecuzione ed emetta ordinanza di aggiudicazione, è ammissibile la successiva formale opposizione al detto atto, traducendosi i vizi del procedimento in vizi della vendita. Ciò comporta l'inapplicabilità della disposizione contenuta nell'art. 2929 c.c., dato che la preclusione delle eccezioni di nullità del processo esecutivo, stabiliti in detta norma, opera solo quando la vendita, come atto finale del processo esecutivo, sia esente da vizi formali, sia che si tratti di vizi che direttamente la concernano, sia che si tratti di vizi che rappresentino il riflesso della tempestiva e fondata impugnazione di atti anteriori, che della vendita costituiscano il presupposto.