(massima n. 1)
L'art. 66 della L. 30 aprile 1969, n. 153 [ora abrogato] il quale stabilisce che i crediti per retribuzioni dovute a prestatori d'opera subordinata e quelli per contributi dovuti ad enti previdenziali si collocano al primo posto nell'ordine di prelazione di cui all'art. 2778 c.c. e precedono quelli indicati al n. 1 del citato articolo, integra e modifica il testo del codice, nel senso che i suddetti crediti, prima collocati, rispettivamente al n. 14 e al n. 16 dell'art. 2778 c.c., hanno precedenza assoluta su ogni altro indicato nel medesimo articolo, per cui il n. 1 diventa il n. 1 bis. Ne consegue che l'art. 2779 c.c. il quale, regolando il concorso dei privilegi con le ipoteche, pospone le ipoteche sugli autoveicoli ai privilegi menzionati nei primi sette numeri dell'art. 2778 c.c., deve ritenersi riferito anche ai crediti in questione e comprensivo dei medesimi.