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Articolo 1162 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Usucapione di beni mobili iscritti in pubblici registri

Dispositivo dell'art. 1162 Codice Civile

Colui che acquista in buona fede da chi non è proprietario un bene mobile iscritto in pubblici registri [1156, 2683; c. nav. 146, 753], in forza di un titolo che sia idoneo a trasferire la proprietà e che sia stato debitamente trascritto, ne compie in suo favore l'usucapione col decorso di tre anni dalla data della trascrizione(1).

Se non concorrono le condizioni previste dal comma precedente, l'usucapione si compie col decorso di dieci anni(2).

Le stesse disposizioni si applicano nel caso di acquisto degli altri diritti reali di godimento.

Note

(1) Il comma 1 si riferisce all'usucapione speciale di beni mobili iscritti in pubblici registri.
(2) Il comma 2 riguarda l'usucapione ordinaria di beni mobili iscritti in pubblici registri.

Ratio Legis

Ai beni mobili registrati non è applicabile l'art. 1153.
La presenza di un titolo astrattamente idoneo a trasferire la proprietà del bene non implica il trasferimento immediato della proprietà di beni mobili registrati, se questi vengano da una persona non proprietaria, come si verifica, invece, secondo il principio del possesso vale titolo; l'effetto di acquistare la proprietà sul bene può, in questa ipotesi, derivare soltanto dall'usucapione speciale di cui al comma 1 o da quella ordinaria di cui al comma 2, in conformità alla lettera della presente disposizione.

Brocardi

A non domino

Spiegazione dell'art. 1162 Codice Civile

L'usucapione dei beni mobili registrati.

L'usucapione abbreviata dei beni mobili iscritti in pubblici registri si modella sull'usucapione abbreviata degli immobili: è richiesta anche qui la presenza di tutti quegli elementi che porterebbero all'acquisto derivativo laddove non mancasse nel dante causa la legittimazione a trasferire il diritto. Però il prescrivente deve aver acquistato dal non dominus in buona fede ed in forza di un titolo astrattamente idoneo a trasferire la proprietà e debitamente trascritto.

II termine è logicamente più breve di quello necessario per l'usucapione degli immobili e pure più breve di quello prescritto per l'acquisto senza titolo dei beni mobili non registrati e dei titoli al portatore.

Il capoverso dell'articolo precisa che quanto è stabilito per la proprietà vale anche per l'acquisto dei diritti reali di godimento.

Manca invece una espressa disposizione riguardo all'usucapione ordinaria ventennale, ma alla specie trova applicazione la norma dettata nell' art. 1161 del c.c..


L'usucapione dei beni di fatto non iscritti nei registri

Si presenta anche qui il problema, cui si è accennato commentando l’ art. 1156 del c.c., della disciplina di quei beni mobili che appartengono ad una categoria soggetta a registrazione, ma non siano stati iscritti nei pubblici registri.

La soluzione non può naturalmente essere diversa da quella indicata con riferimento a tale norma: ai beni che la stessa legge sottrae al sistema della registrazione si applicherà l' art. 1161 del c.c., per quelli invece che avrebbero dovuto essere registrati, ma non lo siano stati, si presentano i dubbi già espressi sopra.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

548 Il testo colma una grave lacuna del codice precedente, il quale non disciplinava espressamente l'usucapione rispetto ai beni mobili. Per quanto la prevalente dottrina non dubitasse dell'ammissibilità di questa anche in materia mobiliare sulla base della portata generale degli articoli 710 e 2135, permaneva pur sempre la grave anomalia che, mentre in tema d'immobili era regolata, con l'usucapione ordinaria, l'usucapione abbreviata, in tema di mobili l'usucapione non poteva in ogni caso compiersi che nel lungo termine di trent'anni. A norma dell'art. 1161 del c.c. l'usucapione della proprietà e degli altri diritti reali di godimento sui beni mobili si compie con il possesso continuato per dieci anni (è sembrato troppo breve il termine di cinque anni stabilito nel precedente testo del libro della proprietà), qualora, pur mancando il titolo, il possesso — come nel caso che taluno s'impossessi di un oggetto compreso in un'eredità ritenendo erroneamente di essere erede — sia stato acquistato in buona fede. Naturalmente, se con la buona fede concorresse il titolo, si opererebbe l'acquisto immediato del diritto reale ai sensi dell'art. 1153 del c.c.. Si compie invece l'usucapione con il possesso continuato per venti anni, ossia in un termine pari a quello stabilito per l'usucapione ordinaria degli immobili, qualora il possessore sia di mala fede. Quanto alle universalità di mobili, l'usucapione ordinaria si compie col possesso continuato per venti anni: quella abbreviata col possesso continuato per dieci anni, se concorrono la buona fede e il titolo (art. 1160 del c.c.). Sull'usucapione abbreviata degli immobili si modella l'usucapione abbreviata dei mobili iscritti in pubblici registri. La proprietà e gli altri diritti reali di godimento su di essi si acquistano, sempre che concorra la buona fede, col decorso di tre anni dalla data della trascrizione del titolo d'acquisto a non domino (art. 1162 del c.c., primo comma). Il termine di tre anni potrà apparire troppo breve, ma esso è stabilito in considerazione della brevità della vita (si pensi sopratutto agli aeromobili) che normalmente hanno alcuni di questi beni. Non concorrendo la buona fede e la trascrizione del titolo, l'usucapione dei beni mobili iscritti in pubblici registri si compie con il possesso continuato per dieci anni (art. 1162, secondo comma).

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