(1)Le controversie derivanti dalle disposizioni di cui al presente capo sono devolute preliminarmente a uno degli organismi di conciliazione previsti dall'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5(2).
Note
(2)
Tale articolo è stato abrogato dal D. Lgs 4 marzo 2010, n. 28 ("Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali"), decreto che con sentenza 6 dicembre 2012, n. 272 della Corte Costituzionale è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo, per eccesso di delega legislativa, nella parte in cui ha previsto il carattere obbligatorio della mediazione.