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Articolo 738 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Limiti della collazione per il coniuge

Dispositivo dell'art. 738 Codice Civile

Non sono soggetti a collazione le donazioni di modico valore(1) fatte al coniuge [783 c.c.].

Note

(1) Oltre alle donazioni di cui all'art. 783 del c.c., sono escluse dalla collazione anche le donazioni, dirette o indirette, che siano di modico valore tenuto conto sia dei dati oggettivi che delle condizioni economiche del donante.

Ratio Legis

Con tale esclusione si vogliono evitare successivi controlli della vita coniugale da parte dei discendenti.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 738 Codice Civile

Cass. civ. n. 2700/2019

Le donazioni di modico valore sono soggette a collazione (nella fattispecie i gioielli donati in vita dalla madre, poi defunta, alla figlia), fatta eccezione per la regola generale stabilita in favore del coniuge di cui all'art. 738 c.c. L'obbligo di collazione sorge automaticamente a seguito dell'apertura della successione (salva l'espressa dispensa da parte del de cuius nei limiti in cui sia valida) e i beni donati devono essere conferiti indipendentemente da una espressa domanda dei condividenti essendo sufficiente a tal fine la domanda di divisione e la menzione in essa dell'esistenza di determinati beni, facenti parte dell'asse ereditario da ricostruire, quali oggetto di pregressa donazione.

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