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Articolo 689 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Sostituzione plurima. Sostituzione reciproca

Dispositivo dell'art. 689 Codice Civile

Possono sostituirsi più persone a una sola e una sola a più(1).

La sostituzione può anche essere reciproca tra i coeredi istituiti(2). Se essi sono stati istituiti in parti disuguali, la proporzione fra le quote fissate nella prima istituzione si presume ripetuta anche nella sostituzione. Se nella sostituzione insieme con gli istituiti è chiamata un'altra persona, la quota vacante viene divisa in parti uguali tra tutti i sostituiti(3).

Note

(1) Si parla in proposito di sostituzione plurima.
Es. "nomino mio erede Tizio e, nel caso in cui non possa o non voglia accettare, nomino miei eredi Caio e Sempronio" o "nomino miei eredi Tizio e Caio e, nel caso in cui non possano o non vogliano accettare, nomino mio erede Sempronio".
Nel primo esempio ai sostituti spetta una quota uguale di eredità, salvo diversa indicazione del testatore.
Nel secondo caso, si ritiene operi la sostituzione solo nel caso in cui entrambi gli istituiti non possano o non vogliano accettare l'eredità, in caso contrario la quota vacante si accresce a quella di colui che ha accettato. Riprendendo il secondo esempio: se solo Tizio rifiuta l'eredità, la sua quota si accresce a quella di Caio; se Tizio e Caio rifiutano l'eredità, la quota di entrambi viene devoluta al sostituto Sempronio.
(2) La sostituzione, in questo caso, viene definita reciproca.
La quota vacante si divide in parti uguali tra gli altri eredi, se questi sono chiamati in parti uguali; diversamente a ciascuno spetta una quota proporzionata a quella ricevuta con la prima istituzione.
L'istituto presenta una forte analogia con l'accrescimento. Tuttavia il primo necessita che l'ulteriore quota venga accettata, l'accrescimento opera automaticamente.
(3) E' la c.d. sostituzione mista.
Es. "nomino miei eredi Tizio e Caio e, nel caso in cui uno di loro non possa o non voglia accettare, lo sostituisco con l'altro erede e con Sempronio".
In questo caso la quota vacante si divide equamente tra i chiamati in sostituzione.

Ratio Legis

La norma tutela la volontà testamentaria consentendo al testatore di scegliere uno o più sostituti per il caso in cui il primo (o primi) non possa(no) o non voglia(no) accettare l'eredità, evitando la vocazione legittima.

Spiegazione dell'art. 689 Codice Civile

Anche qui si tratta di una disposizione che riproduce fedelmente altra analoga (art. #898#) del codice precedente, ispirandosi al rispetto della volontà del testatore che opera al riguardo in regime di piena autonomia, e provvedendo presuntivamente per il caso in cui la detta volontà non risulti manifesta.
Nulla da illustrare in merito alla chiara disposizione della prima parte dell’articolo. Si intende che, subentrando un unico sostituito a più istituiti, egli concentrerà in se stesso tutto il compendio della successione; viceversa, più essendo i sostituiti rispetto ad un solo istituito, l’eredità sarà divisa fra costoro in parti uguali, salvo che il testatore abbia diversamente disposto. La sostituzione può essere disposta anche per il caso di mancanza di uno solo fra i più istituiti, laddove il sostituito subentrerà nella rispettiva quota accanto all’altro istituito che abbia adito per sua parte la successione.
Il secondo comma tratta della sostituzione reciproca, nell’ambito ed a beneficio corrispettivo degli stessi istituiti. La situazione contemplata e gli effetti che ne derivano sono molto analoghi a quelli del diritto di accrescimento. Vi è differenza, tuttavia, nella concezione giuridica e nei presupposti: l’accrescimento opera ope legis nel caso di chiamata congiuntiva di più coeredi (o legatari) e sempre che non risulti di una diversa volontà del testatore intenda escluderlo, mentre invece, nelle sostituzioni, la reciprocità deve derivare da disposizione espressa. D’altro canto, l’accrescimento ha per presupposto che la chiamata congiuntiva dei coeredi sia senza determinazione di quote ed in parti uguali, riferita cioè al complesso di una pluralità, generalmente familiare, per cui si presume sia intenzione del testatore che la quota mancante profitti alla pluralità come tale, dividendosi fra i superstiti così come si sarebbe già divisa se il numero dei chiamati fosse rimasto integro; mentre la sostituzione reciproca può operare anche nel caso in cui nell'istituzione plurima non sia stata osservata l’uguaglianza delle quote, come ben possibile in relazione all'autonomia della volontà del testatore. In tal caso la legge, presumendo quella che possa essere stata al riguardo la volontà del testatore, dispone che la disuguaglianza delle quote operi nella stessa proporzione fra gli istituiti (che diventano sostituiti) anche per la divisione del compendio della sostituzione, dipendente dalla rinuncia di uno o più fra di loro.
Così, nominati tre eredi nell'istituzione, rispettivamente per 1/8, per 3/8 e per 4/8, mancando quest’ultimo e dovendo provvedersi alla sostituzione reciproca in favore degli altri coeredi, la porzione vacante sarà divisa fra costoro nella stessa proporzione, di una parte all’uno e di tre parti all’altro. Naturalmente, trattandosi solo di una presunzione risalente alla volontà del testatore, essa cederà quando risulti chiaramente di una volontà contraria.
Si applicherà, d’altra parte, il criterio dell’uguaglianza, malgrado la disuguale istituzione, quando si tratta di sostituzione mista, a favore dei coeredi istituiti superstiti e di un’altra persona, presumendosi qui che, per evitare l’empirismo di una diversa divisione, sia stata volontà del testatore quella della distribuzione della quota mancante in parti uguali.
Importantissima differenza, poi, tra la sostituzione reciproca e l'accrescimento, è quella che la prima, in quanto derivante da volontà espressa del testatore, prevale anche alla rappresentazione, profitta cioè ai coeredi istituiti superstiti senza che nella quota resasi vacante possano subentrare i rappresentanti come sarebbe per legge. Mentre, invece, l’accrescimento, come effetto di una semplice presunzione legale, cede alla rappresentazione, la quale deriva a sua volta da una presunzione di volontà del de cuius, che deve ritenersi prevalente per ovvie ragioni all’altra. Questa era già la prevalente opinione della dottrina e della giurisprudenza, nel silenzio al riguardo delle corrispondenti disposizioni del precedente codice relative al diritto di accrescimento (art. #895# ss. del codice del 1865). L’attuale codice, ad ogni modo, ha ritenuto di risolverla esplicitamente, dichiarando (nell’ultima parte dell’art. 674 per quanto riguarda l’accrescimento fra coeredi, come pure nell’art. 675 per l’accrescimento fra collegatari) che si deve considerare salvo in ogni caso il diritto di rappresentazione. Questa precisazione non è stata ripetuta, invece, a proposito delle sostituzioni.

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Francesco chiede
mercoledģ 30/01/2013 - Lazio
“Mia moglie ed io, nei nostri testamenti olografi, vorremmo lasciare l'usufrutto della nostra casa di abitazione a nostra figlia e la nuda proprietà a nostra nipote, di cinque anni, disponendo però che lei non possa alienare la nuda proprietà sino alla morte dell'usufruttuaria.
E' una clausola giuridicamente valida ed inoppugnabile o dobbiamo limitare la sua applicazione a termini certi, ad esempio al raggiungimento del suo trentesimo anno di vita?
Basta la trascrizione sui registri immobiliari di tale clausola per evitare che possano essere stipulati atti di compravendita della nuda proprietà?
Esistono, eventualmente, altri istituti per rendere possibile la nostra intenzione?
Grazie”
Consulenza legale i 02/02/2013
L'operazione descritta - attribuzione in via testamentaria dell'usufrutto sull'immobile ad un successore e della nuda proprietà ad un altro successore, con divieto per questi di alienare il bene sino alla morte dell'usufruttuario - appare realizzabile, salve però le considerazioni che seguono.
Innanzitutto, la questione della possibilità per il testatore di vietare l'alienazione di beni testamentari si è posta solo dopo l'entrata in vigore della riforma del diritto di famiglia (l. 151/1975), che ha soppresso l'ultimo comma dell'art. 692 del c.c.: esso stabiliva espressamente la nullità della clausola con la quale il testatore proibiva all'erede di disporre, per atto tra vivi o per atto di ultima volontà, dei beni ereditari.
L'abrogazione della norma ha dato vita a un vivace dibattito dottrinale sulla questione della sopravvivenza o meno del divieto.
In breve, si possono individuare le seguenti posizioni:
1. anche in materia testamentaria troverebbe applicazione, per analogia, l'art. 1379 del c.c.: il divieto (con efficacia meramente obbligatoria) sarebbe pertanto valido solo se contenuto entro convenienti limiti di tempo e se rispondente a un apprezzabile interesse del testatore;
2. il divieto di alienazione non sarebbe mai consentito in quanto, nonostante la soppressione dell'ultimo comma dell'art. 692 c.c. che espressamente lo riteneva invalido, non sarebbe venuto meno il diritto assoluto per il proprietario di alienare il bene di cui è titolare, senza restrizioni di sorta. Ciò risulterebbe anche dalla norma nell'attuale formulazione, che prevede la nullità della sostituzione fedecommissaria (in tal senso, v. Cass. 6005/1981);
3. il riconoscimento della facoltà per il testatore di imporre un divieto di alienazione emergerebbe dai principi generali del nostro ordinamento giuridico, che, all'art. 1379 c.c., attribuisce tale facoltà alle parti di un rapporto contrattuale: di conseguenza, sarebbe illogico non prevedere che tale potere sia esercitabile anche dal testatore.
La tesi preferibile è quella che consente al testatore di apporre il divieto di alienazione del bene ereditario entro i limiti e con corrispondente natura al vincolo individuato dall'art. 1379. In sintesi, il testatore potrà vietare all'erede di alienare il bene se tale limite è contenuto entro "convenienti" limiti di tempo e in virtù di un suo interesse "apprezzabile".
Inoltre, fondamentale è sottolineare che un divieto siffatto avrebbe natura meramente obbligatoria, mai reale: in questa seconda ipotesi, si verificherebbe un'inammissibile dissociazione della facoltà di disposizione dal contenuto del diritto di proprietà, incompatibile con l'essenza stessa dell'istituto. In altre parole, la natura obbligatoria e non reale del divieto comporta che la sua violazione potrà dar luogo solo a conseguenze risarcitorie, ma non determinerà in alcun caso l'invalidità o l'inefficacia dell'atto di disposizione compiuto in violazione del divieto.
Sotto questo aspetto, del tutto irrilevante sarebbe la trasposizione del divieto nella nota di trascrizione dell'acquisto per causa di morte, in quanto il divieto non risulta opponibile al terzo eventuale acquirente: pertanto, si tratterebbe di una ipotesi di pubblicità "superflua", priva di qualsiasi effetto.
Per tornare al caso in esame, i coniugi potrebbero quindi disporre secondo le intenzioni indicate nel quesito, introducendo il divieto di alienazione - con limite temporale stabilito al momento della morte di una certa persona (evento certo nell'an, anche se non nel quando) - ad esempio come condizione risolutiva dell'acquisto ereditario (art. 633 del c.p.c.: l'acquisto del lascito si verifica al momento dell'apertura della successione, ma è destinato a venire meno se si verificherà la condizione risolutiva). I coniugi devono però tenere in considerazione che una previsione di tal genere non potrà avere efficacia reale: se la nipote venderà il bene anzitempo, l'acquisto del bene da parte del terzo sarà inattaccabile.