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Articolo 628 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Disposizione a favore di persona incerta

Dispositivo dell'art. 628 Codice Civile

È nulla ogni disposizione fatta a favore di persona che sia indicata in modo da non poter essere determinata [625 c.c.](1)(2) .

Note

(1) La disposizione è invalida qualora non sia possibile individuare il soggetto in modo certo e senza margini di errore, nemmeno facendo ricorso a dati obiettivi univoci espressi dal testatore.
Es. non è valida la disposizione in cui il de cuius lasci "all'amico Tizio" un determinato bene qualora il testatore abbia più amici con tale nome. Al contrario la disposizione è valida se tra le amicizie del defunto vi sia un solo Tizio.
(2) E' sufficiente che il destinatario della disposizione sia determinabile al momento dell'apertura della successione.
Es. è valido il legato a favore dei soli nipoti del testatore che alla morte del nonno abbiano conseguito la laurea.

Ratio Legis

La volontà testamentaria deve essere certa. Pertanto le disposizioni che non consentono di stabilire in modo certo il destinatario sono nulle.

Spiegazione dell'art. 628 Codice Civile

La norma in esame riproduce il testo dell’art. #830# del codice del 1865, con una lievissima variante nel testo letterale, che può ritenersi priva di riflessi pratici.
L’incertezza del beneficiario di una disposizione testamentaria sarà incertezza soggettiva dell’interprete, derivante da lacune o imprecisioni del testo nel quale la disposizione si concreta. È da escludere l’incertezza del testatore, la quale comprometterebbe la stessa disposizione testamentaria, poiché alla base di essa non starebbe un atto volitivo definito, ma soltanto un dubbio, un'indecisione, uno stato pre-volitivo. Posta, dunque, la certezza soggettiva del testatore, l’interprete deve analizzare il testo, per tentare di trarne gli elementi in base ai quali identificare non un soggetto qualsiasi, ma quel preciso ed unico soggetto che il testatore aveva in mente. L’attività dell’interprete, dunque, dovrà sempre tendere a determinare la precisa volontà del testatore, anche con riferimento al soggetto destinatario della disposizione testamentaria; perciò, secondo la legge, si deve pervenire ad una determinazione, cioè alla ricognizione di un elemento (soggettivo) che deve ritenersi idealmente preesistente e, in quanto prodotto o risultato di un atto volitivo del testatore, non può subire sovrapposizioni. Se il testo non offre elementi sufficienti per la determinazione, l’incertezza soggettiva dell’interprete avrà come effetto la nullità della disposizione testamentaria, proprio perché rimarrà misteriosa la volontà del testatore, e ad essa non potrà sostituirsi né la semplice congettura, che sarebbe meno che una determinazione, né un’altra volontà, che sarebbe arbitraria.

Le premesse dalle quali discende l’affermata esigenza di una rigorosa tutela della voluntas testantis determinano, per altro verso, i limiti di tale tutela. Si è detto che la disposizione in esame presuppone la certezza da parte del testatore, la quale dovrebbe tradursi nella precisa conoscenza del soggetto a favore del quale viene fatta la disposizione. Naturalmente, sarebbe sufficiente un grado di conoscenza tale da potersi considerare come antecedente psicologico di una disposizione testamentaria. Si può, ad esempio, istituire erede od onorare di un legato uno scrittore di fama, un noto personaggio politico, e via dicendo; oppure un parente che viva in un altro Paese, e che il testatore non ha mai conosciuto personalmente. Ma, in base a tale criterio restrittivo, non potrebbe ritenersi valida una disposizione, per così dire, ambulatoria: così, ad esempio, non sarebbe valida la disposizione a favore del direttore o rappresentante di un istituto od ente, o di colui che rivestirà una determinata carica all’epoca della morte del testatore, quando la qualità fosse il solo elemento che il testatore ha considerato e costituisse l’unico punto di riferimento, in base al quale la disposizione potesse orientarsi verso una delle tante persone che possono succedersi in quella carica, dal giorno della redazione del testamento a quello dell’apertura della successione.

Ma, sulla base del testo dell’art. #830# codice 1865, ispirato ai princìpi meno rigorosi del diritto giustinianeo, la dottrina e la giurisprudenza hanno ritenuto sufficiente, per la validità della disposizione testamentaria, che la persona del destinatario possa determinarsi con criteri oggettivi, e l'attuale legislazione conforta questa tendenza meno rigorosa.

Massime relative all'art. 628 Codice Civile

Cass. civ. n. 16079/2020

Ai fini della validità di una disposizione testamentaria, non è necessario che il beneficiario sia indicato nominativamente, essendo sufficiente che lo stesso sia determinabile in base ad indicazioni desumibili dal contesto complessivo della scheda testamentaria nonché da elementi ad essa estrinseci, come la cultura, la mentalità e l'ambiente di vita del testatore, dovendosi improntare l'operazione ermeneutica alla valorizzazione del criterio interpretativo di conservazione previsto dall'art. 1367 c.c., da ritenersi applicabile anche in materia testamentaria. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 26/06/2017).

Cass. civ. n. 17868/2019

L'"institutio ex re certa", quando non comprende la totalità dei beni, non importa attribuzione anche dei beni che non formarono oggetto di disposizione, i quali si devolvono secondo le norme della successione legittima, destinata ad aprirsi ai sensi dell'art. 457, comma 2, c.c. ogni qual volta le disposizioni a titolo universale, sia ai sensi del comma 1, sia ai sensi del comma 2 dell'art. 588 c.c., non ricostituiscono l'unità. Invero il principio che la forza espansiva della vocazione a titolo universale opera anche in favore dell'istituito "ex re certa", va inteso nel senso che l'acquisto di costui non è limitato in ogni caso alla singola cosa attribuita come quota, ma si estende proporzionalmente ai beni ignorati dal testatore o sopravvenuti.

Ai fini della validità di una disposizione testamentaria non è necessaria l'indicazione nominativa nel testamento della persona onorata, a condizione che la stessa sia immediatamente e individualmente determinabile in base a precise indicazioni fornite dal testatore. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 16/10/2013).

Cass. civ. n. 17481/2018

In tema di legato in favore di ente di assistenza che sia stato soppresso dopo l'apertura della successione e le cui funzioni amministrative e relativo patrimonio siano stati trasferiti "ex lege" ad altri enti, l'espressa definizione, ad opera del testatore, dello scopo perseguito dal predetto legato, imprimendo un vincolo di destinazione alle somme di denaro derivanti dalla vendita dei cespiti immobiliari che ne sono oggetto, può efficacemente assumere connotazione modale decisiva per l'individuazione dell'ente legittimamente chiamato alla successione, perché deputato ad assolvere tale scopo nel più ampio quadro dei propri fini istituzionali. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, in favore della quale era stato legato un immobile perché, col ricavato della sua vendita, venisse realizzata una struttura a tutela della maternità e dell'infanzia, fosse succeduto, ai sensi dell'art. 5 l. n. 698 del 1975, il Comune, rientrando tra le sue attribuzioni le funzioni relative agli asili nido e ai consultori familiari). (Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO, 20/12/2013).

Cass. civ. n. 8899/2013

In tema di successioni testamentarie, a norma degli artt. 625 e 628 c.c., l'indicazione del beneficiario fatta dal testatore in modo impreciso o incompleto non rende nulla la disposizione qualora, dal contesto del testamento o altrimenti, con riferimento comunque ad univoci dati obbiettivi, sia possibile determinare in modo certo la persona dell'erede o del legatario. Ne consegue che non è nulla la disposizione testamentaria operata a favore di persona indicata nella scheda con riferimento al solo nome e cognome e senza data di nascita, in presenza di altra persona avente i medesimi nome e cognome, ove sia possibile rimuovere in via interpretativa l'incompletezza della disposizione e l'incertezza causata da tale omonimia, anche attraverso l'utilizzo di elementi specificativi esterni all'atto, valorizzando l'effettiva volontà del testatore.

Cass. civ. n. 5131/2011

Ai fini dell'identificazione del soggetto beneficiario di una disposizione testamentaria, che non sia individuato nominativamente, occorre richiamarsi non alla situazione in essere all'atto della redazione del testamento, bensì a quella che si sia via via realizzata fino alla morte del testatore in relazione alle sue future esigenze di vita, in modo da verificare se, al momento dell'apertura della successione, la formulazione contenuta nella scheda testamentaria possa consentire l'individuazione del destinatario attraverso il criterio della determinabilità indicato dall'art. 628 c.c., essendo possibile che il testatore si riferisca ad una situazione futura dalla cui realizzazione emerga in modo inequivocabile l'individuazione del soggetto beneficiato, anche qualora si tratti, al momento della redazione del testamento, di persona non conosciuta. (Nella specie, la Corte ha cassato la pronuncia di secondo grado che aveva ritenuto nulla per indeterminatezza la scheda che identificava il beneficiario in "chi mi curerà", ritenendo che il giudice di merito fosse tenuto a verificare l'esistenza di una o più persone che si fossero prese cura del "de cuius" dell'epoca di redazione del testamento alla sua morte).

Cass. civ. n. 5897/1987

In tema di istituzione di erede o di legatario, se la persona o le persone favorite non sono in alcun modo determinabili, la nullità della disposizione a norma dell'art. 628 c.c. non trova deroga nelle norme di cui agli artt. 629 (disposizioni a favore dell'anima) e 630 (disposizioni a favore dei poveri) c.c. che non costituiscono eccezioni al principio enunciato dall'art. 628 ma hanno valore integrativo o suppletivo; con la conseguenza che non è vietato all'interprete applicare il principio enunciato all'art. 628 (che la determinabilità della persona favorita, raggiungibile con i mezzi ermeneutici consentiti per i testamenti, impedisce la declaratoria di nullità) anche ad ipotesi che abbiano con quelle contemplate dagli artt. 629 e 630 una qualche somiglianza. (Nella specie la Corte Suprema in base all'enunciato principio ha confermato la decisione del merito con cui era stata ritenuta valida la disposizione del de cuius che lasciava i suoi buoni fruttiferi, postali e bancari «alle opere missionarie», poiché anche sulla base delle norme di diritto canonico l'ente istituito era individuabile nella Sacra congregazione propaganda fede).

Cass. civ. n. 1681/1975

È sufficiente, per escludere la nullità di una disposizione a causa di morte per indeterminatezza del beneficiario (art. 628 c.c.), che questi sia stato indicato, anche se non per nome, con riferimento a univoci dati obiettivi. (Nella specie la Corte ha ritenuto valido un testamento, in cui la testatrice aveva dichiarato di lasciare la sua casa alle figlie nubili, con l'aggiunta, che «però, in caso di stretto bisogno, vi rientri qualunque altro dei figli», ravvisandovi un'istituzione di eredi in favore delle figlie nubili ed un legato di partecipazione alle rendite della casa, condizionato all'evento futuro e incerto dello stato di bisogno, in favore degli altri figli).

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