Cass. civ. n. 16079/2020
Ai fini della validità di una disposizione testamentaria, non è necessario che il beneficiario sia indicato nominativamente, essendo sufficiente che lo stesso sia determinabile in base ad indicazioni desumibili dal contesto complessivo della scheda testamentaria nonché da elementi ad essa estrinseci, come la cultura, la mentalità e l'ambiente di vita del testatore, dovendosi improntare l'operazione ermeneutica alla valorizzazione del criterio interpretativo di conservazione previsto dall'art. 1367 c.c., da ritenersi applicabile anche in materia testamentaria. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 26/06/2017).
Cass. civ. n. 17868/2019
L'"institutio ex re certa", quando non comprende la totalità dei beni, non importa attribuzione anche dei beni che non formarono oggetto di disposizione, i quali si devolvono secondo le norme della successione legittima, destinata ad aprirsi ai sensi dell'art. 457, comma 2, c.c. ogni qual volta le disposizioni a titolo universale, sia ai sensi del comma 1, sia ai sensi del comma 2 dell'art. 588 c.c., non ricostituiscono l'unità. Invero il principio che la forza espansiva della vocazione a titolo universale opera anche in favore dell'istituito "ex re certa", va inteso nel senso che l'acquisto di costui non è limitato in ogni caso alla singola cosa attribuita come quota, ma si estende proporzionalmente ai beni ignorati dal testatore o sopravvenuti.
–
Ai fini della validità di una disposizione testamentaria non è necessaria l'indicazione nominativa nel testamento della persona onorata, a condizione che la stessa sia immediatamente e individualmente determinabile in base a precise indicazioni fornite dal testatore. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 16/10/2013).
Cass. civ. n. 17481/2018
In tema di legato in favore di ente di assistenza che sia stato soppresso dopo l'apertura della successione e le cui funzioni amministrative e relativo patrimonio siano stati trasferiti "ex lege" ad altri enti, l'espressa definizione, ad opera del testatore, dello scopo perseguito dal predetto legato, imprimendo un vincolo di destinazione alle somme di denaro derivanti dalla vendita dei cespiti immobiliari che ne sono oggetto, può efficacemente assumere connotazione modale decisiva per l'individuazione dell'ente legittimamente chiamato alla successione, perché deputato ad assolvere tale scopo nel più ampio quadro dei propri fini istituzionali. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, in favore della quale era stato legato un immobile perché, col ricavato della sua vendita, venisse realizzata una struttura a tutela della maternità e dell'infanzia, fosse succeduto, ai sensi dell'art. 5 l. n. 698 del 1975, il Comune, rientrando tra le sue attribuzioni le funzioni relative agli asili nido e ai consultori familiari). (Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO, 20/12/2013).
Cass. civ. n. 8899/2013
In tema di successioni testamentarie, a norma degli artt. 625 e 628 c.c., l'indicazione del beneficiario fatta dal testatore in modo impreciso o incompleto non rende nulla la disposizione qualora, dal contesto del testamento o altrimenti, con riferimento comunque ad univoci dati obbiettivi, sia possibile determinare in modo certo la persona dell'erede o del legatario. Ne consegue che non è nulla la disposizione testamentaria operata a favore di persona indicata nella scheda con riferimento al solo nome e cognome e senza data di nascita, in presenza di altra persona avente i medesimi nome e cognome, ove sia possibile rimuovere in via interpretativa l'incompletezza della disposizione e l'incertezza causata da tale omonimia, anche attraverso l'utilizzo di elementi specificativi esterni all'atto, valorizzando l'effettiva volontà del testatore.
Cass. civ. n. 5131/2011
Ai fini dell'identificazione del soggetto beneficiario di una disposizione testamentaria, che non sia individuato nominativamente, occorre richiamarsi non alla situazione in essere all'atto della redazione del testamento, bensì a quella che si sia via via realizzata fino alla morte del testatore in relazione alle sue future esigenze di vita, in modo da verificare se, al momento dell'apertura della successione, la formulazione contenuta nella scheda testamentaria possa consentire l'individuazione del destinatario attraverso il criterio della determinabilità indicato dall'art. 628 c.c., essendo possibile che il testatore si riferisca ad una situazione futura dalla cui realizzazione emerga in modo inequivocabile l'individuazione del soggetto beneficiato, anche qualora si tratti, al momento della redazione del testamento, di persona non conosciuta. (Nella specie, la Corte ha cassato la pronuncia di secondo grado che aveva ritenuto nulla per indeterminatezza la scheda che identificava il beneficiario in "chi mi curerà", ritenendo che il giudice di merito fosse tenuto a verificare l'esistenza di una o più persone che si fossero prese cura del "de cuius" dell'epoca di redazione del testamento alla sua morte).
Cass. civ. n. 5897/1987
In tema di istituzione di erede o di legatario, se la persona o le persone favorite non sono in alcun modo determinabili, la nullità della disposizione a norma dell'art. 628 c.c. non trova deroga nelle norme di cui agli artt. 629 (disposizioni a favore dell'anima) e 630 (disposizioni a favore dei poveri) c.c. che non costituiscono eccezioni al principio enunciato dall'art. 628 ma hanno valore integrativo o suppletivo; con la conseguenza che non è vietato all'interprete applicare il principio enunciato all'art. 628 (che la determinabilità della persona favorita, raggiungibile con i mezzi ermeneutici consentiti per i testamenti, impedisce la declaratoria di nullità) anche ad ipotesi che abbiano con quelle contemplate dagli artt. 629 e 630 una qualche somiglianza. (Nella specie la Corte Suprema in base all'enunciato principio ha confermato la decisione del merito con cui era stata ritenuta valida la disposizione del de cuius che lasciava i suoi buoni fruttiferi, postali e bancari «alle opere missionarie», poiché anche sulla base delle norme di diritto canonico l'ente istituito era individuabile nella Sacra congregazione propaganda fede).
Cass. civ. n. 1681/1975
È sufficiente, per escludere la nullità di una disposizione a causa di morte per indeterminatezza del beneficiario (art. 628 c.c.), che questi sia stato indicato, anche se non per nome, con riferimento a univoci dati obiettivi. (Nella specie la Corte ha ritenuto valido un testamento, in cui la testatrice aveva dichiarato di lasciare la sua casa alle figlie nubili, con l'aggiunta, che «però, in caso di stretto bisogno, vi rientri qualunque altro dei figli», ravvisandovi un'istituzione di eredi in favore delle figlie nubili ed un legato di partecipazione alle rendite della casa, condizionato all'evento futuro e incerto dello stato di bisogno, in favore degli altri figli).