(massima n. 1)
Ai fini dell'identificazione del soggetto beneficiario di una disposizione testamentaria, che non sia individuato nominativamente, occorre richiamarsi non alla situazione in essere all'atto della redazione del testamento, bensģ a quella che si sia via via realizzata fino alla morte del testatore in relazione alle sue future esigenze di vita, in modo da verificare se, al momento dell'apertura della successione, la formulazione contenuta nella scheda testamentaria possa consentire l'individuazione del destinatario attraverso il criterio della determinabilitą indicato dall'art. 628 c.c., essendo possibile che il testatore si riferisca ad una situazione futura dalla cui realizzazione emerga in modo inequivocabile l'individuazione del soggetto beneficiato, anche qualora si tratti, al momento della redazione del testamento, di persona non conosciuta. (Nella specie, la Corte ha cassato la pronuncia di secondo grado che aveva ritenuto nulla per indeterminatezza la scheda che identificava il beneficiario in "chi mi curerą", ritenendo che il giudice di merito fosse tenuto a verificare l'esistenza di una o pił persone che si fossero prese cura del "de cuius" dell'epoca di redazione del testamento alla sua morte).