(massima n. 1)
In tema di istituzione di erede o di legatario, se la persona o le persone favorite non sono in alcun modo determinabili, la nullitą della disposizione a norma dell'art. 628 c.c. non trova deroga nelle norme di cui agli artt. 629 (disposizioni a favore dell'anima) e 630 (disposizioni a favore dei poveri) c.c. che non costituiscono eccezioni al principio enunciato dall'art. 628 ma hanno valore integrativo o suppletivo; con la conseguenza che non č vietato all'interprete applicare il principio enunciato all'art. 628 (che la determinabilitą della persona favorita, raggiungibile con i mezzi ermeneutici consentiti per i testamenti, impedisce la declaratoria di nullitą) anche ad ipotesi che abbiano con quelle contemplate dagli artt. 629 e 630 una qualche somiglianza. (Nella specie la Corte Suprema in base all'enunciato principio ha confermato la decisione del merito con cui era stata ritenuta valida la disposizione del de cuius che lasciava i suoi buoni fruttiferi, postali e bancari «alle opere missionarie», poiché anche sulla base delle norme di diritto canonico l'ente istituito era individuabile nella Sacra congregazione propaganda fede).