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Articolo 625 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Erronea indicazione dell'erede o del legatario o della cosa che forma oggetto della disposizione

Dispositivo dell'art. 625 Codice Civile

(1)Se la persona dell'erede o del legatario è stata erroneamente indicata [1433], la disposizione ha effetto, quando dal contesto del testamento o altrimenti risulta in modo non equivoco quale persona il testatore voleva nominare(2) [625 c.c.].

La disposizione ha effetto anche quando la cosa che forma oggetto della disposizione è stata erroneamente indicata o descritta, ma è certo a quale cosa il testatore intendeva riferirsi [632 c.c.].

Note

(1) L'errore ostativo può cadere sull'identità o sulle qualità del soggetto beneficiato o del bene oggetto della disposizione.
(2) Quando non sia possibile identificare il soggetto o l'oggetto della disposizione, la stessa è nulla, diversamente da quanto accade per i contratti ove la sanzione prevista è quella dell'annullamento.

Ratio Legis

In virtù del principio della preminenza della volontà testamentaria, ove vi sia divergenza tra quanto dichiarato e quanto voluto dal testatore, prevale la seconda.

Brocardi

Certo corpore legato demonstratio falsa posita non perimit legatum
Error nominum, si modo de rebus non ambigitur, ius legati non minuit
Falsa demonstratio aut falsa causa legato adiecta non nocet
Falsa demonstratio non nocet
Falsa demonstratio non vitiat legatum, cum de corpore et quantitate constet
Incertae personae sunt, quas incerta opinione animo suo subiecerat testator
Nil facit error nominis, quum de corpore constat
Qui aliud dicit quàm vult, neque id dicit quod vox significat, quia non vult, meque id quod vult, quia id non loquitur

Spiegazione dell'art. 625 Codice Civile

La norma in esame riguarda le indicazioni erronee dei soggetti o degli oggetti delle disposizioni testamentarie, già disciplinate dall’art. #836# del codice del 1865. Oltre ai semplici emendamenti di forma, è da mettere in evidenza che l’art. 625 risulta più coerente dell’art. #836# codice 1865 perché, mentre il primo, nelle sue due disposizioni, si riferisce sempre alle disposizioni a titolo universale e a quelle a titolo particolare; viceversa l’art. #836# del codice del 1865 si riferiva, nella prima parte, alla persona dell’erede e a quella del legatario, mentre, nella seconda parte, soltanto alla "cosa legata".
Per quanto riguarda la sostanza, può dirsi che l’art. #836# codice 1865 sia identico all’art. 625, rispetto alle indicazioni erronee dell’oggetto. Per l'indicazione erronea dell’erede o del legatario, sono, invece, da rilevare notevoli differenze. Entrambe le disposizioni fanno riferimento, in primo luogo, al "contesto del testamento". Vi è invece divergenza circa gli equipollenti: l’art. #836# codice 1865 faceva riferimento ad "altri documenti o fatti costanti", cioè poneva delle limitazioni circa le fonti alle quali si poteva attingere per la rettifica delle indicazioni erronee: alcune concernenti la forma (documentale), altre la struttura (fatti costanti); l’art. 625, adoperando l’avverbio "altrimenti", instaura un sistema che legittima la massima libertà d’indagine. Sull'opportunità pratica di tale larghezza si può dubitare, perché essa può dar luogo a speculazioni; ma sulla legittimità sistematica, sotto il profilo della prevalenza che si suol dare alla volontà del soggetto in materia testamentaria, non può esservi dubbio. Occorre rilevare, inoltre, che gli inconvenienti pratici possono essere attenuati, per il fatto che, molto opportunamente, lo stesso art. 625 richiede che le indicazioni ricavate aliunde siano tali che ne risulti il beneficiario della disposizione "in modo non equivoco".

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

304 Una modificazione di forma è stata suggerita nel capoverso dell'art. 625 del c.c., che riguarda l'erronea indicazione della cosa legata, allo scopo di rendere riferibile la norma ivi contenuta non solo al legato, ma anche all'istituzione di erede. Si è tenuta presente l'ipotesi che il testatore, dopo avere determinato le quote ereditarie dei diversi chiamati all'eredità, stabilisca quali cespiti debbano comporre le singole quote, e, nel procedere alla ripartizione, erri nell'indicazione di qualche cespite. Non ho avuto difficoltà ad accogliere l'emendamento proposto, anche per la considerazione che, essendo ormai possibile l'istituzione ereditaria in beni determinati, può verificarsi rispetto a tali beni l'ipotesi di un'erronea descrizione o indicazione.

Massime relative all'art. 625 Codice Civile

Cass. civ. n. 8899/2013

In tema di successioni testamentarie, a norma degli artt. 625 e 628 c.c., l'indicazione del beneficiario fatta dal testatore in modo impreciso o incompleto non rende nulla la disposizione qualora, dal contesto del testamento o altrimenti, con riferimento comunque ad univoci dati obbiettivi, sia possibile determinare in modo certo la persona dell'erede o del legatario. Ne consegue che non è nulla la disposizione testamentaria operata a favore di persona indicata nella scheda con riferimento al solo nome e cognome e senza data di nascita, in presenza di altra persona avente i medesimi nome e cognome, ove sia possibile rimuovere in via interpretativa l'incompletezza della disposizione e l'incertezza causata da tale omonimia, anche attraverso l'utilizzo di elementi specificativi esterni all'atto, valorizzando l'effettiva volontà del testatore.

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