(massima n. 1)
La norma di cui all'art. 2561, comma quarto, cod. civ., che riconosce all'usufruttuario e, per effetto dell'art. 2562 cod. civ., all'affittuario l'indennizzo corrispondente alla differenza tra le consistenze d'inventario all'inizio ed alla fine del rapporto, non č suscettibile di interpretazione analogica, essendo finalizzata esclusivamente ad evitare che colui che subentra ad altri nella titolaritā dell'azienda abbia a conseguire indebiti vantaggi collegati all'altrui attivitā, per cui la relativa disciplina suppone una situazione in cui all'attivitā d'impresa del precedente titolare usufruttuario faccia seguito il trasferimento dell'azienda ad altro soggetto. (Rigetta, App. Roma, 31 Luglio 2003).