Devono restare depositati in copia nella sede delle società partecipanti alla fusione ovvero pubblicati sul sito Internet delle stesse, durante i trenta giorni(1) che precedono la decisione in ordine alla fusione, salvo che i soci rinuncino al termine con consenso unanime, e finché la fusione sia decisa:
- 1) il progetto di fusione con le relazioni, ove redatte, indicate negli articoli 2501 quinquies e 2501 sexies;
- 2) i bilanci degli ultimi tre esercizi delle società partecipanti alla fusione, con le relazioni dei soggetti cui compete l'amministrazione e la revisione legale;
- 3) le situazioni patrimoniali delle società partecipanti alla fusione ove redatte a norma dell'articolo 2501 quater, primo comma, ovvero, nel caso previsto dall'articolo 2501 quater, secondo comma, la relazione finanziaria semestrale(2).
I soci hanno diritto di prendere visione di questi documenti e di ottenerne gratuitamente copia. Su richiesta del socio le copie gli sono trasmesse telematicamente. La società non è tenuta a fornire copia dei documenti, qualora gli stessi siano stati pubblicati sul sito Internet della società dal quale sia possibile effettuarne liberamente copia o stampa(3).