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Articolo 2501 quater Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Situazione patrimoniale

Dispositivo dell'art. 2501 quater Codice Civile

L'organo amministrativo delle società partecipanti alla fusione redige, con l'osservanza delle norme sul bilancio d'esercizio, la situazione patrimoniale delle società stesse, riferita ad una data non anteriore di oltre centoventi giorni al giorno in cui il progetto di fusione è depositato nella sede della società ovvero pubblicato sul sito Internet di questa.

La situazione patrimoniale può essere sostituita dal bilancio dell'ultimo esercizio, se questo è stato chiuso non oltre sei mesi prima del giorno del deposito o della pubblicazione indicato nel primo comma(1), ovvero, nel caso di società quotata in mercati regolamentati, dalla relazione finanziaria semestrale prevista dalle leggi speciali, purché non riferita ad una data antecedente sei mesi dal giorno di deposito o pubblicazione indicato al primo comma(2).

La situazione patrimoniale non è richiesta se vi rinunciano all'unanimità i soci e i possessori di altri strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto di ciascuna delle società partecipanti alla fusione(3).

Note

(1) Non è omologabile la delibera di fusione se la situazione patrimoniale che la correda non è conforme alla struttura dello stato patrimoniale e del conto economico previsto dall'art. 2423 ter, quand'anche le carenze formali e strutturali vengano integrate, a richiesta dell'esperto nominato dal Tribunale, da una dichiarazione dei legali rappresentanti delle società partecipanti alla fusione.
(2) Comma modificato dall'art. 1 D. Lgs. 22 giugno 2012, n. 123.
(3) Comma aggiunto dall'art. 1 D. Lgs. 22 giugno 2012, n. 123.

Ratio Legis

La situazione patrimoniale assolve alla funzione informativa dei soci e dei terzi circa la consistenza patrimoniale delle società interessate alla fusione.

Spiegazione dell'art. 2501 quater Codice Civile

L'organo amministrativo delle società partecipanti alla fusione deve inderogabilmente redigere le situazioni patrimoniali delle società stesse riferite ad una data non anteriore a 120 giorni, al giorno in cui il progetto di fusione è depositato nella sede della società, purché non si siano verificati fatti di rilievo, altrimenti è necessaria una situazione patrimoniale aggiornata a tali fatti.
La situazione patrimoniale è redatta secondo le norme sul bilancio di esercizio, si tratta, quindi, di bilancio straordinario relativamente al periodo di stesura. Pertanto:
  1. quanto alle società di capitali si tratta di un vero e proprio bilancio infrannuale (c.d. bilancio di fusione) comprensivo dello stato patrimoniale, del conto economico, del rendiconto finanziario e della nota integrativa;
  2. quanto alle società di persone la norma deve essere coordinata con l'articolo 2217, che stabilisce i requisiti del bilancio al quale è tenuto l'imprenditore commerciale, per cui devono sussistere i requisiti di tale norma e non necessariamente quelli prescritti per il bilancio delle società di capitali (Consiglio Notarile di Milano - massima n. 97).
Secondo l'opinione prevalente (MAGLIULO) non è necessario che la situazione patrimoniale sia approvata dall'assemblea, in quanto si tratta di un atto degli amministratori. Tant'è vero che la legge richiede solo l'approvazione del progetto di fusione.

Massime relative all'art. 2501 quater Codice Civile

Cass. civ. n. 20423/2007

In tema di fusione di societā, l'avviamento deve dirsi acquisito a titolo oneroso tutte le volte che il patrimonio delle societā partecipanti all'operazione viene acquisito per un valore superiore a quello risultante dai rispettivi bilanci, a meno che non vi siano elementi per ritenere che tale eccedenza debba essere diversamente imputata. Quando la fusione avviene mediante incorporazione di una societā interamente posseduta non si determina alcuno scambio di partecipazioni, non avendo la societā incorporata altri soci all'infuori dell'incorporante, e non vi č quindi necessitā di procedere alla determinazione del rapporto di cambio. In tal caso il "costo di acquisizione" del patrimonio sociale dell'incorporata deve essere necessariamente riferito all'acquisto delle sue partecipazioni effettuato preventivamente dalla societā incorporante. Il riferimento č possibile in quanto le partecipazioni sociali sono beni di secondo grado, e, come tali, sono rappresentative del patrimonio sociale, alla cui gestione ciascun socio č ammesso a partecipare, nei limiti e nelle forme stabilite dall'ordinamento. Tra le partecipazioni al capitale di una societā e i beni ricompresi nel suo patrimonio vi č quindi un collegamento (di cui il legislatore ha preso atto: art. 2426, n. 4) cod. civ.; art. 33, comma secondo, d.lgs. 9 aprile 1991, n. 127), il quale autorizza a ritenere che, in caso di incorporazione di una societā (totalmente o parzialmente) posseduta dall'incorporante, il patrimonio aziendale dell'incorporata possa essere iscritto in bilancio, invece che al valore indicato nel bilancio dell'incorporata, a quello attribuito alle partecipazioni che, prima della fusione, attribuivano alla societā incorporante la qualitā di socia della societā incorporata. (Rigetta, Comm. Trib. Reg. Milano, 19 Settembre 2000).

Cass. civ. n. 2263/2003

In tema di imposta di registro relativa alle operazioni di fusione per incorporazione di societā, la base imponibile si determina, ai sensi dell'art. 50 del D.P.R. n. 131 del 1986, unicamente tenendo conto della situazione patrimoniale allegata alla delibera di fusione, ai sensi dell'art. 2502 cod. civ., essendo irrilevanti tutte quelle circostanze, quali le perdite di esercizio, determinanti una realtā economica diversa da quella indicata al momento della fusione.

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