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Articolo 2363 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Luogo di convocazione dell'assemblea

Dispositivo dell'art. 2363 Codice Civile

L'assemblea [20] è convocata nel comune dove ha sede la società(1), se lo statuto non dispone diversamente [2366, 2488].

L'assemblea è ordinaria o straordinaria.

Note

(1) Il riferimento alla sede della società come luogo per la convocazione dell'assemblea, salva diversa disposizione dell'atto costitutivo, va interpretato nel senso di convocazione entro l'ambito territoriale del comune in cui si trova la sede sociale. Mentre è illegittima la convocazione in un comune diverso.

Ratio Legis

La convocazione costituisce un adempimento essenziale alla regolare costituzione dell'assemblea.

Spiegazione dell'art. 2363 Codice Civile

L’assemblea dei soci è uno dei tre organi della società per azioni. Gli altri due sono l’organo amministrativo e l’organo di controllo.

L’assemblea ha funzioni deliberative. Le competenze di tale organo sono stabilite per legge e riguardano esclusivamente le decisioni di maggior rilievo della vita sociale.

Il socio non ha alcun potere di amministrazione e controllo, se non quello di concorrere col proprio voto in assemblea alla designazione dei componenti degli altri due organi sociali.

L’assemblea è organo collegiale che decide secondo il principio maggioritario. E’ composta dai soci che, col proprio voto, decidono sulle materie riservate alla competenza di tale organo dalla legge o dallo statuto.

La prima fase del procedimento assembleare è la convocazione: tale adempimento è essenziale per la regolare costituzione dell’assemblea. In mancanza di regolare convocazione, le deliberazioni possono essere nulle [2379] o annullabili [2377].

Per quanto riguarda il luogo della convocazione, l’assemblea deve essere convocata nel comune dove ha sede la società, salvo diversa previsione statutaria. Prima della riforma (D. Lgs 6/2003) la norma parlava di convocazione nella sede sociale. Oggi, invece, individua genericamente il comune. Tuttavia nell’avviso di convocazione dovrà essere precisato l’indirizzo del luogo dove si terrà l’assemblea.

La Corte Costituzionale ha precisato che per “sede della società” debba intendersi la sede legale, con esclusione della cosiddetta sede effettiva. Di parere opposto è la dottrina dominante che considera la sede amministrativa alla stregua di quella legale.

Il testo riformato dell’art. 2363 c.c., recepisce l’indirizzo dottrinale e giurisprudenziale, formatosi ante riforma, per il quale la convocazione dell’adunanza dei soci in luogo diverso dalla sede sociale, ma compreso nell’ambito del Comune, non comportava un vizio della delibera assunta da un'assemblea così convocata. Il legislatore della riforma prescrive, quindi, che nell’atto costitutivo venga indicato solo il Comune della sede principale e non anche l’indirizzo. Ciò perché secondo un orientamento più rigido, non seguito dal legislatore, l’atto costitutivo avrebbe dovuto indicare necessariamente l’indirizzo completo della via e del numero civico della sede sociale. In tal modo si supera quella interpretazione ante riforma che avrebbe costretto le società a dotarsi di un ufficio comprensivo di locali idonei a contenere un’assemblea numerosa, con conseguenti costi e soprattutto difficoltà di reperimento. Il riferimento all’ambito territoriale comunale permette, infatti, agli amministratori di valutare quali possano essere i locali idonei, a seconda dell’affluenza prevista per ogni singola riunione.

L’art. 2363 c.c. ha natura suppletiva, stabilendo che, se lo statuto non dispone diversamente, l’assemblea è convocata nel Comune dove ha sede la società.

La riforma non ha posto limiti all’autonomia statutaria nel derogare alla disposizione relativa al luogo di convocazione dell’assemblea rispetto alla previsione legale. Secondo un orientamento giurisprudenziale e parte della dottrina, la clausola statutaria dovrebbe limitare l’ambito territoriale in cui possa svolgersi l’assemblea (ad esempio una o più regioni). Diversamente è ormai consolidato l’orientamento secondo cui non debbano porsi limiti all’autonomia statutaria, per cui si ritiene ammissibile anche una clausola che preveda la convocazione dell’assemblea genericamente nel territorio italiano.

Altra problematica che si pone è quella relativa alla convocazione all’estero. Già prima della riforma, la dottrina e la giurisprudenza ammettevano tale possibilità. Dopo la riforma sembra ormai consolidato l’orientamento secondo cui sarebbe sufficiente l’indicazione del diverso ambito territoriale (almeno lo Stato ma non il comune) a garantire il buon funzionamento della società e la salvaguardia degli interessi dei soci ad essere messi in condizione di partecipare e di essere informati e di non sopportare eccessivi costi o difficoltà.

E’ importante precisare che, nel caso di assemblea straordinaria convocata all’estero, dovendo il verbale essere redatto da un notaio nella forma dell’atto pubblico, la qualità di pubblico ufficiale della persona che ha ricevuto l’atto pubblico estero, la sua competenza e la regolarità delle forme utilizzate andranno apprezzate con riferimento alla legge dello stato straniero dal quale l’atto proviene.

Negli ultimi anni, con l’avanzare delle tecnologie, si è presentata la possibilità di partecipare all’assemblea per mezzo della videoconferenza. Ad oggi si ritiene ammissibile che lo statuto consenta l’intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione. Il problema che si pone riguarda il luogo di convocazione, perché i soci collegati in videoconferenza si troverebbero in luoghi differenti. L’orientamento dominante ha chiarito che il luogo di convocazione resta unico e a tale luogo si potrà accedere per mezzo dell’impianto telematico.

L’avviso di convocazione dell’assemblea deve sempre indicare l’esatta via e numero civico in cui si terrà l’adunanza. L’ipotesi di assemblea tenutasi in luogo diverso rispetto a quello di convocazione comporterebbe nullità della stessa. Tale vizio non rileverebbe in caso di assemblea totalitaria (2366, 5 comma, c.c.). La dottrina e la giurisprudenza hanno chiarito che, se anche cause di forza maggiore rendano inagibile la sede scelta, si debba provvedere a una nuova convocazione.

Il c.c. individua l’assemblea come ordinaria [2364, 2364 bis] o straordinaria [2365]. La qualificazione dell’assemblea nell’uno o nell’altro modo attiene alle materie oggetto di deliberazione. Ciò significa che non esistono due tipi di assemblea, ma questa resta unica. Più precisamente si deve parlare di assemblea che delibera in sede ordinaria o straordinaria.


Massime relative all'art. 2363 Codice Civile

Cass. civ. n. 1034/2007

Il riferimento alla sede della società come luogo di convocazione dell'assemblea di una società a responsabilità limitata - di cui all'art. 2363 c.c., applicabile in forza del rinvio di cui all'art. 2486 c.c. (nel testo previgente al D.L.vo 17 gennaio 2003, n. 6) - può essere interpretato nel senso che, salva diversa disposizione dell'atto costitutivo, l'assemblea possa essere convocata entro l'ambito del territorio del comune in cui si trova la sede della società. Deve invece ritenersi illegittima la convocazione dell'assemblea in un comune diverso da quello ove si trova la sede sociale, benché distante pochi chilometri e facilmente raggiungibile senza aggravi di costi.

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