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Articolo 2386 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Sostituzione degli amministratori

Dispositivo dell'art. 2386 Codice Civile

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea [2383, 2393, 2393 bis, 2457].

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti [2454].

Salvo diversa disposizione dello statuto o dell'assemblea, gli amministratori nominati ai sensi del comma precedente scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina [2401].

Se particolari disposizioni dello statuto prevedono che a seguito della cessazione di taluni amministratori cessi l'intero consiglio, l'assemblea per la nomina del nuovo consiglio è convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica; lo statuto può tuttavia prevedere l'applicazione in tal caso di quanto disposto nel successivo comma.

Se vengono a cessare l'amministratore unico o tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'amministratore o dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale [2366, 2406], il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione(1).

Note

(1) La norma in esame prevede che, nell'ipotesi in cui vengano a cessare solo alcuni dei componenti il consiglio di amministrazione e rimanga in carica la maggioranza dei consiglieri nominati dall'assemblea, si faccia ricorso al sistema della cooptazione mediante il quale i superstiti nominano i nuovi consiglieri in modo da reintegrare il numero prestabilito. Nel caso in cui, invece, sia venuta meno la maggioranza dei consiglieri nominati dall'assemblea, deve essere la stessa a nominare i nuovi consiglieri.

Ratio Legis

La norma antecedente alla riforma prevedeva che si potesse far riferimento al sistema della cooptazione ogni qualvolta rimaneva in carica la maggioranza dei consiglieri; ora è invece precisato che deve trattarsi della maggioranza dei consiglieri nominati dall'assemblea.

Brocardi

Simul stabunt aut simul cadent

Spiegazione dell'art. 2386 Codice Civile

L'istituto della Cooptazione mira a garantire la completezza e il regolare funzionamento del consiglio di amministrazione nel numero fissato dall'atto di nomina, o dallo statuto, e di non aggravare eccessivamente l'assemblea imponendo una convocazione immediata ogniqualvolta venga meno un componente dell'organo gestorio. La cooptazione è un obbligo degli amministratori rimasti in carica. L'amministratore cooptato ha poteri identici a quelli degli amministratori di nomina assembleare. La cooptazione deve essere approvata dal collegio sindacale, se questo non approva dovrà essere convocata l'assemblea.
La cooptazione non si applica quando lo statuto riservi all'assemblea la nomina dei nuovi amministratori chiamati a sostituire quelli cessati o qualora la cessazione si abbia per scadenza naturale del mandato.

La cooptazione è preclusa quando l'amministratore che cessa fa venire meno anche la maggioranza di quelli di nomina assembleare. In tale ipotesi l'eventuale nomina di amministratori cooptati è inefficace.

La clausola simul stabunt simul cadent non comporta una revoca, neppure indiretta, degli amministratori, am configura un'ipotesi statutaria di decadenza dall'ufficio. Tale clausola tutela un interesse meritevole di tutela perché assicura l'equilibrio originario dei rapporti sociali, imponendo al consiglio di amministrazione un certo assetto prestabilito al momento della nomina.
La clausola può avere efficacia immediata e, in questo caso, tutela specificamente lo stretto collegamento tra amministrazione e rappresentanza degli interessi dei soci espressi in assemblea.
Se ha efficacia differita l'intero consiglio di amministrazione entra in prorogatio per tutelare l'interesse inerente alla continuità dell'organo amministrativo.

Massime relative all'art. 2386 Codice Civile

Cass. civ. n. 4662/2001

La ratifica, ad opera dell'assemblea, della nomina dell'amministratore, in sostituzione di quello venuto a mancare nel corso dell'esercizio, deliberata ex art. 2386, primo comma, c.c. dagli altri amministratori ed approvata dal collegio sindacale, puō essere anche implicita, se fatta attraverso una formale delibera con oggetto diverso ma avente come presupposto il conferimento della carica sociale, cosė determinandosi ugualmente l'inserimento del preposto nella organizzazione sociale e la riferibflitā alla societā della sua attivitā. (In applicazione del principio di cui in massima, la S.C. ha ravvisato al ratifica implicita nell'approvazione, da parte dell'assemblea della societā di capitali, dei due bilanci successivi alla nomina dell'amministratore).

Cass. civ. n. 7012/1993

La norma di cui all'art. 2386, terzo comma, c.c. secondo cui gli amministratori nominati dall'assemblea scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina non ha carattere imperativo ed č derogabile dall'atto costitutivo o dallo statuto della societā; pertanto, in mancanza di una disposizione statutaria che stabilisca la scadenza contemporanea di tutti gli amministratori, quale che sia la loro nomina, č valida la deliberazione con la quale l'assemblea ordinaria, fermo restando il limite triennale del mandato (art. 2383, secondo comma, c.c.), ha nominato amministratori Ģin sostituzioneģ, la cui durata travalichi quella dei componenti giā in carica all'atto della nomina.

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