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Articolo 2435 bis Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Bilancio in forma abbreviata

Dispositivo dell'art. 2435 bis Codice Civile

Le società, che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati, possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:

  1. 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 5.500.000 euro;
  2. 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro;
  3. 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità(1).

Nel bilancio in forma abbreviata lo stato patrimoniale comprende solo le voci contrassegnate nell'articolo 2424 con lettere maiuscole e con numeri romani; le voci A e D dell'attivo possono essere comprese nella voce CII; la voce E del passivo può essere compresa nella voce D; nelle voci CII dell'attivo e D del passivo devono essere separatamente indicati i crediti e i debiti esigibili oltre l'esercizio successivo. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata sono esonerate dalla redazione del rendiconto finanziario(2).

Nel conto economico del bilancio in forma abbreviata le seguenti voci previste dall'articolo 2425 possono essere tra loro raggruppate:

voci A2 e A3

voci B9(c), B9(d), B9(e)

voci B10(a), B10(b), B10(c)

voci C16(b) e C16(c)

voci D18(a), D18(b), D18(c), D18(d)(3)

voci D19(a), D19(b), D19(c), D19(d)(4).

[Nel conto economico del bilancio in forma abbreviata nella voce E20 non è richiesta la separata indicazione delle plusvalenze e nella voce E21 non è richiesta la separata indicazione delle minusvalenze e delle imposte relative a esercizi precedenti.](5).

Fermo restando le indicazioni richieste dal secondo, quinto e sesto comma dell’articolo 2423, dal secondo e quinto comma dell’articolo 2423 ter, dal secondo comma dell’articolo 2424, dal primo comma, numeri 4) e 6), dell’articolo 2426, la nota integrativa fornisce le indicazioni richieste dal primo comma dell’articolo 2427, numeri 1), 2), 6), per quest’ultimo limitatamente ai soli debiti senza indicazione della ripartizione geografica, 8), 9), 13), 15), per quest’ultimo anche omettendo la ripartizione per categoria, 16), 22-bis), 22-ter), per quest’ultimo anche omettendo le indicazioni riguardanti gli effetti patrimoniali, finanziari ed economici, 22-quater), 22-sexies), per quest’ultimo anche omettendo l’indicazione del luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato, nonché dal primo comma dell’articolo 2427 bis, numero 1)(6)(7).

Le società possono limitare l'informativa richiesta ai sensi dell'articolo 2427, primo comma, numero 22-bis, alle operazioni realizzate direttamente o indirettamente con i loro maggiori azionisti ed a quelle con i membri degli organi di amministrazione e controllo, nonchè con le imprese in cui la società stessa detiene una partecipazione(8)

Qualora le società indicate nel primo comma forniscano nella nota integrativa le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'articolo 2428, esse sono esonerate dalla redazione della relazione sulla gestione.

Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata, in deroga a quanto disposto dall’articolo 2426, hanno la facoltà di iscrivere i titoli al costo di acquisto, i crediti al valore di presumibile realizzo e i debiti al valore nominale(9).

Le società che a norma del presente articolo redigono il bilancio in forma abbreviata devono redigerlo in forma ordinaria quando per il secondo esercizio consecutivo abbiano superato due dei limiti indicati nel primo comma.

Note

(1) Il comma 1 è stato modificato dall'art. 16, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 6 settembre 2024, n. 125.
Il D.Lgs. 6 settembre 2024, n. 125, ha disposto (con l'art. 17, comma 1, lettere a), b) e c)) che "Salvo quanto previsto ai commi 2 e 3, le disposizioni del presente decreto si applicano: a) per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2024 o in data successiva: 1) alle imprese di grandi dimensioni che costituiscono enti di interesse pubblico che, alla data di chiusura del bilancio, superano il numero medio di 500 dipendenti occupati durante l'esercizio; 2) agli enti di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, che sono, altresì, società madri di un gruppo di grandi dimensioni e che, su base consolidata, alla data di chiusura del bilancio superano il criterio del numero medio di 500 dipendenti occupati durante l'esercizio; b) per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2025 o in data successiva: 1) alle imprese di grandi dimensioni diverse da quelle di cui al comma 1, lettera a), numero 1); 2) alle società madri diverse da quelle di cui al comma 1, lettera a), numero 2); c) per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2026 o in data successiva: 1) alle piccole e medie imprese quotate, a eccezione delle micro-imprese, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 10; 2) agli enti piccoli e non complessi, di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 145), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, purché si tratti di imprese di grandi dimensioni o di piccole e medie imprese quotate e che non sono micro-imprese; 3) alle imprese di assicurazione captive, definite all'articolo 13, punto 2), della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, e alle imprese di riassicurazione captive di cui all'articolo 13, punto 5), della citata direttiva, purché si tratti di imprese di grandi dimensioni o di piccole e medie imprese quotate e che non sono micro-imprese".

(2) Ultimo periodo aggiunto dall'art. 6 comma 12 lett. a), D. lgs. 18 agosto 2015 n. 139. In base all'art. 12 comma 1 D. lgs. cit. tali disposizioni "entrano in vigore dal 1° gennaio 2016 e si applicano ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire da quella data".
(3) Le parole "D18(d)" sono state inserite dall'art. 6 comma 12 D. lgs. 18 agosto 2015 n. 139. In base all'art. 12 comma 1 D. lgs. cit. tali disposizioni "entrano in vigore dal 1° gennaio 2016 e si applicano ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire da quella data".
(4) Le parole "D19(d)" sono state inserite dall'art. 6 comma 12 d. lgs. 18 agosto 2015 n. 139. In base all'art. 12 comma 1 d. lg. cit. tali disposizioni "entrano in vigore dal 1° gennaio 2016 e si applicano ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire da quella data".
(5) Comma abrogato all'art. 6 comma 12 lett. c) D. lgs. 18 agosto 2015 n. 139. In base all'art. 12 comma 1 D. lgs. cit. tali disposizioni "entrano in vigore dal 1° gennaio 2016 e si applicano ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire da quella data".
(6) Comma così sostituito dall'art. 6 comma 12 lett. d) D. lgs. 18 agosto 2015 n. 139. In base all'art. 12 comma 1 D. lgs. cit. tali disposizioni "entrano in vigore dal 1° gennaio 2016 e si applicano ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire da quella data".
(7) Tale comma è stato modificato dall'art. 24, comma 2, lettera b) della L. 23 dicembre 2021, n. 238.
La L. 23 dicembre 2021, n. 238 ha disposto (con l'art. 24, comma 4) che la presente modifica si applica "per la prima volta al bilancio dell'impresa e al bilancio consolidato relativi al primo esercizio successivo a quello chiuso o in corso al 31 dicembre 2019".
(8) Il presente comma, inserito dall'art. 1, D. Lgs. 03.11.2008, n. 173, con decorrenza dal 21.11.2008, è stato poi modificato dall'art. 6, D. Lgs. 18.08.2015, n. 139 con decorrenza dal 01.01.2016 ed applicazione ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 01.01.2016. In base al testo originario: "Le società possono limitare l'informativa richiesta ai sensi dell'articolo 2427, primo comma, numero 22-bis, alle operazioni realizzate direttamente o indirettamente con i loro maggiori azionisti ed a quelle con i membri degli organi di amministrazione e controllo, nonchè limitare alla natura e all'obiettivo economico le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 2427, primo comma, numero 22-ter".
Successivamente le parole "limitare alla natura e all'obiettivo economico le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 2427, primo comma, numero 22-ter" sono state sostituite con "con le imprese in cui la società stessa detiene una partecipazione" dall'art. 6 comma 12 lett. e) D. lgs. 18 agosto 2015 n. 139. In base all'art. 12 comma 1 D. lgs. cit. tali disposizioni "entrano in vigore dal 1° gennaio 2016 e si applicano ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire da quella data".
(9) Comma inserito dall'art. 6 comma 12 lett. f) D. lgs. 18 agosto 2015 n. 139. In base all'art. 12 comma 1 D. lgs. cit. tali disposizioni "entrano in vigore dal 1° gennaio 2016 e si applicano ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire da quella data".

Ratio Legis

Il bilancio in forma abbreviata ha una formulazione più semplice rispetto al bilancio ordinario ed è previsto per le società che non superino determinate dimensioni.

Spiegazione dell'art. 2435 bis Codice Civile

La riforma del diritto societario ha modificato l'istituto del bilancio in forma abbreviata prevedendo un ampliamento delle ipotesi in cui sono ammessi il ricorso ad uno schema abbreviato di bilancio e la redazione di un conto economico semplificato.
Sono ammesse alla redazione del bilancio in forma abbreviata le società che non superino determinate dimensioni, calcolate in base ai parametri riferiti all'attivo patrimoniale, al numero dei dipendenti e al fatturato.
Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata sono esonerate dalla redazione della relazione sulla gestione qualora forniscano direttamente nella nota integrativa le informazioni richieste.
Tali società sono, inoltre, esonerate dalla redazione del rendiconto finanziario (v. art. 2425 ter).

Relazione al D.Lgs. 6/2003

(Relazione illustrativa del decreto legislativo recante: "Riforma organica della disciplina delle societą di capitali e societą cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366.")

8 L'articolo 6 della legge delega prevede, al punto e) di "ampliare le ipotesi in cui è ammesso il ricorso ad uno schema abbreviato di bilancio e la redazione di un conto economico semplificato". Tale ampliamento discende dal fatto che, nell'introdurre nel nostro ordinamento la IV Direttiva Comunitaria nel D.Lgs. n. 127 del 1991, il legislatore ha adottato molte delle facoltà di semplificazione previste dalla Direttiva per le imprese cosiddette di "piccole dimensioni" ma ha rinunciato alla facoltà di adottare le semplificazioni per il conto economico delle imprese cosiddette "medie" (cioè quelle che non superino due dei seguenti parametri : totale attivo € 12,5 milioni, ricavi € 25 milioni, numero medio dipendenti 250). Si è pertanto provveduto a un esame delle semplificazioni previste dalla Direttiva per le piccole imprese e si sono introdotte le poche semplificazioni per lo stato patrimoniale delle piccole imprese che non furono recepite dal legislatore del 1991. Si sono poi esaminate le semplificazioni del conto economico delle medie imprese previste dalla Direttiva. Molte di tali semplificazioni sono state accolte e alcune non accolte in quanto ritenute incompatibili con una rappresentazione dei risultati di bilancio che fosse intelligibile e sufficientemente informativa, ancorché semplificata. Inoltre è apparso ovvio che le semplificazioni disposte in via facoltativa per le medie imprese fossero estese anche alle piccole imprese. Si è invece esclusa ogni facoltà di semplificazione per quelle imprese che, pur rientrando nei parametri dimensionali, abbiano emesso titoli negoziati sui mercati regolamentati perché, in questo caso, il livello informativo del bilancio deve essere quello "ordinario" a causa degli interessi pubblici coinvolti. Le semplificazioni riguardano i seguenti aspetti dello stato patrimoniale delle piccole imprese, con conseguenti modifiche all'articolo 2435-bis del Codice Civile: • Possibilità di includere i crediti verso soci versamenti ancora dovuti e i ratei e risconti attivi nella voce "Crediti" (cioè le voci A e D dell'attivo possono essere comprese nella voce CII dell'attivo) • Possibilità di includere i ratei e risconti passivi nella voce "Debiti" (cioè la voce E del passivo può essere compresa nella voce D del passivo) Le semplificazioni previste per il conto economico delle imprese piccole e medie, con conseguenti integrazioni all'articolo 2435-bis del Codice Civile consistono nei seguenti raggruppamenti: • Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti con le Variazioni dei lavori in corso su ordinazione (voci A2 e A3); • Indicazione degli altri costi per il personale in totale, senza le distinzioni dei suoi componenti (sottovoci da B9(c) a B9(e)); • Indicazione degli ammortamenti e svalutazioni delle immobilizzazioni per totale, senza le distinzioni fra ammortamenti di beni materiali o immateriali e le svalutazioni (sottovoci da b10(a) a B10(c)); • Accorpamento dei proventi finanziari da crediti immobilizzati e da titoli immobilizzati (voci C16(b) e C16 (c)); • Indicazione delle rivalutazioni di partecipazioni, immobilizzazioni finanziarie e titoli per totale (voci da D18(a) a D18(c)); • Indicazione delle svalutazioni di partecipazioni, immobilizzazioni finanziarie e titoli per totale (voci da D19(a) a D19(c)); • Eliminazione dell'obbligo di indicare separatamente le plusvalenze, minusvalenze e imposte di esercizi precedenti incluse nei proventi ed oneri straordinari (voci E20 e E21). E' stata altresì prevista la possibile omissione, nella nota integrativa, dell'indicazione della ripartizione dei ricavi per categorie di attività ed aree geografiche. Non si è ritenuto di poter accogliere ulteriori semplificazioni, possibili secondo la IV Direttiva, che porterebbero alla redazione di un conto economico che esponesse come prima voce "l'utile o perdita operativa" senza cioè evidenziare ricavi, variazioni di rimanenze, costi di materie prime, servizi e godimento beni di terzi. Questo eccesso di semplificazione conduce ad una rappresentazione del conto economico del tutto oscura, criticata dalla dottrina e da diversi anni non più praticata. Inoltre, i dettagli che si sarebbero eventualmente omessi devono essere presenti in contabilità sia per motivi di un'ordinata gestione sia per motivi fiscali (ad es. ai fini IVA) talché la semplificazione comporterebbe un'opera di elaborazione e dunque una complicazione piuttosto che una facilitazione.

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