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Articolo 2427 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 25/09/2024]

Contenuto della nota integrativa

Dispositivo dell'art. 2427 Codice Civile

La nota integrativa deve indicare, oltre a quanto stabilito da altre disposizioni:

  1. 1) i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato;
  2. 2) i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenuti nell'esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell'esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio;
  3. 3) la composizione delle voci: "costi di impianto e di ampliamento" e: costi di sviluppo, nonché le ragioni della iscrizione ed i rispettivi criteri di ammortamento;
  4. 3-bis) la misura e le motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni materiali e immateriali, facendo a tal fine esplicito riferimento al loro concorso alla futura produzione di risultati economici, alla loro prevedibile durata utile e, per quanto rilevante, al loro valore di mercato, segnalando altresì le differenze rispetto a quelle operate negli esercizi precedenti ed evidenziando la loro influenza sui risultati economici dell'esercizio;
  5. 4) le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell'attivo e del passivo; in particolare, per le voci del patrimonio netto, per i fondi e per il trattamento di fine rapporto, la formazione e le utilizzazioni;
  6. 5) l'elenco delle partecipazioni, possedute direttamente o per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, in imprese controllate e collegate, indicando per ciascuna la denominazione, la sede, il capitale, l'importo del patrimonio netto, l'utile o la perdita dell'ultimo esercizio, la quota posseduta e il valore attribuito in bilancio o il corrispondente credito;
  7. 6) distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie e con specifica ripartizione secondo le aree geografiche;
  8. 6-bis) eventuali effetti significativi delle variazioni nei cambi valutari verificatesi successivamente alla chiusura dell'esercizio;
  9. 6-ter) distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti relativi ad operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine;
  10. 7) la composizione delle voci "ratei e risconti attivi" e "ratei e risconti passivi" e della voce "altri fondi" dello stato patrimoniale, nonché la composizione della voce "altre riserve";
  11. 7-bis) le voci di patrimonio netto devono essere analiticamente indicate, con specificazione in appositi prospetti della loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi;
  12. 8) l'ammontare degli oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale, distintamente per ogni voce;
  13. 9) l'importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate; gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonché gli impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, nonché controllanti e imprese sottoposte al controllo di quest'ultime sono distintamente indicati;
  14. 10) la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attività e secondo aree geografiche;
  15. 11) l'ammontare dei proventi da partecipazioni, indicati nell'articolo 2425 numero 15), diversi dai dividendi;
  16. 12) la suddivisione degli interessi ed altri oneri finanziari, indicati nell'articolo 2425, n. 17), relativi a prestiti obbligazionari, a debiti verso banche, e altri;
  17. 13) l'importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali;
  18. 14) un apposito prospetto contenente:
  19. a) la descrizione delle differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e anticipate, specificando l'aliquota applicata e le variazioni rispetto all'esercizio precedente, gli importi accreditati o addebitati a conto economico oppure a patrimonio netto, le voci escluse dal computo e le relative motivazioni;
  20. b) l'ammontare delle imposte anticipate contabilizzato in bilancio attinenti a perdite dell'esercizio o di esercizi precedenti e le motivazioni dell'iscrizione, l'ammontare non ancora contabilizzato e le motivazioni della mancata iscrizione;
  21. 15) il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria;
  22. 16) l'ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi agli [spettanti agli] amministratori ed ai sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria, precisando il tasso d'interesse, le principali condizioni e gli importi eventualmente rimborsati, cancellati o oggetto di rinuncia, nonché gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, precisando il totale per ciascuna categoria;
  23. 16-bis) salvo che la società sia inclusa in un ambito di consolidamento e le informazioni siano contenute nella nota integrativa del relativo bilancio consolidato, l'importo totale dei corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione legale per la revisione legale dei conti annuali, l'importo totale dei corrispettivi di competenza per gli altri servizi di verifica svolti, l'importo totale dei corrispettivi di competenza per i servizi di consulenza fiscale e l'importo totale dei corrispettivi di competenza per altri servizi diversi dalla revisione contabile;
  24. 17) il numero e il valore nominale di ciascuna categoria di azioni della società e il numero e il valore nominale delle nuove azioni della società sottoscritte durante l'esercizio;
  25. 18) le azioni di godimento, le obbligazioni convertibili in azioni, i warrants, le opzioni e i titoli o valori simili emessi dalla società, specificando il loro numero e i diritti che essi attribuiscono;
  26. 19) il numero e le caratteristiche degli altri strumenti finanziari emessi dalla società, con l'indicazione dei diritti patrimoniali e partecipativi che conferiscono e delle principali caratteristiche delle operazioni relative;
  27. 19-bis) i finanziamenti effettuati dai soci alla società, ripartiti per scadenze e con la separata indicazione di quelli con clausola di postergazione rispetto agli altri creditori;
  28. 20) i dati richiesti dal terzo comma dell'articolo 2447 septies con riferimento ai patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi della lettera a) del primo comma dell'articolo 2447 bis;
  29. 21) i dati richiesti dall'articolo 2447 decies, ottavo comma;
  30. 22) le operazioni di locazione finanziaria che comportano il trasferimento al locatario della parte prevalente dei rischi e dei benefici inerenti ai beni che ne costituiscono oggetto, sulla base di un apposito prospetto dal quale risulti il valore attuale delle rate di canone non scadute quale determinato utilizzando tassi di interesse pari all'onere finanziario effettivo inerenti i singoli contratti, l'onere finanziario effettivo attribuibile ad essi e riferibile all'esercizio, l'ammontare complessivo al quale i beni oggetto di locazione sarebbero stati iscritti alla data di chiusura dell'esercizio qualora fossero stati considerati immobilizzazioni, con separata indicazione di ammortamenti, rettifiche e riprese di valore che sarebbero stati inerenti all'esercizio;
  31. 22-bis) le operazioni realizzate con parti correlate, precisando l'importo, la natura del rapporto e ogni altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio relativa a tali operazioni, qualora le stesse non siano state concluse a normali condizioni di mercato. Le informazioni relative alle singole operazioni possono essere aggregate secondo la loro natura, salvo quando la loro separata evidenziazione sia necessaria per comprendere gli effetti delle operazioni medesime sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico della società;
  32. 22-ter) la natura e l'obiettivo economico di accordi non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione del loro effetto patrimoniale, finanziario ed economico, a condizione che i rischi e i benefici da essi derivanti siano significativi e l'indicazione degli stessi sia necessaria per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della società;
  33. 22-quater) la natura e l'effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio;
  34. 22-quinquies) il nome e la sede legale dell'impresa che redige il bilancio consolidato dell'insieme più grande di imprese di cui l'impresa fa parte in quanto impresa controllata, nonché il luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato;
  35. 22-sexies) il nome e la sede legale dell'impresa che redige il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese di cui l'impresa fa parte in quanto impresa controllata nonché il luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato;
  36. 22-septies) la proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite.

Le informazioni in nota integrativa relative alle voci dello stato patrimoniale e del conto economico sono presentate secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nello stato patrimoniale e nel conto economico(1).

Note

(1) Articolo modificato dal D. Lgs. 18 agosto 2015, n. 139 con decorrenza dal 1 gennaio 2016 ed applicazione ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 1 gennaio 2016.


Ratio Legis

La funzione della nota integrativa è quella di fornire informazioni integrative, esplicative e complementari rispetto allo stato patrimoniale e al conto economico che per loro natura sono sintetici e quantitativi.

Spiegazione dell'art. 2427 Codice Civile

La nota integrativa è un documento che illustra e specifica le voci dello stato patrimoniale e del conto economico, fornendo una serie di informazioni integrative utili a verificare l'andamento della società anche sotto altri profili.
La nota integrativa espone informazioni di natura patrimoniale, finanziaria ed economica.
Le indicazioni della norma sono obbligatorie anche per le società ammesse alla redazione del bilancio in forma abbreviata.
Nella nota integrativa devono essere indicate la misura e le motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni immateriali di durata indeterminata, facendo a tal fine esplicito riferimento al loro concorso alla futura produzione di risultati economici, alla loro prevedibile durata utile e, per quanto determinabile, al loro valore di mercato, segnalando altresì le differenze rispetto a quelle operate negli esercizi precedenti ed evidenziando la loro influenza sui risultati economici dell'esercizio e sugli indicatori di redditività di cui sia stata data comunicazione.

Relazione al D.Lgs. 6/2003

(Relazione illustrativa del decreto legislativo recante: "Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366.")

8 Per la Nota Integrativa (art. 2427 del c.c.) si è prevista una nuova scrittura del punto 14 il quale, nella attuale formulazione, prevede un'informativa di dettaglio delle rettifiche di valore e degli accantonamenti di valore operati esclusivamente in applicazione di norme tributarie. A seguito dell'eliminazione delle interferenze fiscali, in ossequio alla lettera a) dell'articolo 6 della legge delega, l'attuale formulazione del punto 14 dell'art. 2427 C.C. è soppressa e viene sostituita dalla previsione di utili informazioni circa le modalità di calcolo delle imposte differite. L'attuale disciplina dettata dagli artt. 2424 e 2427 c.c. prevede l'obbligo di fornire indicazioni che non soddisfano adeguatamente l'informativa in merito all'origine ed all'utilizzabilità delle voci di patrimonio netto riportate nella voce A) del passivo. Si è previsto pertanto di intervenire sul contenuto della sola Nota Integrativa, prescrivendo appositi prospetti nei quali le poste del patrimonio netto devono essere distinte secondo l'origine, la distribuibilità e la disponibilità. Non si è ritenuto di prescrivere l'utilizzo di prospetti a schema rigido, lasciando forma e struttura alla libera scelta del redattore del bilancio. Tuttavia, è parso opportuno allegare alla presente una esemplificazione (all. 1 e all. 2). Per quanto attiene invece ai finanziamenti dei soci con obbligo di restituzione, si è creduto di intervenire direttamente sull'art. 2424 del c.c. In conclusione le modifiche proposte agli artt. 2424 e 2427 c.c. sono le seguenti: • Art. 2424 passivo A) VII: è stata soppressa l'indicazione "distintamente indicate" in merito alle "altre riserve" perché tale dettaglio deve essere fornito nella Nota Integrativa. Si ritiene così di agevolare la lettura dello schema di bilancio. • Art. 2424 passivo D) 3): viene inserita la nuova voce "debiti verso soci per finanziamenti" che accoglie i finanziamenti con obbligo di restituzione concessi da soci. • Art. 2427 4): anche per le voci di patrimonio netto vengono richieste le variazioni intervenute nella consistenza. • Art. 2427 7 bis): si prescrive l'indicazione analitica delle voci di patrimonio con specificazione in appositi prospetti della loro origine, disponibilità e distribuibilità.
8 L'attuale disciplina di bilancio non prevede specifiche indicazioni relative alle operazioni in valuta. Posto che il bilancio è redatto in euro, si debbono fissare regole di conversione e di valutazione di dette operazioni. Si è prevista una disciplina diversa a seconda che le operazioni in valuta riguardino le immobilizzazioni o l'attivo circolante. Sono state previste, quindi, le seguenti modifiche: • art. 2425 del c.c. 17 bis): si è prevista una voce che riporti l'effetto (utile o perdita) delle variazioni dei cambi rispetto a quelli adottati alle date di effettuazione dell'operazione. • Art. 2425 bis : i ricavi ed i costi delle operazioni in valuta sono rilevati nel Conto Economico al cambio del giorno in cui si effettua l'operazione posto che i relativi crediti e debiti in moneta estera (di qualsiasi natura e scadenza) sono rilevati in contabilità nella moneta di conto al cambio della predetta data. • art. 2426 del c.c. 8 bis): si prescrive che le attività e passività in valuta, già iscritte ai cambi della data di effettuazione dell'operazione, devono essere valutate al cambio in vigore alla data di chiusura dell'esercizio imputando la variazione al Conto Economico. Per le attività immobilizzate, stante la loro natura, è fatto obbligo di mantenere il cambio "storico" cioè quello corrente alla data di effettuazione dell'operazione. L'eventuale differenziale positivo su cambi non può essere distribuito fino a quando non sarà realizzato con l' estinzione dell'attività o passività che l'ha generato • art. 2427 del c.c. 6 bis): considerata l'incidenza sul Conto Economico che deriva dalla valutazione delle poste in divisa, così come prescritto dall'art. 2426 8 bis) c.c., viene richiesta una specifica indicazione circa gli effetti che possono derivare da variazioni dei cambi rispetto a quelli espressi alla data di chiusura dell'esercizio. Inoltre, tenuto conto che nella valutazione dei crediti la capacità di rimborso da parte del debitore può essere anche condizionata dal servizio di rimborso del paese estero e non solo dalla valuta di regolamento, si è prevista la seguente modifica: • Art. 2427 6): tenuto conto che la valutazione dei crediti (c.d. rischio paese) è fortemente condizionata non solo dalle valute di regolamento, ma anche dal paese della controparte, è stata introdotta una specifica indicazione di tali poste suddivise per aree geografiche.
8 Negli ultimi anni, le operazioni di investimento finanziario hanno assunto forme contrattuali diversificate, tra cui è particolarmente rilevante quella del contratto c.d. "pronti contro termine". Sotto il profilo giuridico questo assume il contenuto di una vendita di titoli "a pronto", con patto di retrovendita dei medesimi "a termine" e ha funzione economica di investimento - finanziamento con durata prefissata. Come precisato dalla relazione alla legge delega invece, l'"essenza economica" della operazione è quella di una forma "di raccolta e di investimento temporaneo di liquidità " e non di "transazione in titoli". Perciò in applicazione del principio generale di prevalenza della sostanza sulla forma e in attuazione del criterio direttivo dell'art. 6 lettera c) si è prescritto che le attività relative al "pronti contro termine" rimangano iscritte nel bilancio del cedente "a pronti" e che nel bilancio del cessionario "a pronti" sia iscritto il credito corrispondente. La ragion d'essere della norma sta nel fatto che la prestazione caratteristica del contratto risiede nella obbligazione del cessionario "a pronti" a rivendere "a termine". • Art. 2424 bis, quarto comma: viene disposto che le attività oggetto di contratti di compravendita con obbligo di retrocessione a termine devono permanere nello stato patrimoniale del cedente. • Art. 2425 bis: viene disposta l'iscrizione pro rata temporis dei proventi ed oneri connessi alle attività, integrati, in aumento o diminuzione, dai differenziali tra il prezzo di cessione a pronti e quello di riacquisto a termine. • art. 2427 del c.c. 6 ter): viene disposto di evidenziare distintamente, nella Nota Integrativa, i debiti e i crediti derivanti da contratti di compravendita, compresi quelli Pronti contro Termine, che comportano l'obbligo di retrocessione a termine.
8 L'articolo 6 della legge delega n. 366 prevede al punto c) una specifica disciplina, fra l'altro, delle operazioni di locazione finanziaria. La relazione alla citata legge delega chiarisce sul punto che "per…..le locazioni finanziarie andrebbe codificato il trattamento contabile in grado di meglio rispecchiarne l'essenza economica" e che "…parrebbe corretto prevederne la contabilizzazione secondo il c.d metodo finanziario in luogo del metodo patrimoniale". Il condizionale utilizzato nella relazione indica una possibilità ma non una prescrizione. Per inquadrare il problema, è utile riferirsi al documento 17 dello IASB che così si esprime: "Per locazione finanziaria (leasing) s'intende un contratto con cui un concedente mette a disposizione di un utilizzatore un bene a quest'ultimo strumentale, per un tempo determinato e contro un corrispettivo periodico (canone).Il bene dato in locazione finanziaria può essere stato acquistato o realizzato dal concedente su scelta o indicazione dell'utilizzatore, ovvero potrebbe essere stato originariamente di proprietà di quest'ultimo, come nel caso di retrolocazione finanziaria (sale and lease back)". Secondo il metodo contabile c.d. "patrimoniale", i contratti di locazione finanziaria sono contabilizzati in base alla forma giuridica negoziale; e pertanto i beni oggetto di locazione sono rilevati come attività patrimoniali da parte del concedente e dallo stesso ammortizzati, mentre sono contabilizzati a conto economico i canoni corrisposti dall'utilizzatore. Quest'ultimo, invece, contabilizza periodicamente, in funzione della loro competenza economica, come costi d'esercizio, i canoni contrattualmente dovuti. In altri termini, il metodo patrimoniale considera la locazione finanziaria come un contratto pluriennale di locazione e concedente e utilizzatore contabilizzano di conseguenza gli effetti del contratto. Tuttavia, spesso i contratti di locazione finanziaria non rappresentano un puro e semplice contratto di locazione, in particolare (ma non solo) in tutti quei casi in cui i contratti contengano una clausola di riscatto che consente all'utilizzatore al termine del contratto di acquisire la proprietà del bene locato ad un prezzo particolarmente vantaggioso. In pratica, l'utilizzatore ottiene la effettiva disponibilità economica del bene sopportandone tutti i rischi (ad esempio quello del deperimento fisico ed economico), ma ottenendo tutti i benefici derivanti dall'uso del bene stesso. Secondo il c.d. metodo "finanziario", nel bilancio dell'utilizzatore il bene locato è iscritto fra le proprie immobilizzazioni ed assoggettato ad ammortamento in funzione della sua vita utile economica, rilevando il debito per la parte relativa al capitale e registrando per competenza la componente finanziaria del canone e gli oneri accessori. Specularmente, il concedente iscrive in bilancio un credito per la parte relativa al capitale, registrando per competenza la parte finanziaria del canone e gli oneri accessori. In questi casi parrebbe corretto, come rilevato dalla relazione accompagnatoria alla legge delega, che il bilancio fornisca gli effetti dell'applicazione del c.d. metodo finanziario che riflette la sostanza economica dell'operazione. Si ricorda, inoltre, che i principi contabili internazionali prevedono la contabilizzazione del leasing secondo il metodo finanziario, per i contratti aventi le caratteristiche sopra descritte. Si impone quindi una scelta fra la contabilizzazione dei contratti di locazione finanziaria secondo il metodo patrimoniale (attualmente seguito) e quello finanziario. Appare coerente prevedere un analogo trattamento anche per il bilancio dell'utilizzatore. In tal modo si continuerebbe a contabilizzare in bilancio la locazione finanziaria come contratto (atipico di godimento) in ottemperanza alla forma contrattuale e, nel contempo, tramite la nota integrativa, il lettore del bilancio sarebbe informato degli effetti derivanti dalla contabilizzazione secondo il metodo finanziario delle operazioni di leasing. Fra questi effetti si segnala, per la sua importanza, l'incremento della esposizione debitoria (non rilevata dal metodo patrimoniale), che è di particolare rilievo per gli investitori. A tal fine, si è aggiunto il punto 21 all'art. 2427 del codice civile, specificando quali siano le informazioni che l'utilizzatore di beni in locazione finanziaria deve fornire.
8 Il problema dell'ammortamento sistematico dell'avviamento è già attenuato, nel nostro ordinamento (art. 2426 del c.c., n. 6) dalla facoltà consentita alle società di andare oltre il termine dei 5 anni, purché il maggior termine "non superi la durata per l'utilizzazione di questo attivo e ne sia data adeguata motivazione nella Nota integrativa" (la stessa regola vale, nel bilancio consolidato, per le "differenze positive" da consolidamento). Ciò può essere inteso nel senso che, essendo oggi la vita utile dell'"avviamento" di solito (nelle aziende non affette da declino) ben superiore a 5 anni, una durata superiore è la regola. L'effettiva durata, purché adeguatamente motivata nella Nota integrativa, viene pertanto rimessa alla discrezionalità degli amministratori (secondo lo IAS 39 la vita utile di un Intangibile non può superare i 20 anni, ma si concede anche di superare questo termine, quando ciò sia ragionevole, a condizione che l'impresa stimi almeno annualmente l'ammontare recuperabile, cioè il valore corrente, e fornisca l'informazione integrativa delle ragioni che l'hanno indotta a superare i 20 anni). In ogni caso, dato che le norme europee (IVa Direttiva) obbligano all'ammortamento sistematico, occorre trasferire nella Nota Integrativa le informazioni essenziali legate all'applicazione di tale verifica annuale dei valori, cioè dell'Impairment Test. Da ciò le variazioni proposte all'art. 2427 del c.c. del codice. Le aggiunte consentono, solo appunto in Nota integrativa (e quindi senza effetto sui numeri di bilancio e sui loro risultati), di stimare e di comunicare gli effetti dell'ammortamento economico (deperimento) secondo le regole dell'Impairment, rispetto all'ammortamento contabile sistematico prescritto dalle norme in vigore (art. 2426, n. 6, sia pure interpretato in senso estensivo). Le verifiche sull'Impairment test in Nota integrativa fornirebbero anche le motivazioni per spiegare, ai fini del bilancio, durate dell'ammortamento superiori ai 5 anni (e 20 anni). Si tratta di un'informazione rilevante, spesso essenziale, per l'espressione dei "veri" risultati d'esercizio rispetto a quelli derivanti da regole ormai obsolete (e in via di correzione in sede europea). La misura dell'ammortamento economico (deperimento) è rimesso al prudente giudizio degli amministratori; esso terrà conto del concorso di tali beni alla futura produzione di risultati economici, della durata di tale concorso; e, per quanto possibile, dei valori di mercato dei beni interessati all'ammortamento. Ciò si traduce, appunto, nelle regole dell'Impairment test. Si ricorda i due recenti principi contabili americani (FAS 141 e 142) hanno introdotto le seguenti regole: a) il goodwill e gli Intangibili in genere non sono più soggetti ad ammortamento sistematico nel conto economico; b) essi sono soggetti ad una stima, almeno annuale, ai fini dell'identificazione di un'eventuale perdita di valore (impairment test); c) gli elementi da considerare nell'ambito dell'impairment test sono (i) i moltiplicatori (P/E, P/EBIT, P/V, ecc.), (ii) i valori attuali dei flussi reddituali (e di cassa) futuri, il discounted cash flow), (iii) i valori di borsa dell'entità acquisita; ed, infine, (iv) eventuali perizie di valore. Le regole americane sull'Impairment test (punto c) possono essere riformulate in questi termini: I) moltiplicatori "causali" di larga diffusione e per i quali si disponga di ampie e sicure basi informative; II) criteri di valutazione analitica di larga accettazione (metodi reddituali e finanziari, metodo misto patrimoniale-reddituale); III) quotazione di Borsa; IV) prezzi di transazioni di società comparabili, o moltiplicatori da questi derivati.

Massime relative all'art. 2427 Codice Civile

Cass. civ. n. 8204/2004

L'art. 2427, primo comma, numero 16, c.c. il quale, in tema di contenuto della nota integrativa, prevede che essa deve indicare l'ammontare dei compensi spettanti agli amministratori è applicabile anche in tema di rappresentazione in bilancio dei compensi spettanti agli organi di una procedura commissariale disposta dall'ISVAP nei confronti di una società assicurativa, a nulla rilevando che i relativi compensi siano stati precedentemente decisi dai soci in assemblea, o derivino da una fonte diversa, giacché tale circostanza non fa venir meno in alcun modo l'esigenza informativa che la citata disposizione di legge intende salvaguardare.

Pur con gli eventuali adattamenti resi necessari dalla struttura in parte diversa dello stato patrimoniale e del conto economico, le società di assicurazioni non sono esonerate nel periodo anteriore all'entrata in vigore del D.L.vo 26 maggio 1997, n. 173 (Attuazione della direttiva 91/674/ CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione) dal rispetto delle disposizioni dettate dall'art. 2427 c.c. in tema di nota integrativa, ed in particolare da quelle destinate ad assicurare un adeguato livello di informazione ai lettori del bilancio, non essendo del resto sostenibile che il legislatore abbia inteso consentire un abbassamento di tale livello informativo proprio per le imprese la cui attività è naturalmente destinata a coinvolgere in più ampia misura anche interessi di terzi.

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