I soci accomandanti non sono tenuti alla restituzione degli utili riscossi in buona fede secondo il bilancio regolarmente approvato(1) [2303, 2433, 2621, n. 2].
Note
(1)
In virtù del divieto sancito dall'art. 2320, l'approvazione del bilancio spetta istituzionalmente ai soci accomandatari, mentre gli accomandanti hanno il potere di impugnarlo. Da ciò consegue il diritto per questi ultimi di trattenere gli utili percepiti in buona fede.