(massima n. 2)
L'ammissione - sull'accordo delle parti - della formula del giuramento decisorio non preclude, neanche in sede di decisione sul merito, una nuova valutazione delle condizioni per l'ammissibilità del giuramento, prestato su quella formula, in quanto il doveroso esercizio, da parte del giudice, dell'indicato controllo non trova ostacolo né nell'art. 2738, primo comma, c.c. - che attribuisce efficacia di prova legale al prestato giuramento, con preclusione di ogni prova contraria - né nell'art. 177, terzo comma n. 1, c.p.c., che sancisce l'irrevocabilità delle ordinanze emesse sull'accordo delle parti in materia della quale queste possano disporre, e, perciò, non può riferirsi ad un mezzo istruttorio quale il giuramento decisorio, per il quale la legge pone condizioni di ammissibilità non derogabili dalle parti e dunque non rimesse alla loro disponibilità.