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Articolo 2277 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Inventario

Dispositivo dell'art. 2277 Codice Civile

Gli amministratori devono consegnare ai liquidatori i beni e i documenti sociali(1) e presentare ad essi il conto della gestione relativo al periodo successivo all'ultimo rendiconto.

I liquidatori devono prendere in consegna i beni e i documenti sociali, e redigere, insieme con gli amministratori, l'inventario dal quale risulti lo stato attivo e passivo del patrimonio sociale(2). L'inventario deve essere sottoscritto dagli amministratori e dai liquidatori [2491].

Note

(1) Sono tali tutti i documenti della società (corrispondenza, fatture, atti) ad in inclusione del libro soci e di tutti i libri contabili obbligatori quali il libro giornale e quello degli inventari (2215).
(2) L'inventario costituisce il presupposto e la base per l'avvio delle operazioni di liquidazione.

Ratio Legis

Il compito dei liquidatori è di estinguere i debiti della società e di ripartire l'eventuale attivo tra i soci. I liquidatori devono, quindi, conoscere in maniera esatta e dettagliata quale è la reale situazione economica della società e ciò può avvenire solo esaminando tutti i documenti ed i libri sociali, nonché valutando i beni che appartengono ad essa. La funzione della norma è pertanto quella di assicurare che, in seguito al passaggio di consegne tra amministratori e liquidatori, questi ultimi abbiano a disposizione tutta la documentazione necessaria all'espletamento del proprio incarico.

Spiegazione dell'art. 2277 Codice Civile

La norma in commento prevede degli obblighi a carico degli amministratori e dei liquidatori, il cui adempimento segna l’avvicendamento dei secondi ai primi.

In primo luogo, è previsto che siano gli amministratori a dover consegnare ai liquidatori nominati i beni della società e i documenti che pertengono alla gestione. Con il termine “documenti” il legislatore si riferisce generalmente al libro sociale, nonostante la società semplice non sia obbligata alla sua tenuta. In aggiunta, gli amministratori devono redigere e trasmettere un’integrazione aggiornata del rendiconto che esponga le operazioni compiute nel periodo seguente all’approvazione dell’ultimo rendiconto, nonché i risultati economici delle stesse.

Infine, liquidatori e amministratori sono tenuti a collaborare in occasione della redazione dell’inventario dei beni, dal quale deve risultare la complessiva situazione patrimoniale della società, valutata però secondo la prospettiva della liquidazione dell’impresa, non del suo funzionamento.

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