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Articolo 2264 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Partecipazione ai guadagni e alle perdite rimessa alla determinazione di un terzo

Dispositivo dell'art. 2264 Codice Civile

La determinazione della parte di ciascun socio nei guadagni e nelle perdite può essere rimessa ad un terzo [1473].

La determinazione del terzo può essere impugnata soltanto nei casi previsti dall'articolo 1349 e nel termine di tre mesi(1) dal giorno in cui il socio, che pretende di esserne leso, ne ha avuto comunicazione [2964]. L'impugnazione non può essere proposta dal socio che ha volontariamente eseguito la determinazione del terzo [1444, 2034, 2603].

Note

(1) Il termine è previsto a pena di decadenza (v. 2964).

Spiegazione dell'art. 2264 Codice Civile

Il contratto sociale può disporre che la misura delle quote di partecipazione agli utili e alle perdite siano determinate da un terzo.

Si tratta di una particolare tipologia di arbitraggio in virtù della quale un soggetto estraneo alla compagine sociale è chiamato a fissare la misura delle quote secondo i criteri delineati all’art. 1349, al fine di prevenire e/o risolvere possibili conflitti endosocietari.

La decisione del terzo è impugnabile entro tre mesi dall'avvenuta conoscenza della determinazione (solo per manifesta iniquità o erroneità), ma non dal socio che abbia deliberatamente eseguito la determinazione del terzo, configurandosi in tal caso una accettazione per facta concludentia.

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