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Articolo 2192 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 25/09/2024]

Ricorso contro il decreto del giudice del registro

Dispositivo dell'art. 2192 Codice Civile

Contro il decreto del giudice del registro emesso a norma degli articoli precedenti, l'interessato(1), entro quindici giorni dalla comunicazione, può ricorrere al tribunale dal quale dipende l'ufficio del registro [2189, 2190, 2964].

Il decreto che pronunzia sul ricorso deve essere iscritto d'ufficio nel registro(2).

Note

(1) Soggetti legittimati a ricorrere sono coloro che hanno subìto un effettivo pregiudizio dall'avvenuta iscrizione d'ufficio, dal rifiuto di iscrizione o dalla cancellazione d'ufficio.
(2) Il decreto emesso dal tribunale ha natura di decreto emesso in camera di consiglio, non più impugnabile se emesso in sede di reclamo, ma revocabile in qualsiasi momento in quanto provvedimento di volontaria giurisdizione privo dei caratteri di decisorietà e definitività.

Ratio Legis

Il ricorso contro i decreti del giudice del registro non trova una disciplina specifica nel Regolamento (D.P.R. n. 247 del 2004) che, invece, all'art. 14 richiama espressamente la norma in commento.

Spiegazione dell'art. 2192 Codice Civile

Il decreto del tribunale è un provvedimento di volontaria giurisdizione e non è impugnabile (739, 3° comma c.p.c.).
Il provvedimento camerale con cui la Corte d'appello, in sede di reclamo, confermi la decisione del tribunale che abbia dichiarato l'improponibilità dell'istanza al giudice del registro per la cancellazione dell'iscrizione nel registro delle imprese, non avendo natura decisoria, neppure con riguardo alla competenza del giudice del registro, non è impugnabile con ricorso per cassazione, ex art. 111 Costituzione.

La comunicazione all'interessato deve rivestire la medesima forma prevista dall'art. 2189, 3° comma, e cioè quella della lettera raccomandata.

I provvedimenti dell'ufficio del registro delle imprese, i decreti del giudice delegato e quelli del tribunale sono sempre revocabili. La revoca può avere per oggetto sia provvedimenti che hanno rifiutato l'iscrizione, sia provvedimenti che l'hanno ordinata, così come provvedimenti che l'hanno ordinata d'ufficio.

Massime relative all'art. 2192 Codice Civile

Cass. civ. n. 2757/2012

Anche nel procedimento camerale previsto dall'art. 2192 c.c., nel quale il tribunale provvede su reclamo avverso il decreto emesso dal giudice del registro, è legittima - benché esso sia destinato a concludersi con un decreto non direttamente incidente su posizioni di diritto soggettivo, bensì volto alla gestione di un pubblico registro a tutela di interessi generali - la condanna al pagamento delle spese processuali, pronunciata in favore di colui il quale, partecipando al procedimento in forza di interessi giuridicamente qualificati, le abbia anticipate e tale condanna ben può fondarsi sulla soccombenza processuale dei controinteressati, o del ricorrente nei confronti di questi ultimi, nel contrasto delle rispettive posizioni soggettive.

Il decreto emesso dal tribunale, ai sensi dell'art. 2192 c.c., sul ricorso proposto avverso il provvedimento assunto dal giudice del registro delle imprese non è impugnabile innanzi alla corte d'appello, in quanto, da un lato, il legislatore ha escluso, salva diversa disposizione di legge, che sia a sua volta reclamabile il provvedimento emesso dal tribunale in sede reclamo (art. 739, terzo comma, c.p.c.), e, dall'altro lato, né gli artt. 2188 e seguenti c.c., né altra disposizione speciale prevedono che i decreti pronunciati dal tribunale su reclamo contro il provvedimento del giudice del registro siano, a propria volta, reclamabili.

Il decreto emesso in sede di reclamo dal tribunale, ai sensi dell'art. 2192 c.c., non è impugnabile con il ricorso straordinario per cassazione, di cui all'art. 111 Cost., con riguardo alle statuizioni che si riferiscono alla gestione del registro e, quindi, agli atti da iscrivere o da cancellare, mentre ad opposta conclusione deve pervenirsi con riguardo all'eventuale distinta decisione con la quale il giudice, pronunciando sul reclamo, condanni una parte al pagamento delle spese processuali, in quanto questa ha carattere decisorio e definitivo, risolvendo un conflitto tra le parti in ordine ad un diritto soggettivo, e non essendo la stessa modificabile o revocabile neppure in un procedimento diverso.

Cass. civ. n. 2219/2009

È inammissibile il ricorso straordinario per cassazione, ex art. 111 Cost., avverso il decreto emesso - in sede di reclamo - dal tribunale, nel corso del procedimento di cui all'art. 2191 c.c., avente ad oggetto la cancellazione d'ufficio di una società dal registro delle imprese; si tratta, infatti, di provvedimento di volontaria giurisdizione, privo del carattere di definitività, in quanto relativo a materia che potrebbe liberamente formare oggetto di ordinario giudizio di cognizione, nonchè privo del carattere di decisorietà, in quanto, non incidendo su posizioni di diritto soggettivo, si risolve in un mero atto di gestione di un pubblico registro a tutela di interessi generali.

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paolo chiede
venerdì 19/11/2010

“Il decreto può valere come titolo esecutivo?
Non il decreto ingiuntivo!
Grazie”

Consulenza legale i 21/11/2010

Il titolo esecutivo è il documento che consente, nel processo civile, di promuovere l'esecuzione forzata unitamente al precetto. Il titolo esecutivo può formarsi nell'ambito di un processo o all'esito di un'attività giurisdizionale. In quest'ultimo caso si parla di titolo giudiziale.

La sentenza di condanna è il principale titolo esecutivo giudiziale. Il codice di procedura civile, dopo la riforma del 1990, riconosce titolo esecutivo anche alla sentenza di primo grado, la cui esecutività può però essere sospesa dal giudice d'appello attraverso un'istanza di sospensiva da parte dell'appellante, solo in presenza di "gravi e fondati motivi" ([[art. 283cc]] e art. 351 del c.c.).

Oltre alla sentenza sono titoli esecutivi, secondo la legge:

- il decreto ingiuntivo dichiarato immediatamente esecutivo dal giudice (art. 642 del c.p.c. e ss.).

- l'ordinanza di convalida di sfratto ([[663cpc], art. 665 del c.p.c.)

- le ordinanze previste dagli artt. 186 bis, ter e quater c.p.c. di condanna al pagamento di somme, la condanna provvisionale (art. 278 del c.p.c. secondo comma), le ordinanze interinali (art. 423 del c.p.c. e i provvedimenti cautelari.

- il verbale di conciliazione giudiziale o stragiudiziale che il giudice ha dichiarato esecutivo.

Qualora il titolo esecutivo si formi al di fuori del processo si parla di titolo stragiudiziale. Sono titoli esecutivi stragiudiziali la cambiale e gli altri titoli di credito, come l'assegno bancario o circolare, l'atto ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ex lege a riceverli (art. 474 del c.c.), nonchè le scritture private autenticate nei limiti della sola obbligazione pecuniaria in esse contenuta.

A titolo di esempio, il processo verbale dal quale risulta l'attribuzione delle quote nelle operazioni di divisione ex art. 195 del c.p.c. è approvato con decreto del giudice istruttore se non sorgono contestazioni o con la sentenza che decide sulle contestazioni sorte. Il decreto del giudice istruttore costituisce titolo esecutivo.
Per essere maggiormente esaustivi nella risposta sarebbe necessario sapere la natura del decreto a cui si riferisce la domanda.