Norma tipicamente innovatrice e quella che esige la forma scritta
ad substantiam per la validità del contratto: anche quest'onere, più grave, si noti, dell'onere di forma imposto dal codice vigente per la transazione (che è soltanto
ad probationem: art. 1967 del c.c.), contribuisce a dare una peculiare fisionomia alla cessione dei beni differenziandola ulteriormente, come non abbiamo mancato di rilevare, dal mandato.
Oltre alla scrittura debbono adottarsi le cautele prescritte dalla legge per far si che la cessione sia operativa anche nei confronti dei terzi : perciò, quando fra i beni ceduti vi siano beni immobili o beni mobili registrati, deve anche essere trascritta (articoli
2649 e
2687) ; se invece riguarda crediti, la cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata o gli è stata notificata (
art. 1265 del c.c.) e, se il medesimo credito forma oggetto di cessioni diverse, prevale la cessione notificata per prima al debitore o quella che per prima è stata da lui accettata con atto di data certa (articoli
1265 e
art. 2794 del c.c.).
Se l'oggetto della cessione è costituito da beni mobili non soggetti a registrazione, sarà necessario, oltre, si capisce, all'impiego della forma scritta, lo spossessamento ; diversamente i terzi, ignorando l'esistenza della cessione, potranno legalmente acquistare diritti sui beni ceduti in ordine al principio possesso vale titolo (
art. 1153 del c.c.).
L'inosservanza dell'onere di forma determina, in base ai principi generali, l’inesistenza del negozio, che è la più grave tipologia di invalidità che possa colpire un giuridico. Tuttavia è da escludere, nel silenzio della legge, che una cessione di beni nulla per difetto di forma si converta in un
mandato ad vendendum per il quale i creditori saranno posti in condizione di alienare i beni del debitore e quindi trattenersene ricavato in ordine alle comuni regole sulla compensazione. Naturalmente in questo caso, versandosi in ipotesi di mandato vero e proprio, varranno tutte le norme proprie di questo istituto fra cui quella della revocabilità dell'incarico
ad libitum del mandante.