Compensazione di tutti o di parte degli interessi senza rendiconto. Possibilità di stabilire la compensazione integrale degli interessi e del capitale a forfait. Forma massima della anticresi estintiva
Le parti possono preferire una forma di anticresi più completa e più libera, cioè senza il rendiconto annuale o finale, che può dar luogo facilmente a contestazioni e a controversie. Stabiliscono in conseguenza che i frutti del fondo compensino, senz'altro, gli interessi o parte degli interessi, quali che essi vi saranno realmente. In tal modo il regolamento degli interessi fra le parti è definitivo fin dall'inizio del contratto. La legge dichiara valido tal patto.
Possono le parti andare oltre e stabilire che i frutti del fondo, che siano molto considerevoli, compensino nello stesso tempo interessi e capitale? Per un debito costituisco l'anticresi su di un fondo che dà un certo reddito annuo: posso c’è motivo di divieto. E non vi sarebbe motivo a dubitare della validità del contratto, se la legge non avesse ritenuto necessario dichiarar valido il patto che ammette la compensazione in tutto o in parte degli interessi. Ma si può osservare che la legge dichiarando valido ciò che più frequentemente accade, non ha esclusa la validità di altra pattuizione, che non sia contraria ad alcun principio generale di diritto.
La volontà negoziale è libera ed autonoma e le parti possono concludere contratti che non appartengono a tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico (
art. 1322 del c.c.).
Garanzie del debitore. L' art. 1448 del c.c.. Liberazione dal vincolo medi ante la restituzione del capitale
Una duplice cautela assiste tanto la anticresi con la compensazione degli interessi quanto quella con la compensazione integrale del debito :
a) l'
art. 1448 del c.c.: Se vi è sproporzione tra la prestazione di una parte e quella dell'altra e la sproporzione e dipesa dallo stato di bisogno di una parte, del quale l'altra ha profittato per trarne vantaggio, la parte danneggiata può domandare la rescissione del contratto. L'azione è ammissibile se la lesione eccede la meta del valore, che la prestazione eseguita o promessa aveva al tempo del contratto;
b) l’
art. 1964 del c.c. ultima part. il debitore che si accorga che per l’ insperata produttività del fondo o per un improvviso e impotente rialzo dei prezzi, i frutti assurgono ad un valore sproporzionato agli interessi e allo stesso capitale da compensare, più in ogni tempo estinguere il suo debito e rientrare nel possesso dell'immobile, e ciò in deroga ai principi generali del rispetto dei contratti.
Questa duplice salvaguardia degli interessi del debitore deve maggiormente convincere della liceità della pattuizione relativa alla compensazione integrate degli interessi e del capitale.
Contratti anteriori all'entrata in vigore del nuovo codice
Va ricordato che l'art. 192 delle disposizioni transitorie dispone che il debitore si potrà giovare della facoltà della seconda parte dell’ articolo in esame anche se il contratto di anticresi sia anteriore all'entrata in vigore del nuovo codice.