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Articolo 1952 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Divieto di agire contro il debitore principale

Dispositivo dell'art. 1952 Codice Civile

Il fideiussore non ha regresso contro il debitore principale se, per avere omesso di denunziargli il pagamento fatto, il debitore ha pagato ugualmente il debito(1).

Se il fideiussore ha pagato senza averne dato avviso al debitore principale, questi può opporgli le eccezioni che avrebbe potuto opporre al creditore principale all'atto del pagamento(2).

In entrambi i casi è fatta salva al fideiussore l'azione per la ripetizione contro il creditore(3).

Note

(1) La denuncia costituisce un onere per il fideiussore, che, però, può dimostrare che il debitore aveva avuto conoscenza aliunde del pagamento.
(2) Anche in tale ipotesi la comunicazione costituisce un onere per il fideiussore, ma la sua mancanza non comporta la perdita del diritto di regresso, ma solo la possibilità che il debitore opponga al fideiussore eccezioni che, altrimenti, non potrebbe opporgli. Se, invece, il fideiussore comunica al debitore l'intenzione di pagare e questi non gli comunica le eccezioni opponibili, perde il diritto di opporle, poi, al fideiussore.
(3) La regola non crea problemi nel caso di duplice pagamento di cui al comma 1. Invece, nell'ipotesi di cui al comma 2, sembra doversi escludere il diritto alla ripetizione in caso di debito prescritto (v. 2940).

Ratio Legis

Il fideiussore perde il diritto di regresso se omette di avvertire il debitore del pagamento ed anche questi paga: ciò in quanto il regresso si basa sul fatto che il fideiussore ha estinto l'obbligazione del debitore principale ma questa non sussiste più se, appunto, il debitore aveva già adempiuto.
Invece, se il fideiussore paga ma non ne da avviso al debitore e questi aveva ragioni da far valere avverso il creditore, conserva tali ragioni verso il fideiussore.
In entrambe tali ipotesi, però, il fideiussore può agire per la ripetizione verso il creditore perchè, altrimenti, questi potrebbe ottenere un arricchimento indebito dai pagamenti (2033).

Spiegazione dell'art. 1952 Codice Civile

Precedenti legislativi

L'articolo in esame corrisponde all'art. 1918 del codice civile del 1865, ma mentre in quello il dovere del fideiussore esisteva soltanto nel caso in cui egli avesse preso l'iniziativa di pagare senza essere convenuto in giudizio, ma non quando il pagamento fosse stato successivo alla citazione, nel nostro articolo tale dovere e invece sancito anche quando il fideiussore sia stato convenuto in giudizio.


L'obbligo della denuncia

L'articolo, è necessario precisare, non concepisce la denunzia del pagamento fatto come una condizione necessaria al fideiussore per esercitare il suo diritto di regresso, ma parte invece dal concetto che il fideiussore ha diritto di regresso solo in quanto abbia utilmente pagato. Ora in due casi evidentemente questa utilità verrebbe a mancare al pagamento da lui fatto :
a) quando il debitore avrebbe potuto paralizzare l'azione del creditore con una eccezione perentoria, fra cui quella di pagamento;
b) quando, per non essere stato tempestivamente preavvertito dal fideiussore, egli paga una seconda volta. L'articolo pone due diversi obblighi, in relazione al fatto che il pagamento del debitore principale avvenga prima o dopo di quello del fideiussore.

Nel primo capoverso esso infatti pone l'obbligo di denuncia del pagamento fatto, cioè un obbligo che costituisce un posteriors rispetto al pagamento, mentre nel capoverso si contempla un altro obbligo (di preavviso), che costituisce un prius rispetto al pagamento: quello di informarsi se il debitore non abbia eccezioni da opporre al creditore all'atto del pagamento, eccezioni, che, salvo quella derivante dalla incapacità, possono essere usate dallo stesso fideiussore (art. 1945 del c.c.). Solo adoperando questa duplice cautela il fideiussore acquista la certezza di aver eseguito un pagamento realmente utile, e di poter quindi fruire del diritto di regresso.


L'obbligo del preavviso

L'obbligo del preavviso è quindi in funzione della responsabilità conseguente. Può pertanto avvenire che un fideiussore abbia pagato senza dare avviso al debitore dell'avvenuto pagamento, e che questi tuttavia non abbia a sua volta pagato successivamente, o essendosi offerto di pagare, si sia visto rifiutare il pagamento dall'onesto creditore che non voleva essere pagato una seconda volta. In questo caso iI pagamento sarà stato tuttavia utilmente eseguito, ed egli avrà regresso contro il debitore principale per ottenere la restituzione di ciò che ha pagato, senza che questo possa opporgli alcuna eccezione. Ma se il pagamento sarà stato, per qualsiasi causa, fatto due volte, la responsabilità di quello dei due fatto inutilmente graverà sul debitore o sul fideiussore, a seconda che questo abbia o meno adempiuto all'obbligo previsto nell'articolo in esame cosi come graverà sull'uno o sull'altro l’ aver eseguito il pagamento non dovuto, a seconda che vi sia stato il preavviso di cui al capoverso ed il debitore abbia fornito tutte le informazioni necessarie sulle eccezioni da lui esercitabili.


L'obbligo del debitore principale in ordine alla denunzia

I1 primo capoverso dell'articolo non concepisce l'obbligo di denuncia come reciproco, e quindi estensibile anche al debitore principale che ha pagato, ma anzi lo pone ad esclusivo carico del fideiussore. Ciò peraltro secondo alcuni non autorizzerebbe a concludere che nessuna responsabilità derivi al debitore principale dal non aver avvertito il fideiussore dell'eseguito pagamento poiché esso sarebbe invece tenuto a corrispondere al fideiussore una indennità per il pregiudizio che il suo silenzio gli ha causato. Questa soluzione anche se suffragata dall'opinione di Ulpiano, non pare pero da accogliersi avanti all'obbligo di preavviso previsto nel secondo capoverso dell'articolo, per cui lo stesso fideiussore deve farsi, prima di pagare, parte diligente ed informarsi quali eccezioni (e fra queste vi e anche quella di pagamento) possono opporsi contro il credito. Questo naturalmente tutte le volte che il debitore principale non abbia agito dolosamente, nascondendo, ad esempio, il pagamento fatto o le eccezioni a sua disposizione, essendo in questo caso applicabili i principi generali sulla responsabilità.

Si discute se l'obbligo di preavviso contenuto nel capoverso dell'articolo in esame sia da ritenersi assoluto, o se sia ammissibile solo nel caso che il fideiussore si disponga a pagare spontaneamente e senza essere perseguito. Nonostante il contrario avviso autorevolmente espresso pare si debba concludere, avanti alla disposizione dell'articolo in esame, che nessuna differenza sia da farsi fra le due ipotesi, anche perché La situazione del debitore escusso non e mai tale da non permettergli di preavvertire il debitore prima del pagamento.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 1952 Codice Civile

Cass. civ. n. 13418/2022

Il fideiussore che effettui un pagamento nei confronti del creditore garantito, rivelatosi non dovuto per inesistenza del sottostante debito, può esercitare nei confronti del creditore l'azione di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c., attesa la natura generale del rimedio e la ricorrenza dei suoi presupposti, costituiti dallo spostamento patrimoniale e dalla mancanza di una legittima "causa solvendi", senza che sia a ciò di ostacolo l'esperibilità dell'azione di regresso nei confronti del debitore.

Cass. civ. n. 15108/2013

Al fine della qualificazione del contratto autonomo di garanzia, l'esclusione della legittimazione del debitore principale a chiedere che il garante opponga al garantito le eccezioni scaturenti dal rapporto principale e la rinuncia ad opporre eccezioni da parte del garante che, dopo il pagamento, abbia agito in regresso, costituiscono indici di una deroga alla normale accessorietà della garanzia fideiussoria, nella quale invece il garante ha l'onere di preavvisare il debitore principale della richiesta di pagamento del creditore, ai sensi dell'art. 1952, secondo comma, c.c., all'evidente scopo di porre il debitore in condizione di opporsi al pagamento, qualora esistano eccezioni da far valere nei confronti del creditore. (Nella specie, la Corte ha ritenuto congrua e rispettosa dei criteri di ermeneutica la motivazione della decisione della corte territoriale, che, in mancanza nel contratto di espresso richiamo alla disciplina tipica della fideiussione, l'aveva qualificato come contratto autonomo di garanzia).

Cass. civ. n. 19097/2007

Il credito sorto antecedentemente al fallimento e azionato in via di surroga dal fideiussore, che ha pagato, ha natura concorsuale, in quanto essendo già insinuato al passivo per opera del creditore principale, continua ad essere insinuato per iniziativa del fideiussore surrogatosi, anche quando questi non abbia provveduto in precedenza all'insinuazione del credito in via condizionale, a nulla rilevando la successione di diverso soggetto nella sua titolarità; nè tale successione è di pregiudizio ai creditori concorrenti ovvero viola il principio della cristalizzazione della massa passiva, posto che nel concorso nulla viene a modificarsi, soltanto subentrando nella titolarità di un credito insinuato, nel suo ammontare originario, un creditore (fideiussore) ad un altro (il creditore principale).

Cass. civ. n. 18522/2007

Al terzo datore di pegno, che abbia soddisfatto il creditore, deve riconoscersi l'azione di regresso contro il fideiussore, in applicazione analogica di quanto disposto, in favore del terzo datore d'ipoteca, dall'art. 2871, secondo comma, c.c., norma non avente carattere eccezionale e, quindi, non compresa nel divieto, di cui all'art. 14 delle preleggi, di applicazione oltre i casi ed i tempi in essa considerati.

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