(massima n. 1)
Al terzo datore di pegno, che abbia soddisfatto il creditore, deve riconoscersi l'azione di regresso contro il fideiussore, in applicazione analogica di quanto disposto, in favore del terzo datore d'ipoteca, dall'art. 2871, secondo comma, c.c., norma non avente carattere eccezionale e, quindi, non compresa nel divieto, di cui all'art. 14 delle preleggi, di applicazione oltre i casi ed i tempi in essa considerati.