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Articolo 1946 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 25/09/2024]

Fideiussione prestata da più persone

Dispositivo dell'art. 1946 Codice Civile

Se più persone hanno prestato fideiussione per un medesimo debitore e a garanzia di un medesimo debito(1), ciascuna di esse è obbligata per l'intero debito [1294](2), salvo che sia stato pattuito il beneficio della divisione.

Note

(1) La norma disciplina l'istituto della cofideiussione, il quale non presuppone che i garanti prestino il proprio consenso simultaneamente, ma esige che ciascuno di essi sia a conoscenza dell'esistenza degli altri.
(2) Pertanto, il fideiussore richiesto di adempiere all'obbligazione deve versare l'intera somma, salvo il diritto di regresso verso gli altri garanti (1954 c.c.).

Ratio Legis

La norma è volta a rafforzare la garanzia del creditore.

Brocardi

Beneficium divisionis

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

762 L'ipotesi di una pluralità di fideiussori è considerata negli art. 1946 del c.c., art. 1947 del c.c. e art. 1954 del c.c.. Anche tra i confideiussori vi è vincolo di solidarietà; come il beneficio dell'escussione, anche il beneficio della divisione, da legale, è divenuto eventuale e convenzionale e integra una eccezione proponibile a norma del codice di procedura civile. Il momento in cui il beneficio della divisione è opposto ha però importanza di diritto sostanziale: l'insolvenza di uno dei confideiussori verificatasi fino a tale momento si ripartisce infatti fra i fideiussori solvibili, quella verificatasi dopo resta a carico del creditore (art. 1947, secondo comma). Il regresso tra i confldeiussori è regolato nell'art. 1954 con le stesse norme del regresso tra condebitori in solido (art. 1299 del c.c.): resta cosi chiarito che anche l'insolvenza di un confideiussore dà luogo a ripartizione del debito per contributo tra tutti gli altri.

Massime relative all'art. 1946 Codice Civile

Cass. civ. n. 27243/2017

Nell’ipotesi di garanzie fideiussorie plurime, stante l'autonomia dei rapporti di garanzia, non è configurabile una azione di regresso tra i fideiussori ed è ammessa soltanto la possibilità di surrogazione del garante che abbia estinto l’obbligazione garantita nei diritti del creditore soddisfatto.

Cass. civ. n. 18782/2017

In tema di "confideiussione", ex art. 1946 c.c., al confideiussore che ha pagato l'intero spetta nei confronti degli altri un diritto che è suscettibile di duplice inquadramento: come di surroga, ex artt. 1203, n. 3), e 1204 c.c., ma anche come di regresso, ex art. 1954 c.c., trattandosi di diritti tra i quali non sussiste alcun rapporto di alternatività o incompatibilità, in quanto chi agisce in regresso fa valere anche il diritto di surrogazione legale, sia pure nei limiti della parte di obbligazione che non deve restare definitivamente a suo carico.

Cass. civ. n. 3628/2016

L'art. 1937 c.c., nel prescrivere che la volontà di prestare la fideiussione deve essere espressa, si interpreta nel senso che non è necessaria la forma scritta o l'utilizzo di formule sacramentali, purché la volontà sia manifestata in modo inequivocabile, potendosi fornire la relativa prova con ogni mezzo e, dunque, anche con presunzioni.

L'istituto della confideiussione, di cui all'art. 1946 c.c., è caratterizzato da un collegamento necessario tra le obbligazioni assunte dai singoli fideiussori, mossi consapevolmente, anche se non contestualmente, dal comune interesse di garantire lo stesso debito ed il medesimo creditore, salva la divisione dell'obbligazione nei rapporti interni in virtù del diritto di regresso, che, ex art. 1954 c.c., spetta a colui che ha pagato per l'intero.

Cass. civ. n. 5193/2015

Nel caso di pluralità di fideiussori, ciascuno di essi, salvo patto contrario ed espresso, risponde delle spese legali sostenute dal creditore per ottenere il pagamento dal debitore principale, ma non di quelle sostenute per escutere gli altri fideiussori.

Cass. civ. n. 18650/2011

Perché ricorra la fattispecie della confideiussione, con relativo diritto di regresso per il fideiussore solvente, occorre che più persone prestino congiuntamente fideiussione per un medesimo debitore e nei confronti di un medesimo creditore, senza che occorra una contestualità di manifestazione di volontà, ben potendo le fideiussioni essere contratte separatamente ed in tempi successivi, purché però esista un intento, comune a tutti i confideiussori, di collegarsi reciprocamente nella garanzia del debito principale verso lo stesso creditore garantito.

Cass. civ. n. 2747/2008

In caso di fideiussione rilasciata da più fideiussori, qualora in un medesimo procedimento uno di essi proponga domanda di regresso nei confronti dell'altro per la ripetizione dei versamenti già effettuati dal primo per conto del debitore principale e il secondo fideiussore chieda al debitore principale, anche ai sensi dell'art. 1953 c.c., di essere garantito in relazione alle somme richiestegli, il rapporto tra il secondo fideiussore e il debitore principale, pur dipendendo da quello esistente tra i due fideiussori, è autonomo e non si configura un litisconsorzio necessario processuale, trattandosi di cause tra loro scindibili, con conseguente possibilità di una loro separazione.

Cass. civ. n. 17723/2004

La fattispecie giuridica della confideiussione, di cui all'art. 1946 c.c., ricorre quando più soggetti prestano una fideiussione, anche se non contestualmente, nella reciproca consapevolezza dell'esistenza dell'altrui garanzia e con l'intento di garantire congiuntamente il medesimo debito e il medesimo debitore, e si caratterizza come un insieme di vincoli di garanzia, relativi alla medesima obbligazione e tra loro collegati da un interesse comune che determina l'obbligazione confideiussoria per l'intero e, in definitiva, la divisione del debito tra i coobbligati in virtù del diritto di regresso previsto dall'art. 1954 ,c.c., non applicabile invece nella differente figura della cosiddetta fideiussione plurima, ovverosia nell'ipotesi di distinte fideiussioni prestate da diversi soggetti in tempi successivi e con atti separati, senza alcuna manifestazione di reciproca consapevolezza tra fideiussori o al contrario con espressa convenzione con il creditore di mantenere differenziata la propria obbligazione da quella degli altri, e, in ogni caso, in assenza di un collegamento correlato ad un interesse comune dei cogaranti. 

Cass. civ. n. 8605/2004

L'istituto della «confideiussione» di cui all'art. 1946 c.c.; è caratterizzato, nei suoi presupposti, da un collegamento necessario tra le obbligazioni assunte dai singoli fideiussori, mossi consapevolmente anche se non contestualmente da un comune interesse, di garantire lo stesso debito e lo stesso debitore, salva la divisione dell'obbligazione nei rapporti interni in virtù del diritto di regresso, che, a norma dell'art. 1943 c.c., spetta a colui che ha pagato l'intero. Nel caso di pluralità di autonome obbligazioni fideiussorie ad unum debitum assunte distintamente o per espresso patto; o per ignoranza ciascuno dell'altrui obbligazione o, in ogni caso, in assenza di un collegamento dovuto ad un interesse comune dei cogaranti, mancando una confideiussione non è applicabile l'art. 1943 c.c., ma il fideiussore solvente resta surrogato (art. 1203 c.c.) nei diritti che il creditore aveva contro gli altri fideiussori che avevano dato separata ed autonoma garanzia, sicché, il fideiussore solvens subentra nel rapporto obbligatorio della stessa situazione attiva che faceva capo al creditore e con le stesse garanzie, potendo agire nei confronti anche di uno solo degli altri fideiussori per la ripetizione di quanto egli abbia pagato ad estinzione del debito altrui e, quindi, nella misura risultante dalla detrazione, da quanto da lui pagato, della sola propria quota (perché, nei limiti di questa, egli ha pagato un debito a lui pertinente), anziché soltanto pro quota, come nel caso del regresso.

Cass. civ. n. 6808/2002

L'istituto della «confideiussione» di cui all'art. 1946 c.c., è caratterizzato, nei suoi presupposti, da un collegamento necessario tra le obbligazioni assunte dai singoli fideiussori (che devono riguardare lo stesso debito e lo stesso debitore), concretantesi nella espressione di un comune intento di garanzia e di un comune interesse, pur nella eventuale (ed ammissibile) assenza di contestualità nell'assunzione della garanzia stessa, mentre, nella diversa ipotesi della fideiussione del fideiussore (art. 1940 c.c.), tale collegamento non è riscontrabile (potendo risultare sintomatica, in tal senso, la mancata previsione di una solidarietà tra debitore principale e fideiussore), così che diverso ne risulta l'oggetto stesso dell'obbligazione, avendo la fideiussione di secondo grado (fideiussione del fideiussore) per oggetto il debito di altro fideiussore (di primo grado) e non quello del debitore principale, e risultando, per converso, oggetto della fideiussione prestata da più persone (confideiussione) proprio ed unicamente il debito del debitore principale. Dalla fideiussione del fideiussore (c.d. approvazione) di cui all'art. 1940 c.c., che costituisce una particolare modalità della fideiussione tipica con la quale un «secondo» fideiussore garantisce l'adempimento dell'obbligazione del «primo» fideiussore (e non l'adempimento del debitore principale), va ulteriormente distinta la c.d. fideiussione al fideiussore (o fideiussione alla fideiussione o fideiussione di regresso), che è una seconda fideiussione, concettualmente autonoma pur se alla prima in genere funzionalmente collegata, le cui parti sono il primo ed un secondo fideiussore ed oggetto della garanzia può essere sia tutto ciò che il fideiussore può pretendere, in via di regresso, dal debitore principale dopo aver soddisfatto il creditore, sia una quota parte predeterminata di questo tutto, sia una predeterminata e fissa indennità per l'ipotesi della mancata realizzazione delle ragioni di regresso, sicché il primo fideiussore diviene, alla stregua di tale diverso rapporto di garanzia, anch'esso creditore garantito.

Cass. civ. n. 1138/1973

La fideiussione cumulativa implica la solidarietà fra i fideiussori, anche se alcuno di questi sia obbligato ex lege, con la conseguente facoltà del creditore di rivolgersi ad uno piuttosto che all'altro dei garanti. 

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Consulenze legali
relative all'articolo 1946 Codice Civile

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

V. C. chiede
sabato 22/04/2023
“Il Caso: Nel 2005 fu sottoscritto un contratto di fideiussione (in forma di contratto di garanzia) con 6 fideiussori. Nel 2009 due fideiussori richiesero di recedere e la banca inviò solo a loro una lettera liberatoria nei loro confronti; di fatto modificò unilateralmente il contratto non avendo mai comunicato la variazione ai restanti 4.
Nel 2015 la banca chiese il pagamento del debito a tutti i fideiussori inclusi i 2 del recesso che nulla segnalarono del loro recesso. Nel 2023 la Soc di recupero crediti, subentrata nel 2018 alla banca, emette decreto ingiuntivo nei confronti di tutti e 6 i fideiussori, due di questi fanno opposizione presentando la lettera liberatoria della Banca. La soc di recupero crediti esclude quindi i due fideiussori facendo gravare l'onere solo sui restanti 4 . Quesiti: è legittimo limitare il decreto ingiuntivo ai 4 fideiussori inconsapevoli, venuti a conoscenza del recesso accolto dalla banca solo dopo il decreto ingiuntivo, può ritenersi nulla la variazione contrattuale unilaterale della banca o addirittura l'intero contratto? Nonostante la clausola di solidarietà tra fideiussori, la Banca non aveva l'obbligo di comunicare la variazione contrattuale? I restanti fideiussori possono fare azioni di regresso nei confronti dei due fideiussori.”
Consulenza legale i 08/05/2023
Ai sensi dell’art. 1946 del c.c., se più persone hanno prestato fideiussione per il medesimo debitore e a garanzia del medesimo debito, ciascuna di esse è obbligata per l'intero debito, salvo che sia stato pattuito il beneficio della divisione.
In altri termini, in caso di insolvenza del debitore, il creditore (la Banca) potrà agire per l’intero nei confronti anche di uno solo dei fideiussori, slavo il diritto di quest’ultimo di agire in via di regresso nei confronti dei fideiussori non escussi, come disposto dall’art. 1954 del c.c..

Le condizioni di cui alla fideiussione sottoscritta, all’art. 4, prevedono la facoltà per il fideiussore di recedere dalla garanzia prestata, rimanendo comunque obbligato per le obbligazioni in essere al momento in cui la banca ha preso conoscenza del recesso e per quelle che venissero a sorgere o maturare successivamente in dipendenza dai rapporti esistenti al momento del recesso stesso.
Per di più, da un punto di vista normativo nulla vieta alla banca di liberare uno dei fideiussori, rinunciando così ad una parte della garanzia per il proprio credito.
Si consideri che la fideiussione viene prestata a garanzia di un credito, pertanto non è vietato al creditore di rinunciare ad una parte della garanzia posta a tutela del proprio credito.

Infine, l’art. 11, comma secondo, delle condizioni di cui alla fideiussione sottoscritta recita: “Quando vi sono più fideiussori, ciascuno di essi risponde per l’intero ammontare del debito, anche se le garanzie sono state prestate con un unico atto e l’obbligazione di uno dei garanti è venuta a cessare o ha subito modificazioni, per qualsiasi causa, anche per remissione o transazione da parte della Banca”.
Non è, però, previsto un corrispondente obbligo da parte della Banca di comunicare ai fideiussori la liberazione di alcuni di essi.

Le condizioni descritte, pertanto, consentono alla società di recupero crediti di agire per l’intero nei confronti dei fideiussori ancora obbligati.
Vieppiù, nel caso di specie, detta società non può pretendere alcunché dai soggetti liberati dalla Banca; il fideiussore ceduto, infatti, può opporre al nuovo contraente, cioè alla società di recupero crediti cessionaria, tutte le eccezioni derivanti dal contratto ceduto, quindi anche l’estinzione dell’obbligazione stessa.

Al contempo, i fideiussori non liberati restano obbligati per l’intero, anche in forza della previsione di cui all’art. 11 sopra citato; norma che gli impedisce, altresì, di agire in via di regresso nei confronti dei fideiussori liberati, proprio in quanto la loro responsabilità per l’intero nonostante la liberazione di alcuni costituisce una specifica disposizione contrattuale che le parti hanno sottoscritto e, pertanto, accettato, con doppia sottoscrizione ai sensi dell’art. 1341 del c.c..

I fideiussori non liberati potrebbero soltanto imputare alla Banca la violazione del generico dovere di esecuzione del contratto secondo buona fede, di cui all’art. 1375 del c.c., in ossequio al quale le parti, nell’esecuzione del contratto sono obbligate ad una serie di doveri di collaborazione che si sostanziano, tra gli altri, nell'obbligo di informare circa ogni questione che sia rilevante per la controparte.
La violazione dell'obbligo di attenersi ai principi della buona fede e della correttezza nell’esecuzione del contratto, tuttavia, sebbene possa esser fonte di responsabilità risarcitoria da parte della Banca, non inficia però il contenuto del contratto con il quale le parti abbiano composto i rispettivi interessi (Cassazione civile, Sez. II, 27 novembre 2009, n. 25047).
Il contratto sottoscritto, pertanto, può ragionevolmente ritenersi valido ed efficace, così come la liberazione soltanto di alcuni fideiussori.

MARCO B. chiede
mercoledì 27/01/2016 - Toscana
“La fidejussione sottoscritta (in favore di una banca e nell'interesse di una società) da tre cofidejussori in date diverse è valida o viziata??”
Consulenza legale i 02/02/2016
La possibilità che vengano prestate più fideiussioni è espressamente riconosciuta dall'art. 1946 del c.c., ai sensi del quale "Se più persone hanno prestato fideiussione per un medesimo debitore e a garanzia di un medesimo debito, ciascuna di esse è obbligata per l'intero debito, salvo che sia stato pattuito il beneficio della divisione".

In particolare, si ritiene che l'esistenza di più garanti possa determinare il sorgere di due diversi istituti: quello della confideiussione e quello della fideiussione plurima.

Nel primo caso, i fideiussori prestano la garanzia essendo consapevoli dell'esistenza di altri fideiussori e proprio allo scopo di garantire uno stesso debito ed uno stesso debitore, nel secondo caso, invece, si tratta di atti distinti ed autonomi, senza un interesse comune, e in cui manca questa reciproca garanzia ovvero con i quali essa è espressamente esclusa (v. Cass. 25474/2007, Cass. 6649/2002). La diversa configurazione delle ipotesi giustifica anche la diversa disciplina quanto al diritto di regresso ex art. 1954 del c.c., atteso che si ritiene che esso operi solo nel primo caso (Cass. 25474/2007, Cass. 6649/2002).

Quanto alla possibilità che più fideiussioni siano prestate in momenti diversi, essa è espressamente ammessa dalla giurisprudenza sia per la fideiussione plurima che per la confideiussione. Così, tra le altre, Cass. 16561/2010: "In caso di fideiussione prestata da una pluralità di garanti, l'azione di regresso ai sensi dell'art. 1304 cod. civ. può essere esercitata solo quando possa riconoscersi un vincolo di solidarietà tra più fideiussori ed un unico debitore e, a tal fine, è necessario che la garanzia sia prestata per il medesimo debito, anche se non contestualmente, nella reciproca consapevolezza dell'esistenza dell'altrui garanzia e con l'intento di garantire congiuntamente il medesimo debito, ossia che ricorra la fattispecie giuridica della confideiussione; quando invece non vi sia solidarietà tra i fideiussori perché risultano prestate distinte fideiussioni da diversi soggetti in tempi successivi e con atti separati, senza alcuna manifestazione di reciproca consapevolezza tra essi o, al contrario, con espressa convenzione con il creditore volta a tenere differenziata la propria obbligazione con quella degli altri e, in ogni caso se manchi un collegamento correlato ad n interesse comune da fideiussori, la fideiussione deve qualificarsi «plurima» e non trova applicazione l'art. 1304 cod. civ.". Nello stesso senso anche Cass. 25745, sez. III, del 2007: "La fattispecie giuridica della confideiussione, di cui all'art. 1946 c.c., ricorre quando più soggetti prestano una fideiussione, anche se non contestualmente, nella reciproca consapevolezza dell'esistenza dell'altrui garanzia e con l'intento di garantire congiuntamente il medesimo debito e il medesimo debitore, e si caratterizza come un insieme di vincoli di garanzia, relativi alla medesima obbligazione e tra loro collegati da un interesse comune che determina l'obbligazione confideiussoria per l'intero e, in definitiva, la divisione del debito tra i coobligati in virtù del diritto di regresso previsto dall'art. 1954 c.c., non applicabile invece nella differente figura della cosiddetta fideiussione plurima, ovverosia nell'ipotesi di distinte fideiussioni prestate da diversi soggetti in tempi successivi e con atti separati, senza alcuna manifestazione di reciproca consapevolezza tra fideiussori o al contrario con espressa convenzione con il creditore di mantenere differenziata la propria obbligazione da quella degli altri, e, in ogni caso, in assenza di un collegamento correlato a un interesse comune dei cogaranti".

In conclusione, a prescindere da ogni considerazione sulla possibilità che la fideiussione presenti un vizio invalidante sotto altri profili, si può ritenere che tanto la fideiussione plurima che la confideiussione possano essere prestate in date diverse.

Antonio F. chiede
lunedì 26/10/2015 - Sicilia
“Si desidera sapere se uno stesso soggetto fidejubente possa rilasciare più fidejussioni la cui somma garantita concorra a garantire la medesima obbligazione.
Es. la banca/compagnia di assicurazione XXX a fronte dell’obbligazione di YYY per €425.000,00 nei confronti del Beneficiario ZZZ, rilascia una fidejussione per €300.000,00 ed una per €125.000,00 aventi medesimo Beneficiario ZZZ e medesimo Oggetto garantito.”
Consulenza legale i 28/10/2015
Le questioni che si pongono sono due: se una fideiussione può avere ad oggetto solo una parte di debito; in caso positivo, se uno stesso soggetto può rilasciare più fideiussioni che, sommate, coprono un'unica somma garantita (un unico debito).

Circa la prima questione si rileva che uno dei caratteri essenziali della fideiussione è la sua natura accessoria rispetto all'obbligazione garantita per cui, di regola, l'oggetto della fideiussione è identico a quello dell'obbligazione principale.
Tuttavia l'art. (1941 co. 2 c.c.) consente che la fideiussione sia prestata "per una parte soltanto del debito", e la giurisprudenza ha specificato che l'espressione si riferisce anche al quantum garantito (Cass. 9466/1987).
Pertanto al primo dei quesiti può essere data risposta positiva.

Quanto alla seconda questione, l'ipotesi di più fideiussioni rilasciate a copertura di un unico debito, è regolata dal codice civile agli art. 1946 e 1947, dai quali si evince l'esistenza di due distinte figure: la confideiussione e la fideiussione plurima.
Queste disposizioni, in sintesi, stabiliscono quando i fideiussori rispondono solidalmente (ciascuno è chiamato ad effettuare l'intera prestazione verso il creditore, con liberazione degli altri) e quando parziariamente (ciascuno deve eseguire solo una parte dell'obbligazione). Il successivo art. 1954 del c.c. disciplina il diritto di regresso tra fideiussori.

Tuttavia dalla lettera delle norme si può ritenere che esse si riferiscano al caso in cui le varie fideiussioni siano rilasciate da persone diverse:
- art. 1946 c.c.: "se più persone [...] ciascuna di esse è obbligata [...]";
- art. 1947 c.c.: "ogni fideiussore [...]"; "alcuno dei fideiussori [...]"
Pertanto, non sembrano applicabili all'ipotesi descritta, cioè quella in cui sia un solo garante a rilasciare più fideiussioni per il medesimo debito.
Del resto, anche la disciplina contemplata è incompatibile con il fatto che il garante sia unico, in quanto parziarietà, solidarietà e regresso esigono, per definizione, più debitori. Se, poi, si volesse ritenere applicabile l'art. 1946, si dovrebbe ritenere che il fideiussore è tenuto ad eseguire solo una parte dell'obbligazione (parziarietà); ma a questa conclusione si arriva già considerando che le due fideiussioni sono limitate.

Si sottolinea, peraltro, che non sempre il contratto il cui oggetto rispetta la legge è, per questo, immune da censure. L'ordinamento pone delle ulteriori regole, ad esempio in tema di causa, forma ecc., che i negozi devono rispettare.

In conclusione si ritiene che l'ipotesi, come generalmente descritta, di un solo soggetto che rilascia fideiussioni limitate per un unico debito sia ammissibile e determini il sorgere di fideiussioni distinte. A ciascuna si applica la disciplina generale di cui agli art. 1936 ss c.c.. In particolare, se chiamato ad adempiere, il garante risponderà in relazione ad ognuna di esse con tutto il proprio patrimonio, anche se nel limite della somma garantita.