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Articolo 1937 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 25/09/2024]

Manifestazione della volontà

Dispositivo dell'art. 1937 Codice Civile

La volontà di prestare fideiussione(1) deve essere espressa(2).

Note

(1) La fideiussione può sorgere, oltre che dalla volontà delle parti, dalla legge come, ad esempio, nel caso degli immobili da costruire (v. art. 2, D. lgs. 20 giugno 2005, n. 122). Le parti del contratto di fideiussione sono solo il fideiussore ed il creditore, non essendo necessario il consenso del debitore (v. 1936 c.c.).
(2) Ciò non significa che il codice prescriva una forma precisa: si tratta di un contratto a forma libera (1325 c.c.), ma la volontà del fideiussore deve essere inequivoca.

Ratio Legis

La ratio sottesa alla norma è quella di vincolare al fideiussore solo a ciò a cui intende realmente vincolarsi: attesa l'importanza dell'impegno che assume, egli deve esserne consapevole.

Spiegazione dell'art. 1937 Codice Civile

Precedenti e portata della norma

La norma trova il suo precedente nell'art. 1902 del codice civile del 1865, nel quale peraltro si escludeva la possibilità che la fideiussione si presumesse. La formula attuale e da ritenersi più corretta in quanto nessuna obbligazione si presume, ed ora quindi superfluo che il principio venisse affermato proprio per la fideiussione, quasi fosse di carattere eccezionale.

La norma trova una sua giustificazione nella gravità delle conseguenze a cui la fideiussione dà luogo.

La legge richiede tuttavia solo che la volontà di prestare fideiussione sia espressa, senza formulare restrizioni ai modi di manifestazione della volontà. Pertanto deve ritenersi efficace, per la esistenza del vincolo, qualunque mezzo (scrittura, parola, cenni, gesti) che la vita pratica o le abitudini del soggetto indichino come atti ad esteriorizzare, immediatamente e direttamente, la volontà del soggetto, escludendosi per converso, come inidonei a produrre il vincolo, le manifestazioni tacite e indirette della volontà, cioè di quelle mediante le quali la volontà si desume indirettamente per via di argomentazione logica da fatti od atti non compiuti nell'intento di dichiararla, ma rivolti ad altri scopi. Per la stessa ragione è da escludersi che questa volontà possa presumersi dal silenzio.

Non formule sacramentali, quindi, ma volontà chiara, esplicita, precisa ed inequivocabile. Cosi, per esempio, la formula "rendersi garante" dell'adempimento di una obbligazione altrui non è da ritenersi di per se sola idonea ad estrinsecare la volontà di prestare fideiussione, poiché essa può intendersi tanto nel senso che sia stata pattuita una fideiussione, quanto nel senso che sia stato promesso il fatto del terzo; nel primo caso il garante s'impegna ad adempiere ad obbligazione analoga a quella del debitore, mentre nel secondo caso il promittente si impegna a corrispondere una indennità se il debitore si renda inadempiente.


Limiti di estensione della fideiussione in rapporto alla volontà del fideiussore

Dal principio stabilito in questo articolo discende che la fideiussione non può estendersi oltre i limiti nei quali fu contratta.

Il chiarimento, contenuto nell'art. 2015 del codice Napoleone e nel corrispondente articolo del codice civile del 1865, è stato soppresso nel vigente codice solo perché implicito alla regola in esso accolta.

Pertanto essa non potrà estendersi da una cosa all'altra (a meno che non si tratti di accessori del debito principale; perché in questo caso, in difetto di una precisa limitazione, troverà applicazione la norma contenuta nell' art. 1942 del c.c., né da una ad altra persona coobbligata.

Tuttavia dal suo stesso concetto di accessorietà discende che se essa è stata prestata per una obbligazione per sua natura trasmissibile agli eredi, quando il debitore o la legge ne affida a questi il pagamento, la fideiussione resta in vita anche dopo che al debitore principale sono succeduti i suoi eredi, poiché in sostanza qui non vi è alcuna estensione dell'obbligazione, subentrando gli eredi nella posizione giuridica del defunto.

Cosi la fideiussione non potrà essere estesa oltre il tempo stabilito. Se quindi uno garantirà il pagamento del canone in una locazione ad tempus, la sua fideiussione non si estenderà alla proroga ulteriore della locazione oltre il tempo stabilito.


La presunzione della volontà e la prova presuntiva del negozio

Tuttavia è opportuno distinguere fra presunzione della volontà e prova presuntiva del negozio.

La giurisprudenza della Suprema Corte ha concordemente ritenuto non essere consentita la presunzione del negozio, ha invece ritenuto possibile die la prova della sua esistenza possa risultare anche da presunzioni, ore queste siano ammissibili secondo le regole generali.

In sostanza la prova presuntiva deve tendere ad accertare l’ esistenza della espressa manifestazione di assumere l'obbligazione fideiussoria: è vietato quindi — si ripete — dedurre l'esistenza di questa volontà da atti e circostanze concludenti, occorrendo che la volontà del promittente sia manifestata con estrinsecazione specificamente diretta ad esprimerla. Ma quanto al raggiungimento della prova, relativamente alla dichiarazione espressa, qualsiasi mezzo e da ritenersi idoneo, non ponendo la legge alcun limite particolare.

È quindi possibile fare anche ricorso alla prova testimoniale, tutte le volte che la legge la dichiari, in linea generale, ammissibile ; a questo fine dovrà tenersi presente che la fideiussione, per la sua natura di contratto accessorio, va soggetta, circa l'ammissione dei mezzi di prova, alla legge regolatrice del contratto principale.

Lo stabilire se i fatti sui quali si basa la manifestazione di volontà siano conformi alla legge spetta al giudice di merito e l'apprezzamento al riguardo sfugge pertanto alla censura della Corte di Cassazione. Non cosi invece se, per aver ritenuto idonea a creare la fideiussione una volontà presunta, possa ritenersi violata una vera e propria norma di diritto.

Relazione al Libro delle Obbligazioni

(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)

612 La definizione della fideiussione articolo 713 riproduce con un lieve emendamento quella del progetto della Commissione Reale articolo 696 si è evitata line proprietà dell' articolo 1898 del codice che parlando di stessa obbligazione pareva volesse affermare che l' obbligazione del fideiussore è quella medesima del debitore principale non v'è dubbio invece che si tratta di una distinta obbligazione per quanto connessa a quella del debitore per modo che l'adempimento del fideiussione libera anche il debitore principale dalla propria obbligazione la nuova definizione pone in rilievo che si tratta di una garanzia personale avente come tale è il carattere dell'accessorietà pur non avendo più di regola quello della sussidiarietà ho inserito in questo articolo l'altra norma fondamentale della necessità che sia espressamente dichiarata la volontà di prestare fideiussione questo principio nel codice e nel progetto della Commissione Reale era posto è separato articolo rispettivamente 190 27 03 ma è più organicamente considerato se si pone subito in rapporto con la descrizione degli estremi del rapporto fideiussorio. Non ho premesso che la fideiussione non si presume; ed è anche inopportuno far luogo ad una affermazione del genere, perché essa può ingenerare equivoco tra presunzione del negozio e prova presuntiva di esso.

Massime relative all'art. 1937 Codice Civile

Cass. civ. n. 3606/2018

L'obbligazione fideiussoria nella sua configurazione tipica ex art. 1936 c.c. nasce da un contratto risultante dalla proposta del fideiussore non rifiutata dal creditore, non richiedendo quindi per perfezionarsi l’accettazione espressa di quest'ultimo ai sensi dell’art. 1333 c.c., sicché l’eventuale conferma inviata dal creditore costituisce un elemento esecutivo del negozio già concluso.

Cass. civ. n. 3628/2016

L'art. 1937 c.c., nel prescrivere che la volontà di prestare la fideiussione deve essere espressa, si interpreta nel senso che non è necessaria la forma scritta o l'utilizzo di formule sacramentali, purché la volontà sia manifestata in modo inequivocabile, potendosi fornire la relativa prova con ogni mezzo e, dunque, anche con presunzioni.

Cass. civ. n. 20872/2009

La norma di cui all'art. 1937 c.c., dettata per la fideiussione, il cui scopo è quello di garantire l'adempimento di un'obbligazione altrui, non opera in relazione ad un "impegno di sicurezza" rilasciato da un contraente in favore dell'altro al fine di regolare le conseguenze della propria prestazione di fare, sia pure eseguita avvalendosi dell'opera materiale di un terzo in veste di collaboratore. (Nella specie la S.C. ha ritenuto non applicabile l'art. 1937 c.c. in relazione ad un contratto attinente alla fornitura di tegole e alla loro posa in opera, in cui uno dei contraenti aveva prestato garanzia in riferimento non solo alla qualità dei materiali forniti ma anche all'esecuzione a regola d'arte della relativa posa in opera, eseguita avvalendosi dell'opera di un terzo).

Cass. civ. n. 11727/2004

La volontà di prestare fideiussione deve essere manifestata in modo chiaro ed inequivocabile, e qualora la dichiarazione sia inserita in un atto posto in essere allo scopo della conclusione di un diverso negozio, per stabilire se la dichiarazione integri anche l'assunzione delle obbligazioni conseguenti alla fideiussione è necessario valutare se essa possa essere interpretata solo in questo modo, o se essa piuttosto non abbia un contenuto congruente con il negozio per cui l'atto è stato formato ed esaurisca in esso il suo significato. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, interpretando una clausola inserita in un atto di costituzione di pegno di azioni, aveva ritenuto che configurasse una fideiussione, senza chiedersi se tale clausola potesse rappresentare soltanto un patto volto a disciplinare il momento della realizzazione del pegno da parte del creditore).

Cass. civ. n. 3429/2002

In tema di fideiussione, l'ampia libertà di forma consentita al prestatore della garanzia personale nel manifestare il proprio intendimento di obbligarsi in qualità di fideiussore incontra il solo limite dell'inequivocità ed oggettività di tale manifestazione di volontà, che ben può rinvenirsi (in assenza di prova contraria) nella sottoscrizione di una richiesta di mutuo in qualità di garante del mutuatario, senza che, alla configurabilità della fideiussione, costituisca ostacolo (come nella specie) la successiva sottoscrizione per avallo, da parte del fideiussore, delle cambiali rilasciate dal debitore principale (salva prova della volontà delle parti di escludere la fideiussione per lasciar posto alla sola obbligazione cartolare di garanzia.

Cass. civ. n. 8922/1998

L'art. 1937 c.c. non pone limiti all'ammissibilità dei mezzi di prova diretti a dimostrare la sussistenza della fideiussione, sicché sono ammissibili sia la prova per testi che quella per presunzioni.

Cass. civ. n. 8990/1997

La sottoscrizione per avallo importa che la garanzia prestata dall'avallante non si estende, salva la dichiarazione di una volontà diversa, al rapporto causale intercorrente tra creditore e debitore principale e che la garanzia cessa se il titolo, su cui è apposta, perde il suo valore di cambiale. Alla dichiarazione di avallo può affiancarsi una promessa extracambiaria di garanzia personale per l'adempimento del debito portato dalla cambiale o di quello risultante da un rapporto causale sottostante, ma l'esistenza di tale obbligazione fideiussoria non è desumibile in via presuntiva dalla sola dichiarazione di avallo, dovendo essere fornita la prova di una volontà espressamente diretta ad assumerla, in conformità di quanto previsto all'art. 1937 c.c.

Cass. civ. n. 8471/1994

Per provare l'esistenza di una fideiussione è necessario provare l'esistenza di un atto attraverso il quale la parte manifesti in modo inequivocabile la volontà di prestare la garanzia e, quando le espressioni usate non siano esse stesse in tal senso, è necessario che il diverso comportamento preso in considerazione possa solo essere interpretato come espressivo della volontà di garantire l'obbligazione altrui. Ne, in ipotesi di più obbligazioni assunte nel tempo dal terzo, è sufficiente ad assolvere quest'onere probatorio la dimostrazione che, per alcune di esse, la prestazione di garanzia era stata data, in quanto tale dimostrazione non può valere a creare la presunzione, da vincersi con una prova a carico dell'altra parte, che la garanzia fosse stata prestata per tutte le obbligazioni assunte dal terzo. (Nella specie, la S.C., in applicazione dell'enunciato principio, ha escluso che potesse ritenersi provata l'esistenza di una fideiussione per il solo fatto che la parte, pretesa quale garante, avesse emesso in favore del creditore un assegno per il pagamento di una prima rata prevista dal «piano di rientro» stipulato tra il creditore stesso ed il terzo debitore, a definizione e dilazione di una serie di obbligazioni da quest'ultimo contratte nel tempo).

Cass. civ. n. 661/1978

In tema di fideiussione, la volontà di assumere l'obbligazione di garanzia, se può essere dimostrata con tutti i mezzi consentiti dalla legge e, quindi, anche mediante prova testimoniale e per presunzioni, tuttavia, a norma dell'art. 1937 c.c., deve essere sempre espressa, nel senso che, pur non occorrendo formule sacramentali, è necessario che quella volontà sia manifestata in modo inequivocabile, e cioè che il patto di garanzia risulti chiaramente e sostanzialmente dalle espressioni usate dalle parti.

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