Precedenti e portata della norma
La norma trova il suo precedente nell'art. 1902 del codice civile del 1865, nel quale peraltro si escludeva la possibilità che la fideiussione si presumesse. La formula attuale e da ritenersi più corretta in quanto nessuna obbligazione si presume, ed ora quindi superfluo che il principio venisse affermato proprio per la fideiussione, quasi fosse di carattere eccezionale.
La norma trova una sua giustificazione nella
gravità delle conseguenze a cui la fideiussione dà luogo.
La legge richiede tuttavia solo che la
volontà di prestare fideiussione sia espressa, senza formulare restrizioni ai modi di manifestazione della volontà. Pertanto deve ritenersi efficace, per la esistenza del vincolo, qualunque mezzo (scrittura, parola, cenni, gesti) che la vita pratica o le abitudini del soggetto indichino come atti ad esteriorizzare, immediatamente e direttamente, la volontà del soggetto, escludendosi per converso, come inidonei a produrre il vincolo, le manifestazioni tacite e indirette della volontà, cioè di quelle mediante le quali la volontà si desume indirettamente per via di argomentazione logica da fatti od atti non compiuti nell'intento di dichiararla, ma rivolti ad altri scopi. Per la stessa ragione è da escludersi che questa volontà possa presumersi dal silenzio.
Non formule sacramentali, quindi, ma volontà chiara, esplicita, precisa ed inequivocabile. Cosi, per esempio, la formula "
rendersi garante" dell'adempimento di una obbligazione altrui non è da ritenersi di per se sola idonea ad estrinsecare la volontà di prestare fideiussione, poiché essa può intendersi tanto nel senso che sia stata pattuita una fideiussione, quanto nel senso che sia stato promesso il fatto del terzo; nel primo caso il garante s'impegna ad adempiere ad obbligazione analoga a quella del debitore, mentre nel secondo caso il promittente si impegna a corrispondere una indennità se il debitore si renda inadempiente.
Limiti di estensione della fideiussione in rapporto alla volontà del fideiussore
Dal principio stabilito in questo articolo discende che
la fideiussione non può estendersi oltre i limiti nei quali fu contratta.
Il chiarimento, contenuto nell'art. 2015 del codice Napoleone e nel corrispondente articolo del codice civile del 1865, è stato soppresso nel vigente codice solo perché implicito alla regola in esso accolta.
Pertanto essa non potrà estendersi da una cosa all'altra (a meno che non si tratti di accessori del debito principale; perché in questo caso, in difetto di una precisa limitazione, troverà applicazione la norma contenuta nell'
art. 1942 del c.c., né da una ad altra persona coobbligata.
Tuttavia dal suo stesso concetto di accessorietà discende che se essa è stata prestata per una obbligazione per sua natura trasmissibile agli eredi, quando il debitore o la legge ne affida a questi il pagamento, la fideiussione resta in vita anche dopo che al debitore principale sono succeduti i suoi eredi, poiché in sostanza qui non vi è alcuna estensione dell'obbligazione, subentrando gli eredi nella posizione giuridica del defunto.
Cosi la fideiussione non potrà essere estesa oltre il tempo stabilito. Se quindi uno garantirà il pagamento del canone in una locazione
ad tempus, la sua fideiussione non si estenderà alla proroga ulteriore della locazione oltre il tempo stabilito.
La presunzione della volontà e la prova presuntiva del negozio
Tuttavia è opportuno distinguere fra presunzione della volontà e prova presuntiva del negozio.
La giurisprudenza della Suprema Corte ha concordemente ritenuto
non essere consentita la presunzione del negozio, ha invece ritenuto possibile die la prova della sua esistenza possa risultare anche da presunzioni, ore queste siano ammissibili secondo le regole generali.
In sostanza la prova presuntiva deve tendere ad accertare l’ esistenza della espressa manifestazione di assumere l'obbligazione fideiussoria: è vietato quindi — si ripete — dedurre l'esistenza di questa volontà da atti e circostanze concludenti, occorrendo che la volontà del promittente sia manifestata con estrinsecazione specificamente diretta ad esprimerla. Ma quanto al raggiungimento della prova, relativamente alla dichiarazione espressa, qualsiasi mezzo e da ritenersi idoneo, non ponendo la legge alcun limite particolare.
È quindi possibile fare anche ricorso alla
prova testimoniale, tutte le volte che la legge la dichiari, in linea generale, ammissibile ; a questo fine dovrà tenersi presente che la fideiussione, per la sua natura di contratto accessorio, va soggetta, circa l'ammissione dei mezzi di prova, alla legge regolatrice del contratto principale.
Lo stabilire se i fatti sui quali si basa la manifestazione di volontà siano conformi alla legge spetta al giudice di merito e l'apprezzamento al riguardo sfugge pertanto alla censura della Corte di Cassazione. Non cosi invece se, per aver ritenuto idonea a creare la fideiussione una volontà presunta, possa ritenersi violata una vera e propria norma di diritto.