(massima n. 1)
La norma di cui all'art. 1937 c.c., dettata per la fideiussione, il cui scopo č quello di garantire l'adempimento di un'obbligazione altrui, non opera in relazione ad un "impegno di sicurezza" rilasciato da un contraente in favore dell'altro al fine di regolare le conseguenze della propria prestazione di fare, sia pure eseguita avvalendosi dell'opera materiale di un terzo in veste di collaboratore. (Nella specie la S.C. ha ritenuto non applicabile l'art. 1937 c.c. in relazione ad un contratto attinente alla fornitura di tegole e alla loro posa in opera, in cui uno dei contraenti aveva prestato garanzia in riferimento non solo alla qualitą dei materiali forniti ma anche all'esecuzione a regola d'arte della relativa posa in opera, eseguita avvalendosi dell'opera di un terzo).