(massima n. 1)
Per provare l'esistenza di una fideiussione è necessario provare l'esistenza di un atto attraverso il quale la parte manifesti in modo inequivocabile la volontà di prestare la garanzia e, quando le espressioni usate non siano esse stesse in tal senso, è necessario che il diverso comportamento preso in considerazione possa solo essere interpretato come espressivo della volontà di garantire l'obbligazione altrui. Ne, in ipotesi di più obbligazioni assunte nel tempo dal terzo, è sufficiente ad assolvere quest'onere probatorio la dimostrazione che, per alcune di esse, la prestazione di garanzia era stata data, in quanto tale dimostrazione non può valere a creare la presunzione, da vincersi con una prova a carico dell'altra parte, che la garanzia fosse stata prestata per tutte le obbligazioni assunte dal terzo. (Nella specie, la S.C., in applicazione dell'enunciato principio, ha escluso che potesse ritenersi provata l'esistenza di una fideiussione per il solo fatto che la parte, pretesa quale garante, avesse emesso in favore del creditore un assegno per il pagamento di una prima rata prevista dal «piano di rientro» stipulato tra il creditore stesso ed il terzo debitore, a definizione e dilazione di una serie di obbligazioni da quest'ultimo contratte nel tempo).