Restituzione in caso di pluralità di depositanti...
Quando il deposito è fatto da più persone, nessun conflitto di interesse degno di rilievo può sorgere tra esse nel corso della custodia, costituendo questa una prestazione di fare per sua natura indivisibile, insuscettibile di essere adempiuta per parti o di essere adempiuta nei confronti di qualcuno dei depositanti e non degli altri. Il potere di controllo sull'esecuzione e di reazione giuridica contro l'inadempimento spetta nella sua integrità a ciascun depositante, e non può essere esercitato se non nell'interesse comune. Valgono comunque, senza alcuna deroga, le norme sulle obbligazioni indivisibili (art. 1316 segg.).
Può invece il conflitto d'interessi verificarsi in sede di restituzione, qualora non siano state disciplinate contrattualmente le modalità di essa. In tal caso, secondo i principi generali, la divisibilità o meno sarebbe derivata dalla divisibilità o meno della res deposita (art. 1316), con la conseguenza, nel primo caso, della restituibilità per parte (art. 1314), e, nel secondo, della liberazione del depositario con la restituzione dell'intero ad uno qualsiasi dei depositanti (art. 1319). Ad entrambe queste conseguenze il codice ha ritenuto preferibile derogare. Infatti, poiché il deposito non postula l'appartenenza al depositante della res deposita, (si vedano artt. 1777-1779) la dazione in deposito congiuntiva può rispecchiare le più svariate posizioni giuridiche o di fatto dei più depositanti rispetto alla cosa, che è opportuno non siano modificate dalla restituzione ad uno solo o pro parte, potendo riuscire difficile ristabilirle dopo una siffatta restituzione. L'articolo in esame stabilisce perciò — conformemente alla quasi pacifica interpretazione giurisprudenziale nel silenzio del codice abrogato — che la restituzione debba farsi, in mancanza di accordo, secondo le modalità stabilite dal giudice. Nel caso, invece, di pluralità di eredi dell'unico depositante, il secondo comma dell'art. 1772 ammette, qualora la res deposita sia divisibile, e come già ammetteva l'art. 1855 cpv. codice abrogato, che la restituzione avvenga pro rata: non ricorre infatti, in tal caso, la ratio della deroga alla regola di divisibilità, poiché la restituzione non incide su una preesistente posizione dei più soggetti rispetto alla cosa.
... e di pluralità di depositari
Il capoverso dell'articolo in esame dispone che, nell'ipotesi di pluralità di depositari, la restituzione possa essere chiesta all'unico detentore della res deposita, senza distinguere tra pluralità originaria o ereditaria. La disposizione - forse superflua di fronte agli articoli 1292, 1294 e 1315 - implica che il detentore, se non esegue la restituzione, può esser convenuto da solo in giudizio, né occorre l'integrazione nei confronti degli altri; ma non esclude, appunto perché costituisce applicazione di regole generali, la possibilità di azione in solidum nei confronti degli altri depositari o di azione pro quota ove la cosa sia divisibile e la pluralità di obbligati ereditaria (art. 725 cod. civ.). In linea pratica, il consenso degli altri alla restituzione non è necessario, perché nessun diritto sulla cosa compete ai depositari, ma d'altra parte essi, come corresponsabili, hanno interesse ad assistere alla restituzione della cosa ed alla constatazione del suo stato, ed inoltre a non veder pregiudicata la garanzia dei loro eventuali crediti per spese di custodia (art. 2756). La conciliazione tra ragione giuridica e ragione pratica, nonché tra l'interesse del depositante a non esser costretto a rivolgersi a tutti, e quello di tutti i depositari a non veder pregiudicate le loro ragioni, è raggiunta con l'obbligo del depositario escusso di avvertire prontamente gli altri: obbligo che deve ovviamente adempiersi prima di effettuare la restituzione, giustifica un lieve ritardo di questa, e, se violato, comporta il risarcimento dei danni.
La disposizione non influisce sull'incidenza dell'obbligo di risarcimento per mancata restituzione: ad esso saranno tenuti in solido tutti i depositari originari (art. 1294), mentre invece, in caso di pluralità ereditaria, il risarcimento sarà dovuto pro quota (art. 752).