La presunzione di gratuità
Il legislatore del '42 ha seguito, com'era logico prevedere, l'orientamento delle legislazioni moderne, che, in considerazione delle attuali esigenze della vita economica, ammettono esplicitamente il deposito retribuito, togliendo alla tradizionale gratuità il valore di carattere essenziale del contratto. In questo senso già il progetto italo-francese del codice unico delle obbligazioni (1927) considerava il deposito gratuito salvo patto contrario (art. 646); ed il Progetto ministeriale sostituì all'espressione «salvo patto contrario » quella «ove risulti una diversa volontà», ed aggiunse la presunzione di onerosità per il deposito commerciale, salvo patto contrario (alt. 637). Nel testo attuale, soppressa l'esplicita considerazione del deposito commerciale in seguito all'unificazione legislativa del regime delle obbligazioni, la gratuità è soltanto presunta: e questa presunzione è forse giustificata soltanto dal desiderio di non rompere nettamente con la tradizione. Invero, per quanto in sede di lavori preparatori si sia osservato, contro la proposta di sostituirvi la presunzione contraria, che sussiste ancora in pratica una serie di depositi naturalmente gratuiti, come ad es. i depositi familiari, tuttavia probabilmente sarebbe stato più congruo rispetto ai caratteri normali dell'odierno traffico giuridico — nel quale, malgrado la ricordata osservazione, l'eccezione è costituita dal deposito gratuito — limitarsi a stabilire che il deposito può essere retribuito o meno, oppure — ravvisando, come si è ravvisata, l'opportunità di una presunzione ai fini della certezza dei rapporti giuridici, come guida per il giudice — porre la presunzione inversa. La presunzione, comunque, è giustificata dall'accennato intento pratico, e la sua posizione nel senso della gratuità anziché dell'onerosità, oltre che dall'influsso della tradizione, è stata determinata dal prevalente apprezzamento dell'esigenza di evitare che potesse in pratica venir considerato oneroso, in mancanza di prova contraria, un deposito naturalmente gratuito, di fronte al pericolo opposto.
Effetto della presunzione di gratuità
La presunzione di gratuità cede di fronte ad una diversa volontà delle parti. Diversa volontà che non deve necessariamente risultare da un'espressa dichiarazione, ma può desumersi da altre circostanze, da apprezzarsi caso per caso, in quanto si possa ravvisare in essa una manifestazione valida di volontà, secondo i principi generali sull'interpretazione dei contratti (art. 1362 segg.). L'espressa menzione della qualità professionale del depositario che cioè esplichi per professione abituale un'attività di custodia — come elemento per sè solo idoneo, nella sua obbiettività, a vincere la presunzione, consente di ritenere che, malgrado il riferimento della norma ad una diversa volontà delle parti, non deve necessariamente trattarsi di circostanze che rivelino una concreta e positiva determinazione volitiva dei soggetti, ma è sufficiente il ricorso di circostanze meramente obiettive, attinenti per es. alla natura delle cose depositate (merci in commercio) od al collegamento del deposito ad operazioni di carattere speculativo, tali che, in presenza di esse, l'onerosità del deposito debba considerarsi normale e rispondente all'id quod plerumque accidit.
Questa interpretazione, del resto conforme ai criteri direttivi dell'interpretazione dei contratti nel codice attuale ed ai principi della lealtà e della buona fede, consente di realizzare l'aderenza della disposizione in esame alle esigenze della vita moderna, evitando gli inconvenienti che potrebbero esser provocati dalla presunzione di gratuità, e di provvedere adeguatamente, accanto alla speciale disciplina del deposito bancario, del deposito in albergo e del deposito nei magazzini generali, a quelle fattispecie già rientranti nel deposito commerciale, e come tali soggette alla presunzione di onerosità.
Struttura e regime giuridico del deposito retribuito e del deposito gratuito
La disposizione in esame non lascia dubbi sulla possibilità del deposito di assumere la struttura di contratto unilaterale e gratuito o bilaterale ed oneroso, a seconda che sia convenuta o meno la retribuzione, conservando anche nel secondo caso la natura tipica di deposito.
L'entità della retribuzione è irrilevante ai fini della distinzione, occorre soltanto, beninteso, che essa costituisca un effetto obbligatorio del contratto, onde non giova a trasformarlo in oneroso la spontanea corresponsione di una gratifica, in segno di gratitudine, che ricade, come donazione remuneratoria, nell'ambito dell'art. 770.
Le conseguenze giuridiche della diversa struttura del deposito nei due casi sono notevoli: oltre al maggiore o minor rigore nella valutazione della responsabilità del depositario (art. 1768), si applicheranno solo al deposito retribuito le norme sulla risoluzione per inadempimento, sull'eccezione di inadempimento e sulla sospensione dell'adempimento (art. 1453 segg.), nonché quella sulla rescissione per lesione, costituenti il regime particolare dei contratti bilaterali; saranno diversi i requisiti di esperibilità dell'azione revocatoria quando sia ipotizzabile che i creditori del depositante risentano un danno in conseguenza del deposito (per es. deposito irregolare), a seconda che il contratto sia a titolo oneroso o gratuito. Viceversa altri istituti particolari agli atti a titolo gratuito (per es. riduzione e collazione) non sono applicabili al deposito gratuito, poiché la prestazione gratuita di custodia non implica alcun depauperamento del depositario e quindi alcuna lesione degli interessi degli eredi o coeredi.