(massima n. 1)
Per vincere la presunzione iuris tantum di gratuità del deposito stabilita dall'art. 1767 c.c. non può ritenersi sufficiente l'esercizio da parte del depositario di una qualsiasi attività economica nell'ambito della quale il deposito e la custodia non assumono una rilevanza tipica, tale da farne ritenere implicita l'onerosità, ma è necessario che il depositario eserciti un'attività abituale di custodia giacché solo la natura abituale e professionale della custodia esclude che la prestazione possa ritenersi gratuita integrando l'esercizio di un'attività necessariamente economica nell'ambito della prestazione di servizi. (Nella specie la Suprema Corte ha confermato la decisione di merito la quale aveva escluso la rilevanza ai fini indicati della qualità di spedizioniere, per il quale il deposito e la custodia costituiscono semplici elementi accessori od eventuali, non l'oggetto specifico dell'attività professionale).