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Articolo 1637 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Accollo di casi fortuiti

Dispositivo dell'art. 1637 Codice Civile

L'affittuario può, con patto espresso, assumere il rischio dei casi fortuiti ordinari [1643](1). Sono reputati tali i fortuiti che, avuto riguardo ai luoghi e a ogni altra circostanza, le parti potevano ragionevolmente ritenere probabili.

È nullo il patto [1418] col quale l'affittuario si assoggetta ai casi fortuiti straordinari.

Note

(1) Normalmente l'affittuario, a sua volta, si protegge dal rischio stipulando un contratto di assicurazione (v. 1882 ss. c.c.).

Ratio Legis

Il legislatore consente che l'affittuario assuma il rischio del fortuito ordinario considerando che è questi ad avere la disponibilità diretta e la custodia del bene (v. 1615 c.c.).

Spiegazione dell'art. 1637 Codice Civile

Casi fortuiti ordinari e straordinari

Per la norma in esame, in base alla considerazione che il contratto di locazione di beni produttivi, sebbene dominato da alee intense, è sempre un contratto commutativo, è nullo il patto con il quale l'affittuario si assoggetta ai casi fortuiti straordinari, evitando così che l'affitto possa snaturarsi in un contratto di sorte.

Relazione al Libro delle Obbligazioni

(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)

435 Dal testo dell'art. 462 del progetto del 1936 (1621 cod. civ.) ho eliminato il richiamo della brina che non sempre dà luogo a danni (art. 479).

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